Sintesi
L’inchiesta Hydra, avviata dalla Procura di Milano e culminata nell’operazione del 25 ottobre 2023, ha ricostruito l’esistenza in Lombardia di una struttura composta da esponenti di Cosa nostra, ’ndrangheta e Camorra, uniti per gestire attività illecite e massimizzare i guadagni. Dopo un iniziale contrasto tra le valutazioni dei giudici, nell’ottobre 2024 il Tribunale del Riesame ha riconosciuto la presenza di un’associazione mafiosa riferita a una parte degli indagati. Il 12 gennaio 2026 il giudice Emanuele Mancini del tribunale di Milano ha condannato con rito abbreviato 62 imputati, 23 dei quali per associazione mafiosa, infliggendo pene fino a 16 anni e complessivamente vicine ai 500 anni di reclusione. Le motivazioni, depositate successivamente e articolate in oltre 1.800 pagine, descrivono un’organizzazione radicata in Lombardia, capace di programmare nel tempo molteplici attività criminali e di riunire in una formazione autonoma rappresentanti delle 3 principali mafie storiche. Tra le figure indicate come centrali compare Paolo Aurelio Errante Parrino, originario di Castelvetrano e legato da rapporti familiari all’ambiente di Matteo Messina Denaro, che secondo l’accusa avrebbe svolto una funzione di raccordo tra la Sicilia e gli interessi economici sviluppati al Nord. Le intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore Bernardo Pace avrebbero documentato comunicazioni riguardanti il boss trapanese, incontri organizzati in Sicilia per risolvere contrasti tra gruppi criminali e contatti avvenuti a breve distanza da uno dei rifugi utilizzati dal latitante. Il processo ordinario nei confronti di altri 45 imputati è iniziato il 19 marzo 2026 ed è ancora in corso, mentre le condanne pronunciate con rito abbreviato costituiscono una decisione di primo grado e non sono definitive.

Articolo
Le decisioni più importanti attribuite al cosiddetto “sistema mafioso lombardo” non sarebbero state assunte soltanto nei tradizionali territori d’origine delle organizzazioni criminali, ma anche nell’area milanese, dove uomini riconducibili a Cosa nostra, ’ndrangheta e Camorra avrebbero realizzato una stabile convergenza di interessi. È il quadro tracciato dalle motivazioni della sentenza del processo Hydra, depositate dopo la pronuncia emessa il 12 gennaio 2026 dal Gup (giudice dell’udienza preliminare) del Tribunale di Milano.

L’indagine prende il nome dall’Idra, la creatura mitologica dotata di più teste, scelta dagli investigatori per rappresentare una formazione nella quale le differenti componenti mafiose avrebbero conservato identità, relazioni e metodi propri, collaborando tuttavia nella gestione degli affari. Non si tratterebbe, secondo l’impostazione sostenuta dalla Procura, di una nuova organizzazione destinata a sostituire le mafie storiche né di una “supermafia” nazionale, ma di un’associazione autonoma operante in Lombardia e alimentata da soggetti provenienti da gruppi criminali diversi.

