Ferie dei docenti precari, la Cassazione fissa i limiti del pagamento

Natale e Pasqua incidono sul calcolo. Diverso il periodo fino al 30 giugno

Sintesi

La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito nel 2026 che, per i supplenti brevi e i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, i giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali e compresi tra l’inizio e la fine delle lezioni incidono sul calcolo delle ferie da pagare. Natale, Pasqua e le altre pause scolastiche possono ridurre le ferie monetizzabili.

La disciplina cambia per il periodo compreso tra la conclusione delle lezioni e il 30 giugno, normalmente destinato a scrutini, esami e attività valutative. In questo caso assume rilievo l’avviso della scuola al docente sulla possibilità di fruire delle ferie e sulle conseguenze della mancata fruizione. Dopo la fine delle lezioni le ferie non possono essere considerate perse automaticamente.

Il contratto collettivo nazionale conferma che le ferie dei lavoratori a tempo determinato maturano in proporzione al servizio e che, quando la durata del rapporto non consente di utilizzarle, possono essere liquidate alla conclusione dell’anno scolastico o dell’ultimo contratto, nei limiti stabiliti dalla legge. Non esiste né un pagamento automatico di tutte le ferie né una loro perdita automatica.

Articolo

La questione del pagamento delle ferie non godute dai docenti precari ha ricevuto nel 2026 un chiarimento decisivo dalla Cassazione. Con le sentenze n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026 e, pochi giorni dopo, con la sentenza n. 18590 dell’8 giugno 2026, la Quarta sezione lavoro ha stabilito come debbano essere calcolate le ferie dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti assunti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Il principio restringe in parte l’interpretazione più favorevole ai lavoratori seguita da alcune precedenti decisioni di merito.

L’indennità sostitutiva delle ferie, cioè la somma corrisposta al lavoratore per le ferie maturate ma non godute quando il rapporto è cessato e la legge ne consente il pagamento, non spetta indistintamente per tutti i giorni rimasti sulla carta. Secondo la Cassazione occorre sottrarre dalle ferie maturate i giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali che ricadono tra l’inizio e la fine delle lezioni. Sono, per esempio, le interruzioni natalizie e pasquali e le altre pause previste dal calendario. In tali giornate la legge consente al docente interessato di fruire delle ferie e, per questa specifica fascia temporale, non è necessario un apposito avviso del dirigente scolastico affinché quei giorni incidano sul calcolo dell’eventuale somma residua.

È proprio questo il punto che aggiorna in maniera sostanziale il testo di partenza. Non può più essere affermato in termini generali che Natale, Pasqua e gli altri periodi di sospensione delle lezioni non rilevino perché il docente resta a disposizione della scuola e potrebbe svolgere programmazione, preparazione delle lezioni o correzione degli elaborati. La Cassazione ha successivamente precisato che, per le categorie di supplenti espressamente considerate nelle sentenze, quei periodi rappresentano giornate nelle quali la fruizione delle ferie è consentita direttamente dalla legge. Il docente può quindi conservare un credito economico soltanto per l’eventuale differenza tra le ferie complessivamente maturate e i giorni che potevano essere utilizzati durante le sospensioni delle lezioni, oltre alle altre circostanze concretamente rilevanti.

In sostanza, la Cassazione ha chiarito che i giorni di sospensione delle lezioni, come quelli di Natale e Pasqua, possono essere considerati periodi nei quali il docente precario avrebbe potuto utilizzare le ferie. Per questo non si può chiedere automaticamente il pagamento di tutte le ferie maturate e non formalmente godute. Il docente può avere diritto a un pagamento solo per i giorni di ferie che restano dopo avere sottratto quelli che, secondo la legge, potevano essere utilizzati durante le vacanze scolastiche, valutando comunque caso per caso la durata del contratto e l’effettiva possibilità di prendere ferie.

Diversa è la situazione tra la conclusione delle lezioni e il 30 giugno. La Cassazione ha mantenuto per questa fase la necessità di un apposito avviso del dirigente scolastico, perché si tratta di un periodo normalmente utilizzato per scrutini, esami e attività valutative. La scuola non può quindi limitarsi a sostenere che il docente avrebbe potuto prendere autonomamente le ferie dopo l’ultimo giorno di lezione. Perché possa essere esclusa l’indennità assume rilievo il fatto che l’amministrazione abbia realmente posto il lavoratore nella condizione di fruire del riposo e lo abbia informato delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione.

