Sintesi
La Corte di Cassazione con la sentenza 8644/2026 stabilisce che nelle truffe realizzate tramite strumenti informatici l’azione penale procede d’ufficio quando è presente l’aggravante della minorata difesa della vittima. La decisione riguarda una falsa vendita online e conferma che la distanza tra autore del raggiro e persona offesa costituisce elemento idoneo a dimostrare la vulnerabilità della vittima. In presenza di questa circostanza aggravante non può essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale. La pronuncia si inserisce nel quadro normativo rafforzato negli ultimi anni dalla legge 90/2024 sulla cybersicurezza e dal decreto legge 48/2025 denominato decreto Sicurezza che ha introdotto pene più severe e la procedibilità d’ufficio in caso di aggravanti specifiche nelle truffe informatiche.

Articolo
La giurisprudenza italiana consolida l’orientamento più rigoroso nei confronti delle truffe realizzate attraverso internet. Con la sentenza 8644 del 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito che nei casi di frode telematica aggravata dalla condizione di minorata difesa della vittima l’azione penale deve essere avviata d’ufficio, cioè senza la necessità della querela della persona offesa.

La decisione riguarda un caso di falsa vendita effettuata attraverso la rete, modalità che negli ultimi anni è diventata una delle forme più diffuse di raggiro informatico. L’imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per aver simulato la vendita di un bene online, ottenendo il pagamento anticipato senza consegnare il prodotto promesso. La difesa aveva presentato ricorso sostenendo che non fosse dimostrata la reale condizione di vulnerabilità della vittima.

Secondo i legali dell’imputato, la distanza tra venditore e acquirente rappresenterebbe una caratteristica ordinaria delle transazioni digitali e dovrebbe quindi rientrare esclusivamente nell’aggravante legata all’utilizzo di strumenti informatici. In questa prospettiva la condotta avrebbe richiesto la presentazione di una querela da parte della vittima e avrebbe potuto beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale.
La Corte di Cassazione ha respinto questa interpretazione. I Giudici della Suprema corte hanno infatti chiarito che il fattore spazio-temporale tipico delle operazioni telematiche può incidere concretamente sulla capacità della vittima di difendersi. La distanza fisica tra chi realizza la truffa e chi subisce il raggiro aumenta infatti le difficoltà di controllo preventivo sul bene offerto e rende più agevole per l’autore del reato nascondere la propria identità e sottrarsi alle conseguenze penali.
Nel caso specifico la Corte ha evidenziato che nelle vendite online l’acquirente effettua quasi sempre il pagamento anticipato senza avere la possibilità di verificare direttamente il prodotto o l’affidabilità del venditore. Questo squilibrio informativo crea una situazione di maggiore esposizione al rischio di truffa e integra quindi la circostanza aggravante della minorata difesa.
La presenza di questa aggravante produce due effetti giuridici rilevanti. Il primo riguarda la procedibilità d’ufficio, cioè l’obbligo per l’Autorità giudiziaria di avviare il procedimento penale anche in assenza di una denuncia formale da parte della persona danneggiata. Il secondo effetto consiste nell’inapplicabilità dell’articolo 131-bis del Codice penale, norma che consente di escludere la punibilità quando il fatto è ritenuto di particolare tenuità.
Il quadro interpretativo delineato dalla Cassazione si inserisce in un’evoluzione legislativa iniziata negli ultimi anni per contrastare con maggiore efficacia la criminalità informatica. Nel 2024 il Parlamento italiano ha approvato la legge 90 del 2024 sulla cybersicurezza, provvedimento che ha rafforzato gli strumenti di difesa contro i reati digitali e ha ampliato le competenze dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), organismo pubblico incaricato di proteggere le infrastrutture informatiche del Paese.
Successivamente nel 2025 è stato adottato il decreto legge 48 del 2025 noto come decreto Sicurezza. Questo provvedimento ha introdotto un trattamento sanzionatorio più severo per alcune ipotesi di truffa realizzate attraverso la rete e ha previsto espressamente la procedibilità d’ufficio quando il reato è aggravato dalla condizione di vulnerabilità della vittima. Diversamente, quando la truffa online è aggravata soltanto dall’uso di strumenti informatici, resta necessario che la persona offesa presenti querela per avviare il procedimento penale.
La sentenza 8644 del 2026 rappresenta quindi una applicazione concreta di questa nuova impostazione normativa. La Corte di Cassazione ha chiarito che la distanza fisica tra autore e vittima non costituisce soltanto una modalità tecnica dell’azione criminosa ma può trasformarsi in un elemento che aumenta la difficoltà di difesa della persona offesa.
Nel motivare la decisione i Giudici hanno sottolineato che nelle transazioni digitali l’autore del raggiro può operare da un luogo diverso e spesso lontano rispetto alla vittima, utilizzando identità fittizie e piattaforme online difficili da tracciare. Questo contesto favorisce l’anonimato e rende più complessa sia la verifica preventiva del bene offerto sia l’identificazione successiva del responsabile.
Proprio queste condizioni determinano una situazione di debolezza della vittima che giustifica l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa. In presenza di tale circostanza il reato assume una gravità maggiore e richiede un intervento automatico dell’Autorità giudiziaria, senza possibilità di beneficiare della causa di non punibilità prevista per i fatti di scarsa offensività. La pronuncia della Corte di Cassazione contribuisce così a definire con maggiore precisione i confini giuridici delle truffe online e rafforza l’indirizzo repressivo adottato dal legislatore italiano negli ultimi anni per contrastare le frodi digitali, fenomeno in costante crescita anche a causa della diffusione delle piattaforme di commercio elettronico e dei sistemi di pagamento via internet.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









