Sintesi
Il Tribunale di Milano con sentenza del 22 dicembre 2025 ha stabilito che la partecipazione al primo incontro di mediazione costituisce un obbligo giuridico salvo impedimento assoluto e non temporaneo e ha condannato una compagnia assicurativa assente senza valido motivo a versare il doppio del contributo unificato allo Stato e una somma equitativa alla controparte ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 28/2010 come modificato dal decreto legislativo 149/2022 riforma Cartabia escludendo però la responsabilità aggravata ex articolo 96 del Codice di procedura civile. Analogo orientamento era già stato espresso dallo stesso Tribunale con sentenza del 23 luglio 2025 in una controversia bancaria. I dati del Ministero della Giustizia relativi al primo semestre 2025 evidenziano basse percentuali di partecipazione in materia assicurativa rispetto ai settori finanziario e bancario e la riforma prevede inoltre obblighi di trasmissione alla Corte dei conti in caso di sanzioni alle pubbliche amministrazioni.

Articolo
La partecipazione al primo incontro di mediazione civile non rappresenta una mera facoltà ma un comportamento doveroso, cui le parti possono sottrarsi soltanto in presenza di un impedimento giustificato connotato da assolutezza e non temporaneità. È questo il principio ribadito dal Tribunale di Milano con la sentenza del 22 dicembre 2025, pronunciata dal giudice Favarolo, in applicazione della disciplina introdotta dalla cosiddetta riforma Cartabia della giustizia civile, attuata con il decreto legislativo 149/2022.

La controversia traeva origine dalla richiesta di indennizzo per il furto di un’autovettura proposta dalla proprietaria nei confronti della compagnia assicurativa, la quale aveva negato il pagamento ritenendo non dimostrato che il veicolo fosse marciante al momento del presunto furto, anche in ragione dei danni subiti durante un’alluvione. Prima dell’instaurazione del giudizio ordinario era stata attivata la procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 28/2010, ma il procedimento si era concluso con esito negativo poiché l’assicurazione non si era presentata al primo incontro.

La parte attrice, adendo l’Autorità giudiziaria, ha chiesto oltre all’indennizzo anche l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 12-bis del decreto legislativo 28/2010, norma inserita e rafforzata dalla riforma Cartabia. Il Tribunale ha accertato che la compagnia aveva consapevolmente scelto di non partecipare alla mediazione senza addurre un motivo idoneo a giustificare l’assenza. Nella motivazione si legge che la semplice comunicazione della volontà di non prendere parte al procedimento non integra un valido impedimento.
In conseguenza di tale condotta, il Giudice ha irrogato due distinte sanzioni. La prima consiste nel versamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in applicazione dell’articolo 12-bis, comma 2, del decreto legislativo 28/2010, per un importo di 1.036 euro a fronte di un contributo unificato di 516 euro. La seconda prevede il pagamento in favore della parte attrice di una somma determinata equitativamente, pari a 200 euro, ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 3.
Il Tribunale ha invece escluso che la mancata comparizione in mediazione possa automaticamente fondare una condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile, disposizione che richiede un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo. L’assenza al primo incontro, pur sanzionabile secondo la normativa speciale sulla mediazione, non integra di per sé tale abuso.
Un orientamento conforme era già stato espresso dal medesimo Tribunale con sentenza del 23 luglio 2025 in una causa promossa da un cliente contro un istituto bancario per la revoca degli affidamenti e la chiusura del conto corrente, nella quale la banca aveva comunicato l’intenzione di non partecipare alla mediazione senza fornire giustificazioni adeguate.
Il quadro si inserisce in un contesto statistico che conferma la persistenza di resistenze alla partecipazione. Secondo i dati del Ministero della Giustizia relativi al primo semestre 2025, nelle controversie in materia di contratti assicurativi la percentuale di adesione alla mediazione si attesta al 25,7%, mentre nelle liti concernenti contratti finanziari e bancari le percentuali risultano rispettivamente del 40,8% e del 52%.
La riforma Cartabia ha inoltre introdotto una disciplina specifica per le pubbliche amministrazioni. Il medesimo articolo 12-bis stabilisce che, qualora venga irrogata una sanzione per mancata partecipazione alla mediazione nei confronti di una Pa, il Giudice debba trasmettere copia del provvedimento al Pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti e all’eventuale autorità di vigilanza competente, al fine di consentire le valutazioni in ordine a possibili profili di responsabilità erariale.
Nel complesso, la giurisprudenza milanese rafforza l’idea della mediazione quale passaggio procedimentale effettivo e non meramente formale, attribuendo conseguenze economiche concrete alla scelta di sottrarsi senza motivo a un istituto che il legislatore ha inteso valorizzare come strumento deflattivo del contenzioso e di composizione anticipata delle controversie.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









