Bonus edilizi e Superbonus. La Cassazione chiarisce: doppio profitto e sequestri anche ai terzi

Le più recenti sentenze della Corte di Cassazione ridefiniscono il quadro delle frodi sui bonus edilizi, confermando il concorso tra reati tributari e truffa aggravata e la possibilità di sequestri anche sui crediti ceduti a soggetti in buona fede

Sintesi

Le frodi sui bonus edilizi generano un doppio vantaggio illecito costituito sia dall’indebito ottenimento del credito sia dal risparmio fiscale derivante dalla compensazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che in questi casi non si applica il principio di specialità previsto dall’articolo 15 del codice penale poiché i profitti sono distinti. Le condotte fraudolente nei Bonus edilizi possono integrare sia reati tributari sia truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Per il Superbonus i crediti inesistenti sono considerati privi di presupposto giuridico e possono essere sequestrati anche quando trasferiti a terzi in buona fede. Il sequestro preventivo può avere funzione impeditiva per bloccare la circolazione del credito e prevenire ulteriori illeciti. Le decisioni della Cassazione confermano che i bonus sono leciti solo se rispettano la legge, altrimenti comportano sanzioni penali ed economiche.

Articolo

La disciplina delle frodi connesse ai Bonus edilizi, è stata oggetto di un rilevante intervento interpretativo da parte della Corte di Cassazione che, con la sentenza 15710/2026, ha chiarito come le condotte fraudolente possano generare un duplice vantaggio illecito. Da un lato vi è l’arricchimento derivante dalla creazione di un credito d’imposta inesistente, dall’altro il risparmio fiscale ottenuto mediante compensazione con debiti tributari. Questa distinzione comporta il superamento del principio di specialità previsto dall’articolo 15 del codice penale, il quale si applica soltanto quando l’intero disvalore della condotta si esaurisce nell’evasione fiscale. Quando invece si realizza anche un indebito conseguimento di erogazioni pubbliche, trova applicazione il concorso tra reati tributari e truffa aggravata ai sensi dell’articolo 640-bis codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Nel caso esaminato, un imprenditore era stato sottoposto a sequestro preventivo per aver generato crediti inesistenti attraverso stati di avanzamento lavori “Sal” (stato avanzamento lavori) relativi a opere non eseguite o incomplete. Il Tribunale del riesame aveva ridotto l’importo del vincolo, ma la difesa sosteneva che si trattasse di una condotta unitaria, riconducibile esclusivamente ai reati tributari mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Suprema Corte ha invece escluso tale impostazione, evidenziando che le condotte sono materialmente distinte e producono effetti economici autonomi. La struttura stessa del sistema dei bonus, che consente la cessione del credito e lo sconto in fattura, dimostra che la frode non si esaurisce nella mera emissione di documenti falsi ma si estende a ulteriori artifici finalizzati a ottenere risorse pubbliche.

Un ulteriore sviluppo giurisprudenziale si rinviene con il cosiddetto Superbonus (introdotto dal decreto legge 34/2020 e convertito nella legge 77/2020) nella sentenza 6532/2026 della Corte di Cassazione, che ha affrontato il tema del sequestro dei crediti d’imposta inesistenti. In questo caso, il Tribunale per le misure cautelari reali di Frosinone aveva respinto la richiesta di restituzione di un credito sequestrato nei confronti di una cooperativa a responsabilità limitata che lo aveva acquistato da una società riconducibile a un soggetto indagato per truffa aggravata. La difesa sosteneva la violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà, nonché l’ingiustificato rigetto della sostituzione del sequestro con una fideiussione bancaria. Tuttavia, la Corte ha ribadito che il sequestro preventivo impeditivo, disciplinato dall’articolo 321 codice di procedura penale (c.p.p.), può colpire anche beni appartenenti a terzi estranei al reato, purché vi sia un collegamento tra il bene e l’illecito e sussista il rischio di aggravamento o prosecuzione delle conseguenze dannose.

Secondo l’orientamento consolidato, già affermato in precedenti pronunce tra il 2006 e il 2023, i crediti derivanti dall’articolo 121 del decreto legge 34/2020 sono considerati “pertinenti” al reato, in quanto collegati al diritto originario alla detrazione fiscale. Quando tale diritto è inesistente perché fondato su costi mai sostenuti, anche il credito perde validità giuridica e non può essere né ceduto né utilizzato in compensazione. In tali ipotesi si configura anche il reato previsto dall’articolo 10-quater del decreto legislativo 74/2000 (indebita compensazione di crediti inesistenti o non spettanti). La Corte sottolinea inoltre che il credito rappresenta una proiezione “cartolare” del profitto illecito, mentre la sua eventuale monetizzazione costituisce il corrispettivo finanziario della stessa condotta fraudolenta.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda la posizione dei cessionari in buona fede. La giurisprudenza riconosce che tali soggetti possono essere vittime della frode, ma ciò non impedisce l’adozione del sequestro impeditivo, il cui scopo è bloccare la circolazione del credito e prevenire ulteriori reati. La buona fede assume rilievo solo nella diversa ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca, regolato dall’articolo 640-quater codice penale (confisca obbligatoria nei casi di truffa aggravata), dove occorre valutare l’eventuale diritto alla restituzione. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto legittimo il mantenimento del vincolo, escludendo anche la possibilità di sostituirlo con una fideiussione bancaria, poiché tale strumento non impedirebbe la circolazione del credito inesistente.

Nel complesso, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, rafforzata anche dagli interventi legislativi successivi al 2020 per contrastare le frodi sui bonus edilizi, conferma un indirizzo rigoroso volto a tutelare le finanze pubbliche e a impedire l’utilizzo distorto degli incentivi. Le decisioni della Corte di Cassazione si inseriscono in un quadro più ampio di repressione delle condotte fraudolente, chiarendo che il sistema dei bonus può essere utilizzato lecitamente solo in presenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge e che ogni deviazione comporta conseguenze penali e patrimoniali rilevanti.