Scuola. Carta docente anche ai precari. Il Tribunale di Agrigento condanna il Ministero

Nuova sentenza favorevole a un’insegnante supplente esclusa dal bonus formazione

Sintesi

Il Tribunale del Lavoro di Agrigento ha riconosciuto il diritto alla Carta del docente a una insegnante precaria della scuola dell’infanzia per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare il beneficio economico con interessi e rivalutazione monetaria. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione europea che vieta discriminazioni tra docenti di ruolo e supplenti nell’accesso agli strumenti di formazione professionale. La vicenda conferma il progressivo ampliamento della tutela giuridica per il personale precario della scuola, già sostenuto da numerose sentenze nazionali ed europee e recepito anche dalle recenti modifiche normative sulla Carta del docente.

Articolo

Ancora una pronuncia favorevole ai docenti precari sul tema della Carta del docente arriva dalla Magistratura del lavoro. Il Tribunale del Lavoro di Agrigento ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Francescochristian Schembri e Michele Melfa in favore di una insegnante agrigentina della scuola dell’infanzia, riconoscendo il diritto al bonus destinato alla formazione professionale anche durante gli anni di supplenza svolti con contratto a tempo determinato. La sentenza, pubblicata nei primi giorni di maggio 2026, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla docente il beneficio economico relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 mediante l’emissione della Carta del docente e il versamento delle somme spettanti, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria previsti dalla normativa civile in materia di crediti da lavoro.

L’insegnante, oggi assunta a tempo indeterminato, aveva prestato servizio negli anni interessati come supplente fino al termine delle attività didattiche senza ricevere il contributo annuale destinato all’aggiornamento professionale. Il Giudice del lavoro ha evidenziato come l’obbligo formativo riguardi indistintamente tutto il personale scolastico e non possa essere limitato soltanto ai docenti di ruolo. Nelle motivazioni della decisione il Tribunale di Agrigento richiama il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea sul principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori assunti stabilmente. In particolare viene ribadito che escludere i docenti precari dagli strumenti di formazione professionale viola il principio di parità di trattamento previsto dalla normativa europea sul lavoro a termine.

La Carta del docente era stata introdotta dalla legge n. 107 del 2015, conosciuta anche come “Buona Scuola”, come contributo annuale da 500 euro destinato all’aggiornamento professionale degli insegnanti di ruolo delle scuole statali. Negli anni successivi l’esclusione dei supplenti ha generato migliaia di contenziosi davanti ai tribunali italiani, con decisioni sempre più favorevoli ai lavoratori precari. Tra le pronunce considerate fondamentali vi è la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16 marzo 2022, che ha riconosciuto il diritto dei docenti non di ruolo alla Carta del docente evidenziando come la formazione rappresenti un obbligo professionale identico per personale stabile e supplente. Successivamente la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella causa C-450/21 del 18 maggio 2022, ha stabilito che la normativa italiana risultava incompatibile con il diritto europeo nella parte in cui negava automaticamente il beneficio ai docenti a termine.

Ulteriore consolidamento dell’orientamento favorevole ai precari è arrivato con la sentenza della Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, nella quale la Corte ha chiarito che il diritto alla Carta del docente spetta anche ai supplenti annuali e ai docenti con incarico fino al termine delle attività didattiche, poiché l’aggiornamento professionale costituisce parte integrante della funzione docente indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

Negli ultimi mesi numerosi Tribunali italiani hanno confermato questo orientamento. Decisioni analoghe sono state pronunciate dai Tribunali del lavoro di Palermo, Catania, Roma, Napoli, Milano e Firenze, che hanno riconosciuto il diritto dei docenti precari alla corresponsione degli importi arretrati non percepiti negli anni precedenti. In diversi casi il Ministero è stato condannato anche al pagamento degli interessi e delle spese processuali.

La vicenda giudiziaria si inserisce inoltre nel quadro delle recenti modifiche introdotte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla Carta del docente per l’anno scolastico 2025/2026. Le nuove disposizioni hanno esteso formalmente il beneficio anche ai supplenti annuali con incarico fino al 31 agosto e fino al 30 giugno, ampliando così la platea dei destinatari. Contestualmenteil bonus è stato ridotto da 500 a 383 euro per effetto dell’aumento del numero dei beneficiari.

Secondo gli avvocati Michele Melfa e Francescochristian Schembri, la decisione del Tribunale di Agrigento rappresenta un’ulteriore conferma dell’illegittimità delle precedenti esclusioni operate nei confronti dei docenti precari. I legali hanno sottolineato che il diritto alla formazione appartiene a tutti gli insegnanti e che negare strumenti di aggiornamento professionale ai supplenti produce una disparità incompatibile con i principi costituzionali e con il diritto dell’Unione europea.

Anche diverse organizzazioni sindacali del comparto scuola, tra cui FLC CGIL (Federazione Lavoratori della Conoscenza Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL Scuola (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e UIL Scuola Rua (Unione Italiana del Lavoro Ricerca Università Afam), hanno più volte sostenuto la necessità di garantire pari diritti tra personale stabile e personale precario, definendo le recenti sentenze una “correzione necessaria” rispetto a una disparità protratta per anni.

La nuova pronuncia del Tribunale di Agrigento conferma quindi un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza italiana ed europea, destinato a incidere ancora sui futuri contenziosi relativi ai diritti economici e professionali dei docenti supplenti.