Sintesi
La Cassazione, con la sentenza n. 6185 del 2025, ha stabilito che se il Pubblico ministero compie ulteriori atti d’indagine dopo il primo interrogatorio preventivo previsto dalla legge Nordio, è necessario un secondo interrogatorio prima della decisione del Giudice per le indagini preliminari, a pena di nullità per violazione del diritto di difesa. La decisione si inserisce nel quadro della riforma della giustizia che ha rafforzato le garanzie nel procedimento cautelare per i reati contro la pubblica amministrazione. Con la sentenza n. 5986 del 2026 la Suprema Corte ha inoltre chiarito che il danneggiamento del braccialetto elettronico integra l’aggravante prevista dall’articolo 635 del Codice penale per i beni destinati a pubblico servizio, con procedibilità d’ufficio, respingendo la tesi della depenalizzazione generalizzata.

Articolo
La cosiddetta legge Nordio, del 9 agosto 2024, n. 114, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2024 ed entrata in vigore il 25 agosto 2024, inerente la riforma della giustizia penale, promossa dal ministro della Giustizia Carlo Nordio nel Governo in carica di centrodestra, ha inciso in modo significativo sul sistema delle misure cautelari, rafforzando il contraddittorio anticipato e il diritto di difesa. In questo solco si colloca la recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, sentenza n. 6185 depositata nel 2025, che ha fornito un’interpretazione di matrice garantista su uno dei punti centrali della riforma.

Il caso riguardava un’indagine per corruzione con richiesta di interdizione dai pubblici uffici. Il primo interrogatorio preventivo, imposto dalla nuova disciplina prima dell’adozione della misura cautelare, si era svolto il 7 luglio 2025. Successivamente, il 18 luglio 2025, il Pubblico ministero aveva acquisito un ulteriore atto di indagine, costituito dall’interrogatorio di un coindagato, depositandolo agli atti prima della decisione del giudice per le indagini preliminari. L’ordinanza di sospensione dall’esercizio del pubblico servizio era stata poi emessa il 24 agosto 2025 e impugnata.

La Suprema Corte ha ricostruito il quadro normativo ricordando che la riforma richiama la disciplina già vigente per i reati contro la Pubblica amministrazione, imponendo che la misura cautelare interdittiva sia preceduta dall’interrogatorio dell’indagato. Tuttavia, tale garanzia non può ridursi a un adempimento formale. Se dopo il primo interrogatorio il pubblico ministero inserisce ulteriori elementi investigativi a fondamento della richiesta cautelare, il giudice deve procedere a un nuovo interrogatorio, preceduto dalla piena ostensione di tutti gli atti alla difesa.
Il principio affermato è netto: tutti gli atti posti a base della richiesta devono essere messi a disposizione dell’indagato e del suo difensore, indipendentemente dalla loro rilevanza o decisività. L’eventuale omissione determina una nullità per violazione del diritto di difesa, poiché l’interrogatorio assolve a una duplice funzione, consentire al Giudice di valutare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari e permettere all’indagato di articolare compiutamente le proprie difese. Non essendo più obbligatorio un interrogatorio successivo all’emissione della misura, il momento preventivo diventa centrale e non comprimibile.
Parallelamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5986 del 2026, ha affrontato il tema del danneggiamento del braccialetto elettronico, dispositivo utilizzato per il controllo delle persone sottoposte a misura cautelare. La difesa sosteneva che la depenalizzazione del reato di danneggiamento, introdotta con il decreto legge n. 53 del 2019, avesse limitato la punibilità ai soli beni esposti alla pubblica fede.
I Giudici di legittimità hanno respinto tale ricostruzione, chiarendo che l’articolo 635, comma 2, n. 1 del Codice penale richiama le cose indicate nell’articolo 625, n. 7, tra cui rientrano anche i beni destinati a pubblico servizio. In questi casi la procedibilità è d’ufficio. Il braccialetto elettronico, pur fornito da un soggetto privato in regime di appalto o concessione, è funzionale a un servizio pubblico, ossia il controllo e la vigilanza nell’interesse collettivo, esercitati dalle forze di polizia per prevenire e reprimere ulteriori reati, inclusa l’evasione.
La Corte ha inoltre confermato la condanna a 6 mesi di reclusione per danneggiamento e minaccia a pubblico ufficiale, ritenendo inequivocabile la frase pronunciata dall’imputato, “se vengo in commissariato qualcuno di voi resta orizzontale”, quale pressione diretta a costringere gli agenti a compiere o omettere un atto contrario ai doveri d’ufficio.
Le due pronunce, lette in sequenza cronologica, delineano un equilibrio tra rafforzamento delle garanzie difensive nel procedimento cautelare e tutela rigorosa degli strumenti di controllo predisposti per la sicurezza pubblica. Da un lato si amplia lo spazio del contraddittorio anticipato, dall’altro si ribadisce la natura pubblicistica dei dispositivi di sorveglianza e la piena rilevanza penale della loro manomissione, in un quadro normativo che mira a coniugare diritti individuali e protezione della collettività.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









