Sicilia, canne, nasse e palangari vicino alla battigia: divieti e distanze cambiano tra le Capitanerie

Non esiste un limite nazionale indistinto di 200 o 300 metri valido per ogni attrezzo da pesca. In Sicilia la liceità dipende soprattutto dalla zona riservata ai bagnanti, dall’orario, dalla presenza di persone in acqua e dall’ordinanza emanata per il singolo circondario marittimo

Sintesi

La disciplina nazionale ha distinto fin dal 1968 la pesca con canne, nasse, palangari, reti da posta e attrezzature subacquee, prevedendo limiti differenti e non una distanza unica dalla costa. Nel 2024 sono state introdotte prescrizioni specifiche per il palangaro ricreativo, successivamente aggiornate portando a 100 il numero massimo di ami per ciascuna unità e imponendo un’autorizzazione annuale con codice identificativo. Nel 2025 e nel 2026 la Regione Siciliana e le autorità marittime hanno rinnovato le disposizioni sulla stagione balneare, sulla fascia libera della battigia e sulle attività incompatibili con la presenza dei bagnanti. Le ordinanze locali non sono identiche: Palermo, Gela, Mazara del Vallo, Marsala, Licata e Porto Empedocle adottano prevalentemente una zona riservata estesa per 300 metri e il divieto di pesca dalle 08:00 alle 20:00, mentre Catania stabilisce generalmente 200 metri e una fascia oraria dalle 09:00 alle 19:00. Siracusa applica prescrizioni ancora differenti, vietando durante l’orario balneare la pesca dalle spiagge e consentendo l’uso della canna da moli o scogliere soltanto in assenza di bagnanti. Nel circondario marittimo di Messina la zona riservata esclusivamente alla balneazione si estende, dalle 09:00 alle 19:00, fino a 200 metri dalla costa e a 100 metri dalle coste a picco. Nel tratto cittadino compreso tra viale Annunziata e il Canale degli Inglesi il limite è ridotto a 100 metri. Dentro queste fasce è vietata qualsiasi forma di pesca dalla riva o da natanti. La semplice presenza di una persona con una canna sulla spiaggia non dimostra quindi automaticamente una violazione, mentre palangari, nasse, lenze e altri attrezzi collocati nello spazio frequentato dai bagnanti possono rappresentare un pericolo e devono essere valutati secondo l’ordinanza competente.

Articolo

La segnalazione di un lettore di palangari collocati vicino alla battigia e di persone intente a pescare con la canna non permette, da sola, di concludere che sia stato commesso un illecito. Occorre conoscere il punto esatto della costa, il giorno, l’orario, la distanza dalla riva, l’eventuale presenza di bagnanti, il tipo di attrezzo utilizzato, la sua appartenenza a un pescatore professionale o ricreativo e l’esistenza di ulteriori limitazioni dovute a porti, foci, scarichi, aree militari o AMP (Aree marine protette).

La disciplina nazionale ha avuto come riferimento storico il D.P.R. (decreto del Presidente della Repubblica) 2 ottobre 1968, n. 1639, regolamento di esecuzione della legge sulla pesca marittima. Il provvedimento ha distinto le canne e le lenze, i palangari, le nasse, le reti da posta e gli altri strumenti, attribuendo a ciascuno caratteristiche e condizioni diverse. Il palangaro è una lunga lenza principale alla quale sono collegati numerosi braccioli muniti di ami. La nassa è invece una trappola, generalmente rigida o composta da reti sostenute da intelaiature, che permette l’ingresso degli organismi acquatici e ne rende più difficile l’uscita.

La normativa non ha stabilito che tutti questi attrezzi debbano rimanere indistintamente a 200 o 300 metri dalla costa. Ha vietato al pescatore sportivo di avvicinarsi a meno di 500 metri dalle unità impegnate nella pesca professionale e ha consentito l’impiego di non più di 5 canne per ciascun pescatore e di 2 nasse per ogni imbarcazione. La distanza di 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti è stata invece prevista per la pesca subacquea, insieme al divieto di esercitarla di notte, nelle rotte di navigazione e nelle immediate vicinanze di impianti fissi, reti e navi ancorate. Estendere quel limite alla canna da riva, alle nasse o ai palangari non trova riscontro nell’articolo richiamato.

Un’altra distinzione riguarda le foci. La regola nazionale dei 200 metri ha vietato la posa delle reti da posta nelle vicinanze della linea che unisce i punti più esterni delle foci di fiumi, torrenti e canali. Il divieto non è stato formulato per qualsiasi attrezzo e non ha trasformato automaticamente ogni foce in una zona interdetta a tutte le forme di pesca. Limitazioni più estese possono comunque derivare da provvedimenti sanitari, ambientali, portuali o locali adottati per proteggere il passaggio del novellame, la sicurezza della navigazione o un tratto contaminato.

