Scuola, il posto fisso non cancella il risarcimento per il precariato abusivo. I casi di Firenze e Barcellona Pozzo di Gotto

Quattro mensilità a una docente di spagnolo. La Cassazione rafforza la tutela contro i contratti a termine abusivi

Sintesi

Una docente di spagnolo ha ottenuto quattro mensilità di risarcimento per l’abuso delle supplenze, nonostante la successiva assunzione a tempo indeterminato. La Corte d’appello di Firenze ha respinto l’impugnazione del Ministero e confermato la decisione del Tribunale di Arezzo. Il posto conquistato con il concorso non ha cancellato il danno precedente.

La vicenda riguarda 13 contratti e oltre 114 mesi di servizio, distribuiti tra gli anni scolastici 2009-2010 e 2024-2025. Non basta però contare gli anni per stabilire se spetti un indennizzo: occorre verificare se le supplenze abbiano coperto un bisogno stabile della scuola. Ogni situazione richiede l’esame dei contratti.

Una successiva sentenza della Cassazione ha chiarito che, nel nuovo quadro normativo, stabilizzazione e risarcimento possono affiancarsi. La legge prevede un’indennità da quattro a 24 mensilità, secondo la gravità dell’abuso. Gli eventuali arretrati per anzianità restano una questione distinta.

Articolo

Essere assunti a tempo indeterminato non significa perdere il diritto al risarcimento per gli anni trascorsi con contratti a termine utilizzati abusivamente. È il principio al centro della vicenda di una docente di lingua e letteratura spagnola, alla quale la Corte d’appello di Firenze ha confermato un indennizzo pari a quattro mensilità, respingendo l’appello del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim). La notizia è stata ripresa dalla stampa Ieri, 17 ottobre, ma la decisione risale all’8 settembre 2026.

La decisione e gli anni di supplenza

Secondo la ricostruzione pubblicata dallo studio del legale della docente, la sentenza n. 519/2026 della Corte d’appello ha confermato la n. 531/2025 del Tribunale di Arezzo (capoluogo dell’omonima provincia toscana). La causa riguarda 13 contratti con scadenza al 30 giugno, nello stesso istituto superiore e sulla stessa cattedra, tra il 2009-2010 e il 2024-2025. La cronaca riferisce un totale di 114 mesi e 27 giorni di servizio, equivalenti a circa nove anni e mezzo effettivamente lavorati.

L’ingresso in ruolo è avvenuto il 1° settembre 2025, attraverso il concorso ordinario bandito nel 2020. Il Ministero sosteneva che l’assunzione avesse già riparato il pregiudizio. Secondo la ricostruzione disponibile della decisione, i Giudici hanno invece valorizzato il fatto che la docente avesse ottenuto il posto attraverso una selezione di merito, non mediante un’assunzione automaticamente collegata all’abuso subito.

Il significato è concreto: superare un concorso non equivale a ricevere un risarcimento. La docente ha dovuto conquistare la cattedra affrontando una selezione. Per i Giudici fiorentini, quel risultato non poteva essere considerato sufficiente a compensare l’utilizzo illegittimo dei precedenti contratti. Gli estremi e le motivazioni qui richiamati derivano dalle informazioni dello studio difensore e dalla cronaca: non è stato possibile consultare il testo integrale della sentenza fiorentina.

Quando le supplenze diventano abusive

Una scuola può assumere un supplente per sostituire, per esempio, un insegnante in malattia o in maternità: il contratto ha una scadenza perché il titolare deve tornare. Diverso è il caso di una cattedra senza un titolare, sulla quale serve stabilmente qualcuno che insegni. Se quella cattedra viene coperta per anni con contratti a scadenza, bisogna verificare se la scuola stia usando le supplenze per soddisfare una necessità permanente, mantenendo precario chi svolge un lavoro necessario ogni anno.

La direttiva europea 1999/70/CE, nella clausola 5 dell’accordo quadro allegato, impone agli Stati di adottare regole che impediscano di rinnovare i contratti a termine senza un’effettiva giustificazione. Queste regole possono richiedere motivi concreti per ogni rinnovo, fissare una durata complessiva massima oppure limitare il numero dei rinnovi. La direttiva non dice che, dopo 36 mesi, qualsiasi supplenza diventi automaticamente illegale: occorre esaminare le norme nazionali applicabili e le ragioni delle assunzioni.

Con la sentenza Mascolo del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13 e altre, la Corte di giustizia dell’Unione europea (organo che interpreta il diritto dell’Unione) ha contestato proprio questo problema del sistema italiano: si potevano lasciare gli insegnanti precari per anni, rinnovando gli incarichi su posti disponibili con la motivazione che, prima o poi, sarebbe arrivato un concorso, senza tempi certi e senza rimedi adeguati contro gli abusi. L’amministrazione non può continuare a rinviare le assunzioni e usare quell’attesa per giustificare una successione indefinita di supplenze.

Anche i contratti al 30 giugno vanno esaminati

La scadenza al 30 giugno non rende automaticamente illegittimo un contratto, ma neppure basta a dimostrare che il bisogno della scuola fosse soltanto temporaneo. Occorre capire quale posto fosse coperto, per quale ragione e con quale continuità.