In parole semplici, dopo la fine delle lezioni e fino al 30 giugno la situazione cambia. In quel periodo il docente può essere ancora impegnato con scrutini, esami e altri adempimenti, quindi la scuola non può dire semplicemente che avrebbe potuto prendersi le ferie da solo. Per negare il pagamento delle ferie residue, deve dimostrare di avergli realmente dato la possibilità di utilizzarle e di averlo avvisato chiaramente che, se non le avesse prese, avrebbe potuto perderne il pagamento.

Il quadro deriva da una disciplina che è cambiata nel 2012. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto per i dipendenti pubblici il generale divieto di monetizzazione delle ferie. La successiva legge 24 dicembre 2012, n. 228, cioè la legge di stabilità per il 2013, ha però dettato una disciplina specifica per il personale scolastico, stabilendo che i docenti fruiscano delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni indicati dai calendari regionali e salvaguardando, per alcune categorie di lavoratori a termine, il pagamento della differenza eventualmente rimasta tra ferie spettanti e giornate nelle quali sia stato possibile utilizzarle. È proprio sull’interpretazione di questa disciplina speciale che la Cassazione è intervenuta nel 2026.

Anche il Contratto collettivo nazionale di lavoro Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, ha disciplinato espressamente la materia. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) prevede all’articolo 35 che le ferie del personale assunto a tempo determinato siano proporzionali al servizio prestato e che, quando la durata del contratto non consente di fruire delle ferie maturate, queste siano liquidate alla fine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dello stesso anno. L’articolo 38 ha inoltre confermato che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio possono essere monetizzate alla cessazione del rapporto, entro i limiti fissati dalla legge.

Sul piano europeo resta centrale anche la sentenza C-218/22 del 18 gennaio 2024, relativa al Comune di Copertino (Comune, provincia di Lecce, in Puglia). La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che il diritto alle ferie annuali retribuite e alla relativa indennità, quando il riposo non sia stato concretamente fruibile prima della cessazione del rapporto, non può essere sacrificato soltanto per esigenze di contenimento della spesa pubblica. La perdita del diritto è compatibile con il diritto europeo quando il lavoratore abbia deliberatamente rinunciato alle ferie dopo essere stato effettivamente messo nelle condizioni di utilizzarle e informato del rischio di perderle.

Le pronunce italiane del 2026 hanno quindi applicato questi principi alla particolare organizzazione della scuola. La Cassazione ha ritenuto che, durante le sospensioni delle lezioni comprese nel calendario scolastico, sia la stessa disciplina legislativa a rendere possibile la fruizione delle ferie, escludendo per questa fase la necessità di una comunicazione individuale preventiva. Ha invece conservato la tutela fondata sull’avviso del datore di lavoro per il periodo successivo alla conclusione delle lezioni e fino al 30 giugno. Ne deriva una distinzione decisiva per valutare le richieste di pagamento dei supplenti.

Prima di queste decisioni, diversi giudici di merito avevano seguito un’impostazione più ampia. Una pronuncia del Tribunale di Arezzo (Comune, provincia di Arezzo, in Toscana), resa il 28 aprile 2026, aveva affrontato il ricorso di una lavoratrice impiegata per più anni scolastici con contratti a tempo determinato e aveva riconosciuto un’indennità per ferie residue, pari nel caso esaminato a 944,96 euro oltre interessi. Nella riproduzione pubblicamente consultabile della decisione il Tribunale aveva inoltre ritenuto che la semplice sospensione delle lezioni non determinasse automaticamente la collocazione in ferie. Questa pronuncia è tuttavia precedente alle sentenze della Cassazione del 27 maggio e dell’8 giugno 2026 e va quindi letta alla luce dei principi successivamente fissati dalla Suprema Corte.

Per i precari della scuola la conseguenza pratica è significativa ma meno generalizzata di quanto potrebbe apparire dal testo originario. Non tutti i giorni di ferie maturati e non richiesti diventano automaticamente un credito economico. Per i supplenti brevi e saltuari e per i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche bisogna verificare quanti giorni siano maturati, quali sospensioni delle lezioni previste dal calendario regionale siano ricadute durante il contratto, quali ferie siano state effettivamente utilizzate e se vi siano giornate residue. Per il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno deve invece essere verificato anche il comportamento dell’amministrazione e l’eventuale specifico avviso rivolto al lavoratore.