Il regime del palangaro ricreativo è stato modificato in tempi più recenti. Il decreto ministeriale del 30 gennaio 2024 aveva introdotto l’autorizzazione annuale e fissato inizialmente un massimo di 50 ami. Il successivo provvedimento del 6 settembre ha elevato il limite a 100 ami per ciascuna unità da diporto. L’autorizzazione può essere richiesta presso un’autorità marittima e deve essere conservata a bordo. L’attrezzo deve riportare su una targhetta resistente il codice attribuito al titolare, applicato alla boa o alla lenza principale. Sono vietati i salpatori elettrici o termici e la loro presenza contemporanea a bordo insieme al palangaro.

Il pescatore ricreativo deve inoltre avere effettuato la comunicazione nazionale di esercizio dell’attività. Nel 2026 la procedura per il rilascio o il rinnovo del tesserino è stata aggiornata dal MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste), mentre l’autorizzazione al palangaro costituisce un adempimento aggiuntivo e non sostitutivo. La regolarità formale, tuttavia, non permette di collocare l’attrezzo in una zona riservata alla balneazione o in un punto vietato dall’Autorità competente.

In Sicilia il quadro è completato dalla disciplina regionale delle acque balneabili, del demanio marittimo e dalle ordinanze delle Capitanerie. Il D.D.G. (decreto del dirigente generale) n. 388 del 23 marzo 2026 ha fissato la stagione balneare dal 1° maggio al 31 ottobre, individuando nei diversi allegati i tratti controllati, quelli permanentemente vietati e le aree sottoposte a limitazioni temporanee. Questo provvedimento riguarda soprattutto la qualità e la fruibilità sanitaria delle acque. Non contiene da solo l’intera regolamentazione della pesca, affidata anche alle autorità marittime competenti.

Le regole non sono organizzate rigidamente secondo i confini provinciali. L’unità territoriale decisiva è il circondario o compartimento marittimo, che può comprendere più comuni e, in alcuni casi, suddividere una stessa provincia tra differenti uffici. Per conoscere il divieto applicabile non è quindi sufficiente cercare genericamente l’ordinanza “della provincia”, ma bisogna individuare la Capitaneria, l’Ufficio circondariale marittimo o la Delegazione di spiaggia competente per quel tratto costiero.

Palermo, Gela (comune del libero consorzio comunale di Caltanissetta) e Mazara del Vallo (comune del libero consorzio comunale di Trapani) hanno adottato nel 2026 un’impostazione simile. La zona destinata prioritariamente ai bagnanti è stata estesa fino a 300 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco. All’interno di questo spazio è stata vietata qualsiasi attività di pesca dalle 08:00 alle 20:00 e, anche fuori da tale fascia, ogni volta che la balneazione sia concretamente in corso. La disposizione comprende la pesca esercitata dalla costa e quella effettuata mediante imbarcazioni.

Licata e Porto Empedocle (comuni del libero consorzio comunale di Agrigento) hanno seguito lo stesso modello generale, con 300 metri davanti alle spiagge, 100 metri lungo le coste rocciose e il divieto di qualsiasi pesca tra le 08:00 e le 20:00 o in presenza di persone in acqua. Una canna collocata sulla riva durante quelle ore, con la lenza lanciata nella fascia balneare, può quindi integrare una violazione anche quando il pescatore non abbia catturato nulla.

Marsala (comune del libero consorzio comunale di Trapani) ha mantenuto generalmente le distanze di 300 e 100 metri e il limite orario dalle 08:00 alle 20:00. Nell’area delle Isole dello Stagnone, però, la fascia riservata è stata ridotta a 200 metri. La differenza dimostra che persino all’interno del medesimo territorio amministrativo possono essere previste misure particolari in relazione alla conformazione della costa e all’uso dello specchio acqueo.

Catania ha adottato un criterio diverso, riservando normalmente alla balneazione la fascia fino a 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco, prevalentemente dalle 09:00 alle 19:00. Nell’area e negli orari destinati ai bagnanti è stata vietata ogni forma di pesca dalla costa o da unità navali. Non è stata quindi riprodotta, nello stesso articolo, la formulazione occidentale delle 08:00-20:00, pur restando fermo il divieto di creare pericoli o interferenze alle persone in acqua.

Siracusa ha conservato per il 2026 un’ordinanza emanata nel 2025 e successivamente modificata. Dalle 09:00 alle 19:00 ha vietato la pesca dalle spiagge con qualsiasi attrezzo, la posa di reti o altri strumenti e l’esercizio della pesca professionale e ricreativa nella fascia di 300 metri. L’uso della canna da moli e scogliere è stato ammesso soltanto quando non siano presenti bagnanti. La diversità rispetto a Catania, Palermo e alle altre località conferma che non è possibile applicare in modo uniforme una sola distanza a tutta l’Isola.

