Sintesi
La Corte di Cassazione ha chiarito che, anche in caso di assoluzione dell’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”, la parte civile può proporre ricorso esclusivamente per ottenere un eventuale risarcimento del danno, senza che ciò comporti una rivalutazione della responsabilità penale. Il giudizio di legittimità, in questi casi, resta confinato all’accertamento dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio risarcibile secondo le regole del diritto civile, nel pieno rispetto del principio di non colpevolezza sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come confermato dalla giurisprudenza nazionale ed europea.

Articolo
La Cassazione, con la sentenza n. 4518/2026 della sesta sezione penale, è intervenuta su un giudizio di legittimità avviato a seguito del ricorso presentato dalla sola parte civile contro una decisione di appello che aveva ribaltato la condanna di primo grado, assolvendo l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”. In questo contesto la Corte ha precisato che il proscioglimento in appello equivale, sul piano degli effetti, all’affermazione dell’estinzione del reato per prescrizione, con la conseguenza che il Giudice non è più chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale.

Il chiarimento fornito dalla Suprema Corte è netto. Il Giudice, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, deve limitarsi a valutare soltanto l’esistenza e la concreta entità di un danno risarcibile in favore della parte civile, applicando esclusivamente le norme civilistiche. Non è consentito alcun riferimento, neppure implicito, a profili di responsabilità penale già esclusi in appello. Questo orientamento è stato ribadito dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 4518 della sesta sezione penale.

La Corte ha richiamato un aspetto centrale del principio di non colpevolezza così come delineato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ricordando che l’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) tutela non solo chi è imputato, ma anche chi è stato assolto o nei cui confronti il procedimento penale è stato interrotto. Tali persone non possono essere trattate dalle Autorità pubbliche come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato, come affermato in pronunce della Grande Camera della Corte di Strasburgo, tra cui le decisioni Allen contro Regno Unito del 12 luglio 2013 e Giem srl contro Italia del 28 giugno 2018.
Sul piano interno, la Corte costituzionale è intervenuta in particolare sull’articolo 578, comma 1, del Codice di procedura penale, disposizione che stabilisce che, quando vi sia stata una condanna anche generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, il Giudice di appello e la Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o prescrizione, devono decidere sull’impugnazione limitatamente agli interessi civili. La Consulta ha chiarito che in tali casi il Giudice può confermare, riformare o annullare la condanna civile pronunciata nel grado precedente solo sulla base di un accertamento riferito agli elementi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, nemmeno in via incidentale, la responsabilità penale dell’imputato per il reato ormai estinto.
Lo stesso criterio, secondo la Cassazione, vale anche per l’articolo 576 del Codice di procedura penale, che disciplina i poteri di impugnazione della parte civile. La logica complessiva è quella di evitare un aggravio ingiustificato per la parte civile, consentendole di proseguire il procedimento già avviato per la domanda di risarcimento senza essere costretta a instaurare un nuovo giudizio civile.
La Suprema Corte ha sottolineato che questa impostazione è conforme a un’interpretazione orientata ai principi convenzionali, poiché ritenuta compatibile con l’articolo 6, paragrafo 2, della Cedu dalla giurisprudenza europea e con il diritto a un equo processo. Una volta conclusa la vicenda penale con l’assoluzione dell’imputato, non impugnata dal pubblico ministero ma solo dalla parte civile ai sensi dell’articolo 576 del Codice di procedura penale, il giudizio può proseguire davanti al Giudice dell’impugnazione penale esclusivamente per gli effetti civili, senza alcuna possibilità di statuire sulla responsabilità penale dell’autore né di rimettere in discussione un fatto di reato ormai definitivamente escluso.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









