Sintesi
La Corte di cassazione con le sentenze 142/2026 e 143/2026 ha ribadito l’autonomia della responsabilità dell’ente prevista dal decreto legislativo 231 del 2001 rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato. Il principio si fonda sulla cosiddetta colpa di organizzazione cioè sulla mancata adozione da parte dell’impresa di modelli idonei a prevenire illeciti. La giurisprudenza della Cassazione già consolidata in precedenti decisioni come i casi Thyssenkrupp del 2014 e Impregilo del 2022, viene quindi ulteriormente rafforzata anche sul piano processuale. I Giudici hanno stabilito che quando il Pubblico ministero procede per un reato presupposto previsto dal decreto 231 e dispone di elementi sufficienti deve necessariamente estendere le indagini anche all’ente. La decisione chiarisce inoltre che l’applicazione di misure cautelari deve rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza privilegiando l’ente quando il rischio riguarda la prosecuzione dell’attività illecita aziendale.

Articolo
Il tema della responsabilità penale delle società torna al centro del dibattito giuridico dopo due nuove pronunce della Corte di cassazione che rafforzano un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza italiana. Con le sentenze 142/2026 e 143/2026 la sesta sezione penale della Cassazione ha riaffermato il principio dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona fisica nell’ambito del decreto legislativo 231 del 2001, norma che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati commessi nel loro interesse o vantaggio.

Il decreto legislativo 231 del 2001, noto come Dlgs 231/2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano un sistema di responsabilità che riguarda società, imprese e organizzazioni collettive quando determinati reati vengono commessi da dirigenti, amministratori o dipendenti nell’interesse dell’ente. Tra i cosiddetti reati presupposto rientrano numerose fattispecie penali tra cui reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, frode, riciclaggio e reati societari. La responsabilità dell’ente non si fonda su un’automatica estensione della colpa della persona fisica ma sulla presenza di una carenza organizzativa definita dalla giurisprudenza come “colpa di organizzazione”, cioè l’assenza o l’inefficacia di modelli organizzativi e di controllo idonei a prevenire la commissione dei reati.

Il principio è stato elaborato nel corso degli anni dalla Corte di cassazione attraverso alcune decisioni considerate fondamentali. Tra queste la sentenza n. 38343 del 2014 relativa al caso Thyssenkrupp e la sentenza n. 23401 del 2022 relativa alla vicenda Impregilo. In tali pronunce i Giudici di legittimità hanno chiarito che l’illecito dell’ente possiede una propria configurazione giuridica autonoma anche se resta strettamente collegato alla condotta di una persona fisica che agisce nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
Le due nuove decisioni del 2026 si inseriscono in questa linea interpretativa ma introducono un ulteriore chiarimento sul piano processuale. La Cassazione ha infatti stabilito che la responsabilità dell’ente non può essere oggetto di una valutazione discrezionale da parte della pubblica accusa. Quando il Pubblico ministero procede per un reato che rientra tra quelli previsti dal Dlgs 231/2001 e dispone di elementi sufficienti per ipotizzare una responsabilità organizzativa dell’azienda, egli è tenuto ad avviare anche l’accertamento nei confronti dell’ente.
Il caso esaminato dai Giudici riguardava un procedimento penale nel quale due persone fisiche erano indagate per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati contro la pubblica amministrazione. Nei loro confronti era stata applicata una misura interdittiva consistente nel divieto di esercitare attività imprenditoriale e di assumere incarichi direttivi in imprese o enti giuridici per la durata di 9 mesi. Tuttavia nel medesimo procedimento la Procura non aveva avviato un’azione nei confronti delle società coinvolte nonostante molti dei reati contestati rientrassero tra quelli indicati dal decreto legislativo 231 del 2001.
Secondo la Corte di cassazione questa scelta non è conforme alla struttura normativa del sistema introdotto dal legislatore. I Giudici hanno affermato che la possibilità di perseguire l’ente non costituisce una semplice opzione ma un obbligo quando emergono elementi idonei a sostenere l’ipotesi accusatoria. In altre parole il pubblico ministero non può limitarsi a perseguire la persona fisica ma deve estendere le indagini anche alla società nel cui interesse il reato sarebbe stato commesso.
La Cassazione ha inoltre evidenziato che in alcune situazioni le esigenze cautelari non riguardano tanto la condotta individuale dell’indagato quanto il rischio di prosecuzione dell’attività illecita da parte dell’organizzazione aziendale. In tali circostanze, secondo i Giudici, le misure cautelari dovrebbero essere applicate prioritariamente nei confronti dell’ente e non della persona fisica. Questa impostazione deriva dai principi generali del diritto penale e processuale che richiedono il rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza nell’applicazione delle misure restrittive.
L’orientamento espresso nelle sentenze 142/2026 e 143/2026 contribuisce quindi a rafforzare l’idea di uno statuto autonomo della responsabilità dell’ente. Nel corso degli anni infatti si era sviluppata una prassi giudiziaria nella quale l’azione nei confronti delle società veniva talvolta valutata caso per caso sulla base di criteri non sempre codificati. Le nuove decisioni della Cassazione mirano a superare questa impostazione riaffermando il carattere sistemico della disciplina introdotta dal Dlgs 231/2001.
Sul piano pratico le pronunce hanno conseguenze rilevanti per il mondo delle imprese. Il decreto 231 prevede infatti che le società possano evitare o attenuare la propria responsabilità se dimostrano di avere adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati. Tali strumenti organizzativi vengono generalmente indicati con l’espressione “modelli 231” e consistono in sistemi interni di controllo, procedure di gestione dei rischi e organismi di vigilanza incaricati di monitorare il rispetto delle regole.
Negli ultimi anni numerosi interventi normativi e giurisprudenziali hanno ampliato l’elenco dei reati presupposto e rafforzato il ruolo preventivo dei modelli organizzativi. Tra le modifiche legislative più significative si ricordano l’estensione ai reati ambientali, ai reati informatici e ai reati di corruzione internazionale. Parallelamente la giurisprudenza della Cassazione ha progressivamente definito i criteri con cui valutare l’effettiva idoneità dei modelli organizzativi adottati dalle imprese.
Le nuove pronunce del 2026 si collocano dunque in un percorso evolutivo volto a rendere sempre più incisivo il sistema di responsabilità degli enti. Secondo molti osservatori del diritto penale dell’economia questo strumento rappresenta uno dei principali meccanismi di prevenzione della criminalità economica nel sistema italiano. La sua efficacia dipende tuttavia dalla concreta applicazione da parte delle autorità giudiziarie e dalla capacità delle imprese di dotarsi di strutture organizzative adeguate.
In questa prospettiva la Corte di cassazione ha ribadito che il contrasto ai reati economici e alla corruzione richiede non solo l’individuazione delle responsabilità individuali ma anche l’accertamento delle eventuali carenze organizzative delle aziende. Il riconoscimento dell’ente come soggetto destinatario di misure cautelari e sanzioni costituisce quindi uno degli strumenti principali per prevenire la reiterazione dei reati e rafforzare la legalità nel sistema economico.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.