L’ordinanza n. 39 del 19 maggio 2025 della Capitaneria di Porto di Messina, tuttora richiamata nei provvedimenti emanati nel 2026, si applica al litorale compreso tra la foce del torrente Gallo e quella del fiume Alcantara. Durante la stagione balneare 2026, fissata dal 1° maggio al 31 ottobre, dalle 09:00 alle 19:00 non è quindi consentito pescare con canne, nasse, palangari o altri attrezzi all’interno dell’area destinata ai bagnanti. Fuori da tale fascia temporale restano comunque validi i limiti nazionali, le interdizioni portuali, le disposizioni sulle aree protette e gli eventuali divieti specifici del singolo tratto costiero.

Anche la fascia terrestre della battigia è sottoposta a tutela. La normativa regionale e le ordinanze locali richiedono di lasciare liberi almeno 5 metri dalla linea media del mare per il passaggio delle persone e dei mezzi di soccorso. Una persona che regge una canna senza impedire il transito non occupa necessariamente in modo illecito questa fascia. Diversa è la situazione quando picchetti, reggicanne, cassette, lenze, cavi, ancore, galleggianti o altri materiali sbarrano il percorso, costringono i bagnanti a deviare o rallentano un intervento di emergenza.

Le foci richiedono un esame specifico. Molte ordinanze siciliane hanno vietato la balneazione e determinate attività nautiche entro circa 50 metri dalle foci, ma il divieto di entrare in acqua non equivale sempre a un’interdizione totale della pesca. In alcune zone sono state invece introdotte proibizioni più ampie vicino a scarichi, prese industriali, porti o canali navigabili. A Palermo, per esempio, è stato previsto il divieto permanente di ogni attività di pesca entro 200 metri da particolari condotte industriali. Occorre pertanto leggere la disposizione riferita alla foce o allo scarico interessato, senza trasformare un limite locale in una regola regionale generale.

La segnalazione dei palangari e delle nasse deve essere idonea a evitare pericoli per la navigazione e a consentire l’identificazione del responsabile. Per il palangaro ricreativo è certamente richiesta la targhetta con il codice dell’autorizzazione. Ulteriori galleggianti, bandiere, segnali diurni o luminosi possono essere prescritti dalle ordinanze sulla pesca e sulla navigazione del luogo.

Nelle AMP possono essere applicate regole più severe. La pesca ricreativa può richiedere un’autorizzazione del gestore, essere consentita soltanto ai residenti o risultare vietata in determinate zone. Nasse e palangari possono essere esclusi anche quando la pesca con una sola canna rimane ammessa. Le disposizioni dell’area protetta prevalgono quindi sulla disciplina generale quando introducono maggiori cautele.

Nel caso riferito dal lettore, la presenza di palangari in prossimità della battigia appare più problematica della semplice presenza delle canne, soprattutto se gli ami, le lenze o i galleggianti ricadono nello spazio frequentato dai bagnanti, non sono identificati oppure creano un rischio di impigliamento. Durante la stagione balneare, nelle località che applicano la fascia di 300 metri e il divieto dalle 08:00 alle 20:00, la posa dell’attrezzo all’interno dell’area riservata non è compatibile con la sicurezza della balneazione. Dove la fascia è di 200 metri o l’orario è differente, deve essere applicata la relativa ordinanza locale.

Per una verifica attendibile è opportuno documentare senza esporsi a pericoli il luogo, l’ora, la distanza approssimativa dalla riva, la presenza di bagnanti, i galleggianti, l’eventuale codice identificativo e il punto nel quale la lenza entra in acqua. La segnalazione può essere trasmessa alla Guardia Costiera, indicando il comune e possibilmente le coordinate, oppure effettuata attraverso il numero 1530 in presenza di un rischio attuale per persone o navigazione. La Polizia municipale può intervenire sulla battigia e sulle occupazioni del demanio, mentre l’autorità marittima conserva la competenza principale sullo specchio acqueo e sulla sicurezza della balneazione.

Le sanzioni dipendono dalla condotta contestata. Possono derivare dalla violazione dell’ordinanza balneare, delle norme sulla pesca marittima, delle disposizioni sul demanio o dei regolamenti delle aree protette. Nei casi più gravi possono essere sequestrati attrezzi e pescato. Un intervento della Guardia Costiera del 16 luglio 2026 al largo di Condofuri Marina (località costiera della provincia di Reggio Calabria, in Calabria) ha portato, per esempio, al recupero di una tartaruga rimasta intrappolata in un palangaro ritenuto illegale e al sequestro di ulteriori attrezzature abusive. L’episodio non riguarda la Sicilia, ma mostra il rischio che un attrezzo privo di controllo o collocato irregolarmente può causare alla fauna marina.

La materia continua a essere regolata dalla distinzione tra gli attrezzi prevista dalla normativa nazionale e dalle ordinanze territoriali. Per questa ragione, la risposta conclusiva è che le Capitanerie siciliane applicano effettivamente regole differenti e la liceità deve essere verificata sul singolo tratto di costa, non sulla base di una distanza presunta valida per tutta la Sicilia.