Messina e il nodo delle firme davanti al Tar

Il parere regionale del 28 aprile, le 14 liste contestate e i ricorsi fissati a ottobre: il rischio di un nuovo voto esiste, ma non è ancora un esito obbligato. Il verdetto ai Giudici

Sintesi

Messina ha rieletto Federico Basile con circa il 58,4% dei voti, sostenuto da 15 liste. Barcellona Pozzo di Gotto ha invece scelto Melangela Scolaro con 9.676 voti, il 40,45%, appena 148 in più di Nicola Barbera. Su entrambe le consultazioni sono arrivati ricorsi al Tar di Catania: per Barcellona l’udienza è fissata al 1° ottobre 2026, mentre uno dei giudizi riguardanti Messina sarà discusso il 20 ottobre. Le elezioni sono concluse e gli amministratori sono in carica, ma la loro validità è ora sottoposta al vaglio dei Giudici.

Il punto comune riguarda l’esenzione dalla raccolta delle firme riconosciuta dalla normativa siciliana ai partiti o gruppi politici rappresentati all’ARS. Sud chiama Nord possedeva questo requisito, ma la controversia nasce dall’utilizzo del suo contrassegno, affiancato ad altri simboli, in numerose liste collegate. La legge consente espressamente l’affiancamento, senza indicare però in maniera esplicita quante liste distinte possano usufruire della stessa esenzione. Nessuno discute il diritto di Sud chiama Nord a non raccogliere le firme per la propria lista: il problema è capire fino a dove potesse essere esteso.

La vicenda è iniziata prima della presentazione delle candidature. Secondo ricostruzioni di stampa, Cateno De Luca ha chiesto un chiarimento l’11 marzo e il Dipartimento regionale delle Autonomie locali ha risposto il 16 marzo senza individuare un espresso limite numerico alla deroga. Il 24 aprile è stato poi investito della questione l’Ufficio legislativo e legale della Regione, che si è espresso il 28 aprile, mentre era ancora in corso il deposito delle liste. Quel parere è rimasto sottratto all’accesso e Sud chiama Nord ne ha successivamente chiesto copia integrale. Le liste sono state presentate e ammesse mentre all’interno della stessa Amministrazione regionale erano maturate letture non coincidenti della norma.

Il Tar si era già occupato della questione prima delle elezioni, ma l’8 maggio ha dichiarato i ricorsi inammissibili “per mancanza di interesse”. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sul merito dell’estensione dell’esenzione dalle firme. La disciplina del processo elettorale prevede, del resto, che molti atti preparatori possano essere contestati soltanto dopo la conclusione delle elezioni insieme alla proclamazione degli eletti. Il pronunciamento di maggio non ha risolto il nodo che i Giudici dovranno affrontare adesso.

Gli esiti possibili non si riducono automaticamente alla scelta fra confermare tutto o riportare immediatamente Messina alle urne. Il Tar dovrà prima stabilire se vi sia stata una violazione e, soltanto in caso affermativo, quale effetto abbia prodotto sul risultato elettorale. Un precedente cittadino esiste: dopo l’annullamento delle amministrative messinesi del 2005 fu nominato un commissario straordinario fino al rinnovo degli organi elettivi. Il ritorno al voto è una possibilità giuridicamente concreta, ma oggi non può ancora essere presentato come la conseguenza più probabile o inevitabile.

Articolo

Il rischio esiste, ma non si può ancora misurare

Quanto rischia realmente Messina di tornare alle urne pochi mesi dopo la rielezione di Federico Basile (sindaco di Messina, espressione dell’area politica di Sud chiama Nord)? La risposta più corretta, allo stato degli atti pubblicamente conosciuti, è questa: il rischio è concreto sul piano giuridico, ma non è possibile attribuirgli oggi una probabilità attendibile e, soprattutto, un nuovo voto non scaturirebbe automaticamente dall’eventuale riconoscimento di un’irregolarità.

Basile ha conquistato nuovamente Palazzo Zanca con il 58,42% secondo i dati elettorali diffusi dopo lo scrutinio, sostenuto da 15 liste. A Barcellona Pozzo di Gotto, invece, Melangela Scolaro (sindaca eletta con Sud chiama Nord) ha prevalso con 9.676 voti e il 40,45%, mentre Nicola Barbera (candidato del centrodestra) ha ottenuto 9.528 voti e il 39,83%: appena 148 preferenze di differenza.

