Impianti sportivi comunali, stop all’Iva imponibile: l’esenzione diventa la regola

Le modifiche normative introdotte dal Dl 75/2023 e il rinvio del Dl 146/2021 cambiano il quadro fiscale per i Comuni. La gestione degli impianti sportivi rientra ora nel regime di esenzione Iva

Sintesi

La concessione in uso degli impianti sportivi da parte dei Comuni in regime di imponibilità Iva era considerata conveniente per la formazione di un credito fiscale ma le recenti modifiche normative introdotte dall’articolo 36-bis del Dl 75/2023 e il differimento al 2036 dell’entrata in vigore dell’articolo 5 del Dl 146/2021 hanno riportato al centro il regime di esenzione previsto dall’articolo 132 della direttiva 2006/112/CE come recepito nel decreto legislativo 28/2010 con la conseguenza che le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva rese da enti senza scopo di lucro anche locali nei confronti di soggetti che esercitano attività sportiva non sono più soggette a Iva imponibile. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza C-253/07 ha chiarito l’ampiezza soggettiva e oggettiva dell’esenzione. Ne deriva un mutamento strutturale della gestione fiscale degli impianti comunali con impatto sui bilanci degli enti territoriali.

Articolo

La gestione degli impianti sportivi comunali in regime di imponibilità Iva è stata a lungo ritenuta fiscalmente vantaggiosa. In presenza di tariffe che coprivano solo in parte i costi del servizio, si determinava spesso un saldo Iva a credito, con effetti positivi sulla liquidazione dell’imposta. Questo assetto consolidato è tuttavia destinato a mutare in modo significativo per effetto di due interventi normativi che incidono direttamente sulla disciplina applicabile.

In termini semplici, quando gli impianti sportivi gestiti da ASD o SSD applicavano tariffe agli utenti insufficienti a coprire i costi (utenze, manutenzioni, fornitori), il gestore finiva per versare molta più IVA sui costi sostenuti (spesso al 22%) rispetto a quanta ne incassava sui ricavi, generando un saldo IVA a credito verso l’Erario. Questo credito poteva essere compensato con altre imposte o chiesto a rimborso, fornendo così un vantaggio di liquidità all’associazione. Con le recenti riforme dello sport e le nuove regole IVA (evolutesi attraverso proroghe e interventi come l’art. 36-bis D.L. 75/2023 già in vigore dal 2023 per molte prestazioni sportive, e il passaggio strutturale all’esenzione IVA previsto dal 1° gennaio 2026 dopo varie sospensioni), questo meccanismo è diventato meno vantaggioso o non più applicabile, spostando molte operazioni dal regime di esclusione/fuori campo a quello di esenzione, con effetti diversi sul recupero dell’IVA a monte.

Il primo elemento di novità è rappresentato dall’articolo 36-bis del decreto legge 75/2023, successivamente confluito nel nuovo testo unico Iva, che ha previsto l’esenzione per le “prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”. Il secondo è il differimento al 2036 dell’entrata in vigore dell’articolo 5 del decreto legge 146/2021, inizialmente previsto per il 1° gennaio dell’anno in corso. Quest’ultima disposizione, al comma 15-quater, limita l’esenzione alle prestazioni rese dalle associazioni sportive dilettantistiche, con esclusione degli Enti locali. Se tale norma fosse divenuta operativa con contestuale abrogazione dell’articolo 36-bis, la gestione imponibile da parte dei Comuni avrebbe trovato conferma. Tuttavia l’articolo 36-bis è rimasto vigente e produce effetti immediati.

Le condizioni richieste per l’esenzione sono 3. Devono trattarsi di prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica sportiva. Devono essere rese da organismi privi di scopo di lucro. Devono essere effettuate nei confronti di soggetti che esercitano attività sportiva o educazione fisica. Con riferimento agli Enti locali, il requisito soggettivo dell’assenza di finalità lucrative risulta integrato per definizione, poiché i Comuni non perseguono scopi di profitto. Anche il requisito relativo ai destinatari è soddisfatto, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza C-253/07, che ha chiarito come occorra considerare non soltanto il destinatario formale della concessione ma anche quello sostanziale, vale a dire le persone fisiche che concretamente praticano lo sport.

L’esenzione si applica quindi tanto alle concessioni dirette a singoli sportivi quanto a quelle rilasciate ad associazioni o enti non lucrativi che mettono a disposizione le strutture ai propri associati. Quanto all’ambito oggettivo, la nozione di servizi “strettamente connessi” è stata interpretata in senso estensivo dalla giurisprudenza europea, ricomprendendo attività accessorie e complementari quali manutenzione, gestione di scuole sportive, fornitura di istruttori, messa a disposizione di attrezzature e servizi di supervisione.

Un ulteriore profilo critico riguardava l’individuazione concreta delle prestazioni da esentare. L’articolo 132, lettera m), della direttiva 2006/112/CE attribuisce agli Stati membri il compito di definire quali specifici servizi rientrino nell’esenzione. L’Italia, per lungo tempo, non aveva esercitato pienamente tale facoltà, mantenendo quindi l’imponibilità Iva nella gestione degli impianti pubblici. L’articolo 36-bis del Dl 75/2023 ha modificato questo scenario prevedendo l’esenzione per tutte le prestazioni di servizi connesse alla pratica sportiva rese da enti senza fini di lucro.

Sotto il profilo tecnico e sistematico, la concessione in uso di un impianto sportivo effettuata da un Comune rientra ora nel regime di esenzione Iva. Il cambiamento incide direttamente sulla formazione del credito d’imposta e sulla struttura finanziaria degli enti territoriali, imponendo una revisione delle modalità di gestione economica degli impianti e una valutazione attenta degli effetti sui bilanci pubblici.