Per questo, il solo superamento dei 36 mesi non permette di promettere un risarcimento a qualsiasi supplente. Sostituire colleghi assenti è diverso dall’essere richiamati ripetutamente per soddisfare un’esigenza stabile. Nella vicenda fiorentina, secondo la fonte difensiva, hanno avuto rilievo la lunga durata del servizio e la continuità sulla stessa cattedra.

La legge prevede da quattro a 24 mensilità

Se una pubblica amministrazione rinnova i contratti a scadenza in modo abusivo, il lavoratore può ottenere un risarcimento. Lo prevede l’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, modificato nel 2024 dal decreto-legge n. 131, convertito nella legge n. 166. Il giudice può riconoscere una somma equivalente a un minimo di quattro e a un massimo di 24 mensilità di retribuzione. Per decidere l’importo valuta quanto è grave l’abuso, quanti contratti sono stati stipulati e quanto è durato complessivamente il rapporto.

Le quattro mensilità riconosciute alla docente sono il risarcimento complessivo per l’abuso accertato, non quattro stipendi per ciascun anno di supplenza. Per esempio, se la retribuzione mensile utilizzata per il calcolo fosse di 2.000 euro lordi, quattro mensilità corrisponderebbero a 8.000 euro lordi. La cifra effettiva dipende dalla retribuzione della lavoratrice: la legge prende come riferimento quella utilizzata per calcolare il trattamento di fine rapporto (Tfr), cioè la somma maturata durante il lavoro e liquidata alla cessazione del rapporto, secondo le regole applicabili. Non si moltiplica quindi semplicemente il netto della busta paga.

Il lavoratore può chiedere anche un risarcimento superiore se dimostra di avere subito ulteriori danni causati dall’abuso. Per questa richiesta aggiuntiva deve fornire prove concrete: non basta dichiarare che gli anni di precariato gli hanno procurato un danno maggiore.

Ottenere il risarcimento, però, non significa ottenere automaticamente il posto fisso. Nel pubblico impiego, l’abuso dei contratti a termine non trasforma da solo il lavoratore in dipendente a tempo indeterminato. L’amministrazione può essere condannata a pagare, mentre l’ingresso in ruolo richiede il concorso o un’altra procedura di assunzione prevista dalla legge.

La Cassazione ha rafforzato la tutela

Il posto fisso non cancella il diritto al risarcimento per i contratti a termine utilizzati abusivamente negli anni precedenti. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26493 del 9 ottobre 2026, successiva alla decisione fiorentina. La vicenda riguarda un lavoratore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Comune costiero tirrenico della Città metropolitana di Messina) e una causa già esaminata dalla Corte d’appello di Messina. Pur non trattandosi di un insegnante, la sentenza interpreta la stessa norma generale che tutela i dipendenti pubblici contro l’abuso dei contratti a scadenza.

La Cassazione ha stabilito che le nuove regole del 2024 valgono anche per le cause già iniziate e ancora in corso. Restano ferme le questioni sulle quali si è già formata una decisione definitiva: la nuova disciplina non consente di riaprirle.

Il chiarimento principale riguarda chi, dopo anni di precariato abusivo, è stato assunto stabilmente: l’Amministrazione non può evitare il risarcimento sostenendo di avere ormai dato al lavoratore il posto fisso. L’assunzione garantisce stabilità per il futuro, mentre il risarcimento compensa l’abuso subito in passato. Se l’assunzione è avvenuta proprio attraverso una procedura diretta a rimediare a quell’abuso, il giudice può tenerne conto nel determinare la somma, ma non può considerarla sufficiente per cancellare l’indennizzo.

Quindi, una volta accertato l’abuso, il lavoratore può avere sia il posto stabile sia il risarcimento. Questa tutela non riguarda soltanto chi ha vinto un concorso ordinario. Nel quadro esaminato dalla Cassazione, riguarda anche chi è stato stabilizzato con una procedura pensata per superare il precariato. L’importo deve essere stabilito dal Giudice sulla base della situazione concreta.

Risarcimento e anzianità sono diritti distinti

Il risarcimento per il precariato abusivo e gli stipendi arretrati sono due somme diverse, dovute per motivi differenti. Il risarcimento compensa il lavoratore per essere stato impiegato con una successione illegittima di contratti a scadenza. Gli arretrati, invece, sono parti dello stipendio che avrebbe dovuto ricevere e che non gli sono state pagate.

Gli arretrati per anzianità possono spettare quando gli anni di lavoro avrebbero dovuto dare diritto a uno stipendio più alto. Se, per esempio, un docente aveva diritto a un aumento legato al servizio maturato, ma ha continuato a ricevere lo stipendio precedente, può chiedere la differenza non versata. Occorre però verificare che quell’aumento gli spettasse effettivamente.

La clausola 4 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato stabilisce che avere un contratto a scadenza non basta, da solo, a giustificare un trattamento peggiore rispetto a un dipendente stabile che svolge un lavoro comparabile. Eventuali differenze devono avere motivi concreti e oggettivi. Questo principio non attribuisce automaticamente ogni aumento richiesto: bisogna esaminare gli anni di servizio, le regole sullo stipendio e le richieste avanzate nella causa.

Nel caso della docente di spagnolo è stato verificato il riconoscimento di quattro mensilità come risarcimento per l’abuso dei contratti a termine. Le informazioni disponibili non consentono invece di affermare che i giudici le abbiano riconosciuto anche aumenti di stipendio arretrati per anzianità. Sono due questioni distinte e non vanno confuse.