Sono numeri molto diversi e spiegano perché, pur originando dallo stesso problema delle firme, i 2 contenziosi possano produrre effetti differenti. A Barcellona anche una modifica circoscritta dei voti contestati potrebbe incidere direttamente sull’esito. A Messina il vantaggio personale del sindaco è assai più ampio, ma la contestazione investe una parte molto estesa dell’architettura elettorale che lo ha sostenuto.

La norma siciliana e quella frase decisiva

Il punto di partenza è la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, che ha sostituito l’articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. La disposizione stabilisce normalmente un numero minimo e massimo di sottoscrizioni proporzionato alla popolazione del Comune, ma introduce un’eccezione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo presso l’Assemblea regionale siciliana (ARS) oppure titolari di almeno un seggio nell’ultima elezione regionale.

Per questi soggetti non è richiesta la raccolta delle firme. La stessa disposizione aggiunge un elemento che oggi è diventato il cuore della controversia: l’esonero opera anche quando siano presentate liste con il “contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli”.

Sud chiama Nord possedeva certamente il requisito politico previsto dalla legge: all’ARS esiste il gruppo “Sud chiama Nord per le autonomie”, presieduto da Cateno De Luca (deputato regionale e presidente del gruppo parlamentare).

Il vero interrogativo è un altro. La possibilità di affiancare altri simboli al contrassegno tradizionale permette allo stesso partito rappresentato all’ARS di presentare senza firme un numero potenzialmente illimitato di liste, ciascuna con una propria denominazione e un proprio simbolo principale, purché contenga anche quello del partito esentato? Oppure la deroga deve restare collegata alla specifica lista riconducibile al soggetto politico che possiede la rappresentanza istituzionale?

Il testo normativo non contiene una frase che stabilisca espressamente “una sola lista”. Ma non contiene neppure una disposizione che autorizzi esplicitamente la moltiplicazione senza limiti delle liste beneficiarie. È precisamente questo vuoto interpretativo che ha trasformato una questione tecnica in un contenzioso capace di mettere in discussione 2 amministrazioni appena elette.

Dall’11 marzo al deposito delle liste

Secondo le ricostruzioni della Gazzetta del Sud, che riferisce di avere preso visione del documento non pubblicato, l’origine formale della vicenda risale all’11 marzo 2026, quando Cateno De Luca avrebbe chiesto al Dipartimento regionale delle Autonomie locali un chiarimento sulla necessità di raccogliere le sottoscrizioni.

Il 16 marzo il Dipartimento avrebbe risposto rilevando, in sostanza, che nella normativa non emergeva un riferimento letterale espresso dal quale ricavare un limite numerico alla deroga. Quell’interpretazione ha costituito il presupposto sul quale Sud chiama Nord ha impostato successivamente la presentazione delle proprie liste.

La questione è diventata più delicata con l’avvicinarsi del termine elettorale. Le candidature dovevano essere depositate tra il 24 e il 29 aprile e proprio il 24 aprile l’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana è stato chiamato a esprimersi. Il parere è stato reso il 28 aprile, quindi mentre la procedura di presentazione delle liste era ancora aperta.

Nelle fonti ufficiali pubblicamente reperibili consultate al 19 agosto 2026 non compare il testo integrale del parere. Il suo contenuto di merito deve pertanto essere attribuito alla ricostruzione giornalistica di Gazzetta del Sud, mentre è pubblicamente documentato che il documento è stato sottratto all’accesso e che Sud chiama Nord ne ha chiesto successivamente copia.

Il secondo orientamento cambia il quadro

È proprio il contenuto attribuito al parere del 28 aprile a modificare sostanzialmente la prospettiva. Secondo quanto riferito dal quotidiano messinese, l’Ufficio legislativo e legale avrebbe ritenuto che la deroga alla raccolta delle firme trovi la propria giustificazione nella rappresentatività politica già acquisita dal partito o gruppo presente all’ARS. Da questa premessa avrebbe fatto discendere una lettura restrittiva: ogni lista deve possedere un proprio unico contrassegno e la norma non potrebbe essere trasformata in uno strumento attraverso il quale uno stesso soggetto rappresentato nell’Assemblea regionale consenta la presentazione, senza sottoscrizioni popolari, di un numero indefinito di liste differenti.

