Sintesi
La Cassazione con la sentenza 29593/2025 ha affermato che la solidarietà umana non è incompatibile con le regole sui flussi migratori e ha ribadito che la tutela della vita privata e familiare resta garantita anche dopo il decreto legge 20/2023 detto “decreto Cutro”. Le ordinanze 5084/2025 e 6775/2025 hanno esteso la protezione speciale agli stranieri integrati anche senza familiari stretti e la 27453/2023 ha reso meno rigido il requisito lavorativo. Con la sentenza 20088/2025 è stato escluso ogni automatismo nei rimpatri in presenza di condanne mentre le Sezioni Unite con l’ordinanza 5992/2025 sul caso Diciotti hanno riconosciuto il diritto al risarcimento per il mancato sbarco affermando la prevalenza dell’obbligo di soccorso in mare. Restano aperti i nodi sulla legge 187/2024 e sui trattenimenti nei Cpr in Albania in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 marzo 2026 su rinvio pregiudiziale disposto con ordinanza 23105/2025.

Articolo
La solidarietà umana non si pone in opposizione alle norme che disciplinano l’immigrazione quando queste sono orientate a governare in modo ordinato i flussi e a garantire accoglienza e integrazione adeguate. Con la sentenza 29593/2025 la Corte di Cassazione ha chiarito che il bilanciamento tra controllo dei confini e diritti fondamentali non può comprimere le tutele riconosciute dall’ordinamento interno e sovranazionale. Il riferimento è al decreto legge 20/2023, noto come “decreto Cutro”, che ha eliminato il richiamo esplicito alla vita privata e familiare dal Testo unico immigrazione, ma non ha cancellato le garanzie discendenti dall’articolo 19 dello stesso testo, il quale rinvia agli obblighi costituzionali e internazionali.

In questa prospettiva restano vincolanti l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) e l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fonti sovraordinate che impongono il rispetto della vita privata e familiare. Le ordinanze 5084/2025 e 6775/2025 hanno precisato che la protezione speciale può essere riconosciuta anche in assenza di familiari stretti sul territorio nazionale quando il richiedente dimostri un radicamento sociale effettivo, la conoscenza della lingua italiana e la partecipazione alla comunità. Già con l’ordinanza 27453/2023 la Suprema corte aveva attenuato la rigidità del requisito lavorativo, considerando le condizioni di precarietà, il lavoro irregolare e la vulnerabilità sociale che ostacolano una piena integrazione. In tali circostanze la tutela può essere accordata anche con un livello di inserimento proporzionalmente inferiore, previa verifica concreta del giudice.

Non sono ammessi automatismi neppure nei procedimenti di espulsione. La sentenza 20088/2025 ha stabilito che una condanna con pena patteggiata non determina in modo meccanico il rimpatrio, dovendo il Giudice valutare la pericolosità sociale attuale dello straniero. Al contempo il matrimonio con un cittadino italiano non costituisce uno scudo assoluto in presenza di reati di particolare gravità.
Un capitolo centrale riguarda il soccorso in mare. Le Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza 5992/2025 sul caso della nave Diciotti* hanno riconosciuto il diritto al risarcimento per il ritardo nello sbarco dei migranti soccorsi, riaffermando che l’obbligo di assistenza in mare prevale su accordi bilaterali e norme interne dirette al contrasto dell’immigrazione irregolare. Il dovere di salvataggio, fondato sulle principali convenzioni internazionali, impone agli Stati di garantire cure immediate e trasferimento in un luogo sicuro nel più breve tempo possibile. La Corte ha escluso che il diniego di autorizzazione allo sbarco in area Sar (Search and Rescue, ricerca e soccorso) potesse qualificarsi come atto politico, trattandosi di attività amministrativa soggetta alla Costituzione e ai vincoli sovranazionali. In linea con tali principi la sentenza 6626/2020 aveva già dichiarato illegittimo l’arresto di Carola Rackete, comandante della nave Sea Watch 3, riconoscendo la scriminante dell’adempimento del dovere di soccorso.
Sul piano normativo più recente la legge 187/2024 ha inciso sulla disciplina dei flussi migratori e sulla competenza in materia di convalida e proroga dei trattenimenti. Nel gennaio 2025 l’ufficio del massimario della Cassazione ha espresso rilievi critici sulla scelta di attribuire alle Corti d’Appello, in luogo delle sezioni specializzate, tali procedimenti. La Suprema corte ha inoltre riassegnato la competenza interna alla prima sezione penale anziché a quella civile. Rimane pendente la questione dei trattenimenti nei Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio) in Albania previsti dal protocollo Italia-Albania. Con ordinanza 23105/2025 la Cassazione ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che il 24 marzo 2026 dovrà pronunciarsi sulla compatibilità dell’intesa con il diritto dell’Unione. La decisione è destinata a incidere in modo significativo sul margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nella regolazione delle politiche migratorie, confermando come l’equilibrio tra sovranità e diritti resti il nodo centrale del sistema.
* Nell’agosto 2018, la nave “U. Diciotti” della Guardia Costiera italiana salvò 177 migranti, ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini ne vietò lo sbarco a Catania per 5 giorni, chiedendo una redistribuzione europea. La vicenda generò un caso giudiziario per sequestro di persona contro Salvini, conclusosi col mancato processo per autorizzazione negata dal Senato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato che i 177 migranti trattenuti illegalmente a bordo della nave Diciotti nel 2018 devono essere risarciti dallo Stato italiano per la privazione della libertà personale. Le ordinanze chiave di questa conferma risalgono a febbraio/marzo 2025 (es. ordinanza 5992/25), con effetti e risarcimenti definiti nel corso del 2025-2026. Lo Stato è stato condannato per la mancata convalida giudiziaria (una situazione procedurale in cui un soggetto è stato condannato per un reato nonostante il suo arresto o fermo iniziale non sia stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari). Il ministro Matteo Salvini è stato assolto in via definitiva dalla VI sezione penale della Cassazione che ha confermato l’assoluzione il 17 dicembre 2025, respingendo il ricorso della Procura di palermo e rendendo definitiva la sentenza nel processo relativo al caso Open Arms, in cui era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti nell’agosto 2019. Un altro caso simile, relativo alla nave Gregoretti nell’estate 2019, si era concluso con unproscioglimento/assoluzione in sede di udienza preliminare a Catania nel maggio 2021. Il 18 febbraio 2026,il Tribunale di Palermo ieri ha stabilito che lo Stato italiano deve risarcire oltre 76.000 euro alla ONG Sea Watch per il sequestro illegittimo della nave Sea Watch 3 avvenuto nel giugno 2019, un’altra sentenza che si inserisce nel contesto delle azioni legali contro le restrizioni alla libertà di movimento delle navi ONG e delle persone a bordo. La premier Giorgia Meloni ha criticato la sentenza di febbraio 2026, definendola “incredibile” e difendendo l’operato del governo nel contrasto all’immigrazione illegale. Il tribunale di Catania ha oggi annullato il fermo di Sea Watch 5 e la multa di 7500 euro per aver salvato 18 persone: il fermo era stato disposto nel gennaio 2026 dalle Autorità italiane per aver effettuato il soccorso di 18 persone, rifiutandosi la Ong di affidarle alla cosiddetta guardia costiera libica.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