In questa interpretazione, la presenza in piccolo del simbolo di Sud chiama Nord all’interno o accanto al contrassegno di altre liste non sarebbe sufficiente, da sola, a trasferire indiscriminatamente a ciascuna di esse il beneficio dell’esenzione.

È una conclusione sensibilmente diversa dall’indicazione sulla quale il movimento aveva fatto affidamento nella fase iniziale.

Perché il parere non è stato reso pubblico

Anche questo passaggio richiede una precisazione. Il termine “secretato”, largamente utilizzato nel dibattito politico e giornalistico, può risultare fuorviante se inteso nel significato proprio dei segreti di Stato o degli atti classificati. Il documento è stato invece dichiarato non ostensibile, cioè sottratto all’accesso.

Le informazioni rese pubbliche all’inizio di maggio hanno richiamato l’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 16 giugno 1998, n. 12, relativo, tra l’altro, ai pareri dell’Avvocatura dello Stato e dell’Ufficio legislativo e legale connessi a una lite già esistente o potenziale. De Luca e altri deputati di Sud chiama Nord hanno quindi formalizzato una richiesta per ottenerne il testo integrale.

La ricostruzione di Gazzetta del Sud aggiunge un elemento ancora più rilevante: l’Ufficio legislativo avrebbe ritenuto inopportuno rendere conoscibile in quel momento un nuovo orientamento, poiché la presentazione delle liste era già in corso e chi aveva evitato di raccogliere le firme lo aveva fatto confidando nelle precedenti indicazioni del Dipartimento.

Si delinea così una situazione particolarmente complessa: da una parte l’eventuale interpretazione più rigorosa della legge, dall’altra l’affidamento maturato sulla base di una precedente risposta proveniente dalla stessa Amministrazione regionale.

Le 15 liste ammesse a Messina

A Messina tutte le liste sono state infine ammesse dalla commissione elettorale. Prima del voto Marcello Scurria (candidato sindaco del centrodestra) aveva però contestato la possibilità di estendere il beneficio alle altre formazioni della coalizione Basile, sostenendo che soltanto la lista direttamente riconducibile a Sud chiama Nord potesse usufruire dell’esonero.

Il confronto riguardava quindi, in particolare, 14 delle 15 liste schierate con Basile. Le altre formazioni recavano un richiamo grafico a Sud chiama Nord, ma mantenevano propri nomi e contrassegni. La posizione del movimento era opposta: la norma, proprio perché ammette l’affiancamento del simbolo tradizionale ad altri, non porrebbe un limite al numero delle liste che il partito rappresentato all’ARS può promuovere.

È importante distinguere questa controversia dalla semplice “confondibilità” dei simboli. Il nodo più profondo non è soltanto grafico. Riguarda la possibilità che la rappresentatività istituzionale posseduta da un partito possa essere trasferita, ai fini dell’esenzione dalle firme, a molteplici liste elettorali autonome.

Il Tar di maggio non ha deciso il merito

Un altro elemento va corretto rispetto ad alcune letture circolate immediatamente prima delle elezioni. L’8 maggio 2026 il TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha effettivamente chiuso il primo contenzioso riguardante anche la questione delle firme. Ma lo ha fatto dichiarando inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti “per mancanza di interesse”.

Quella sentenza, quindi, non equivale a una pronuncia di merito che abbia stabilito la legittimità dell’estensione dell’esenzione alle 15 liste.

La distinzione è fondamentale. Le regole del processo amministrativo elettorale prevedono che, salvo le particolari impugnazioni immediate consentite contro l’esclusione di liste o candidati, gli altri atti preparatori siano normalmente contestabili dopo la conclusione delle operazioni elettorali, insieme all’atto di proclamazione degli eletti.

La consultazione del 24 e 25 maggio ha quindi fatto maturare proprio quell’interesse concreto che mancava nella fase precedente.

I ricorsi dopo la proclamazione

Dopo le elezioni sono stati depositati 3 ricorsi complessivamente riferiti alle consultazioni di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto. Uno dei giudizi messinesi è stato promosso dagli avvocati Angelo Giorgianni e Paolo Starvaggi nell’interesse di Salvatore Bucceri e Sebastiano Dibilio. Un altro è stato presentato dagli avvocati Giuseppe Losi e Roberto Materia per Michele Laghezza e Giuseppe Currò e investe direttamente l’ammissione delle 15 liste collegate a Basile. Per quest’ultimo risulta fissata l’udienza del 20 ottobre 2026.

Il Tar sarà chiamato quindi a esaminare il problema in un quadro processuale completamente diverso rispetto a maggio: non più un tentativo di bloccare preventivamente una consultazione ancora da svolgere, ma l’impugnazione degli atti elettorali dopo la proclamazione.

Barcellona, dove bastano pochi voti per cambiare tutto

Il procedimento di Barcellona Pozzo di Gotto presenta un impatto numerico ancora più immediato.

Scolaro è stata eletta con 9.676 voti, mentre Barbera si è fermato a 9.528. Lo scarto è stato di appena 148 voti. La sindaca ha inoltre superato di 104 voti la soglia del 40% necessaria per evitare il secondo turno.

Le liste complessivamente collegate a Scolaro erano 5: “Sud chiama Nord Scolaro Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto”, “Sud chiama Nord De Luca Sindaco di Sicilia Scolaro”, “Barcellona Pozzo di Gotto in Comune Scolaro Sindaco”, “Sud chiama Nord Una Marcia in Più per Barcellona Pozzo di Gotto Scolaro” e “Sud chiama Nord Avremo Cura di Te Barcellona Pozzo di Gotto Scolaro”.

Le cronache relative al ricorso riferiscono però che la domanda di azzeramento dei voti è stata concentrata su 3 liste a sostegno della sindaca. Sono state avanzate anche richieste ulteriori: correzione del risultato con proclamazione di Barbera, rinnovazione delle elezioni, verificazione di schede e, in subordine, possibile ballottaggio. L’udienza è fissata al 1° ottobre 2026.

Questa pluralità di domande dimostra già un punto essenziale: anche se il Tar accertasse una violazione, la conseguenza giuridica dovrebbe essere determinata sulla base della portata concreta del vizio e dei suoi effetti sulla consultazione.

La giurisprudenza sulle firme è rigorosa

Non risulta una pronuncia recente che abbia già risolto esattamente il problema siciliano dell’utilizzo dello stesso contrassegno rappresentativo per estendere l’esenzione a molte liste. Esistono però decisioni molto recenti che ribadiscono la funzione sostanziale delle sottoscrizioni.

Il TAR per la Puglia, con sentenza n. 528 del 4 maggio 2026, ha ricordato che i limiti alle firme servono anzitutto a garantire un grado minimo di rappresentatività delle liste e, inoltre, la parità fra i concorrenti e la genuinità della competizione. Ha anche affermato la natura vincolante delle prescrizioni quando la legge stabilisce limiti precisi.

Lo stesso orientamento era stato espresso dal Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 8651 del 6 novembre 2025, che ha considerato legittima l’esclusione di una lista per violazione del limite massimo di sottoscrizioni previsto dalla legge regionale campana.

Queste decisioni non risolvono il caso di Messina e Barcellona, in quanto riguardano normative e fattispecie differenti. Mostrano tuttavia che la giustizia amministrativa considera le regole sulle sottoscrizioni non come formalità marginali, ma come strumenti diretti a proteggere rappresentatività e parità della competizione.

Ed è proprio questo il principale argomento che potrebbe rafforzare la tesi dei ricorrenti: se l’esenzione costituisce un’eccezione alla regola generale, la sua estensione non dovrebbe trasformarsi in un meccanismo capace di moltiplicare senza limiti le liste prive di sottoscrizioni.

Sul fronte opposto rimane però il dato testuale favorevole a Sud chiama Nord: la legge siciliana ammette espressamente che il contrassegno tradizionale sia affiancato da altri simboli e non contiene un limite numerico esplicito. A questo si aggiungono l’ammissione delle liste da parte delle commissioni e l’affidamento maturato dopo le indicazioni ricevute dagli uffici regionali.

Cosa può decidere il Tar

Per Messina non è quindi corretto sostenere già oggi che l’accoglimento di una censura sulle firme comporterebbe necessariamente la caduta di Basile e il ritorno integrale alle urne.

Il Giudice dovrà stabilire anzitutto quale sia l’interpretazione corretta della norma. Se ritenesse legittima l’estensione dell’esenzione, il motivo verrebbe respinto. Se invece accertasse che alcune liste avrebbero dovuto essere corredate dalle sottoscrizioni, sarebbe necessario determinarne le conseguenze sugli atti di ammissione, sui voti attribuiti, sulla proclamazione e sull’intera consultazione.

La valutazione non può essere ricavata semplicemente sottraendo a Basile i voti ottenuti dalle liste contestate. Nel sistema elettorale siciliano il voto al candidato sindaco e quello alla lista possono seguire percorsi distinti e il rapporto fra un eventuale annullamento delle liste e i voti espressi direttamente per il sindaco deve essere affrontato giuridicamente, non mediante una semplice operazione aritmetica.

Anche i tempi richiedono prudenza. Il 1° e il 20 ottobre sono date delle udienze, non la garanzia che in quelle stesse giornate venga pubblicata la motivazione definitiva. Il rito elettorale prevede comunque termini accelerati per la decisione.

E una sentenza del Tar di Catania non rappresenterebbe necessariamente l’ultimo grado del giudizio. Contro le sue decisioni è ammesso appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGA), con sede a Palermo, organo amministrativo di secondo grado competente sulle pronunce del TAR Sicilia.

Il precedente che Messina ha già vissuto

Per comprendere che cosa potrebbe accadere nell’ipotesi più radicale esiste un precedente che riguarda direttamente la città.

Le elezioni amministrative svolte a Messina nel 2005 sono state successivamente annullate. Un documento ufficiale dell’Assemblea regionale siciliana del novembre 2007 ricorda che, a seguito di quell’annullamento, l’assessore regionale competente ha nominato un commissario straordinario, scelto fra i funzionari della Regione, incaricato di gestire il Comune fino al rinnovo degli organi elettivi.

Non significa che la storia debba ripetersi. Significa però che l’ipotesi di un annullamento seguito da una gestione commissariale e da nuove elezioni non appartiene soltanto alla teoria giuridica: Messina l’ha già sperimentata.

Quanto è alto, dunque, il rischio

Alla luce dei documenti oggi disponibili, il pericolo di un nuovo voto può essere definito serio ma indeterminabile.

È serio perché i ricorsi post-elettorali sono stati effettivamente proposti, investono l’ammissione di un numero elevatissimo di liste e poggiano su un problema interpretativo reale della normativa siciliana. Diventa ancora più rilevante se la ricostruzione del parere del 28 aprile pubblicata da Gazzetta del Sud sarà confermata dall’acquisizione del documento nel giudizio, perché significherebbe che lo stesso Ufficio legislativo e legale regionale aveva elaborato prima delle elezioni una lettura restrittiva dell’esenzione.

Non è però possibile considerare il ritorno alle urne già scritto. La disposizione presenta un margine interpretativo; esiste un precedente orientamento amministrativo sul quale i presentatori sostengono di avere fatto affidamento; le commissioni hanno ammesso le liste; il Tar non si è ancora pronunciato nel merito dopo le elezioni e, persino in caso di accoglimento, dovrà stabilire con precisione quali atti annullare e quale effetto produrre sul risultato.

Ottobre, dunque, non consegnerà semplicemente un verdetto politico su Basile o Scolaro. Porterà davanti ai Giudici una domanda molto più generale: la rappresentatività di un partito presente all’ARS può esentare dalla raccolta delle firme soltanto la sua lista oppure può essere utilizzata per presentare un’intera costellazione di liste diverse? Dalla risposta dipenderà non soltanto la sorte delle amministrazioni di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, ma anche una regola destinata a incidere sulle future elezioni comunali nell’Isola. Il verdetto ai Giudici.