L’operazione risale al 25 ottobre 2023, quando l’attività investigativa coordinata dalla Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Milano portò a provvedimenti cautelari e alla contestazione di numerosi reati. L’inchiesta riguardava complessivamente oltre 140 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsioni, traffico e vendita di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, riciclaggio, intestazione fittizia di beni, frodi fiscali e operazioni economiche realizzate anche attraverso crediti collegati agli incentivi edilizi.
La ricostruzione giudiziaria attraversò inizialmente una fase controversa. Il Giudice per le indagini preliminari non aveva accolto integralmente la tesi della Procura sull’esistenza di un unico consorzio mafioso. Nell’ottobre 2024 il Tribunale del Riesame riconobbe però, nei confronti di 13 persone, la configurabilità dell’associazione mafiosa contestata, indicando tra i presunti vertici delle 3 componenti Giuseppe Fidanzati, Massimo Rosi e Gioacchino Amico. Quella decisione cautelare non costituiva ancora un giudizio definitivo sulla responsabilità degli imputati, ma consolidò l’impianto investigativo che sarebbe poi giunto al processo.
Il primo passaggio decisivo è arrivato il 12 gennaio 2026 nell’aula bunker del carcere di Opera. Al termine del procedimento celebrato con rito abbreviato, 62 imputati sono stati condannati e 18 assolti. Le pene hanno raggiunto un massimo di 16 anni e si sono avvicinate complessivamente ai 500 anni di reclusione. Per 23 persone è stata riconosciuta l’associazione mafiosa, mentre le altre condanne hanno riguardato differenti reati collegati agli affari del gruppo. Altri 9 imputati avevano definito la loro posizione con il patteggiamento, mentre 45 sono stati rinviati al dibattimento ordinario.
Nelle oltre 1.800 pagine delle motivazioni, il GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare) descrive una realtà criminale stabilmente radicata in Lombardia, capace di programmare, finanziare e sostenere nel tempo molteplici attività illecite. L’autonomia del gruppo non sarebbe derivata soltanto dalla disponibilità di denaro, imprese e relazioni, ma dalla presenza di regole interne, collegamenti continuativi, capacità di comporre i contrasti e volontà di condividere opportunità economiche.
Secondo la sentenza, lo scopo comune era incrementare i profitti, impedire che le rivalità tra gruppi compromettessero gli affari e sfruttare l’influenza derivante dall’appartenenza alle rispettive organizzazioni di provenienza. La violenza manifesta avrebbe lasciato spesso spazio alla forza intimidatrice implicita dei nomi, delle parentele e dei precedenti mafiosi, utilizzata per condizionare interlocutori, risolvere controversie e controllare attività economiche.
Un ruolo di collegamento viene attribuito a Paolo Aurelio Errante Parrino, originario di Castelvetrano comune in provincia di Trapani, e indicato negli atti come “zio Paolo”. L’uomo, già coinvolto in precedenti vicende giudiziarie di mafia e legato da rapporti familiari all’ambiente di Matteo Messina Denaro, sarebbe stato il riferimento operativo della componente trapanese attiva in Lombardia. Per gli inquirenti avrebbe mantenuto aperto un canale tra gli interessi settentrionali e la realtà criminale siciliana, informando attraverso intermediari persone vicine al boss castelvetranese.
Le motivazioni richiamano sia intercettazioni sia dichiarazioni rese da Bernardo Pace. Il collaboratore aveva operato nel contesto criminale trapanese e lombardo insieme ai figli Domenico e Michele. Dopo la condanna nel procedimento abbreviato aveva iniziato a riferire ai Magistrati circostanze riguardanti gli equilibri interni, i rapporti con Gioacchino Amico e i collegamenti con l’ambiente di Messina Denaro. Pace è stato trovato morto nel carcere di Torino nel marzo 2026, poco prima dell’avvio del processo ordinario. La Procura torinese ha aperto un’indagine e la famiglia ha successivamente presentato un esposto chiedendo di chiarire ogni aspetto del decesso.
In una conversazione intercettata, Pace avrebbe discusso di una controversia con Gioacchino Amico, ritenuto dagli investigatori un rappresentante lombardo del gruppo camorristico romano riconducibile ai Senese. Parlando delle persone informate sulla disputa, avrebbe pronunciato il nome di Messina Denaro, lasciando intendere che anche il latitante fosse stato messo al corrente della vicenda. Il dialogo costituisce un elemento indiziario letto congiuntamente alle altre risultanze investigative e non la prova di una partecipazione diretta del boss a ogni singola operazione.
Una parte rilevante della ricostruzione riguarda gli incontri organizzati in Sicilia. Il 2 febbraio 2021 l’avvocato Antonio Messina avrebbe partecipato a un appuntamento nel bar San Vito di Campobello di Mazara comune in provincia di Trapani, con Amico e Serafino Seidita. L’incontro, secondo gli inquirenti, sarebbe servito a mediare il contrasto tra quest’ultimo e la famiglia Pace. Soltanto dopo la cattura di Messina Denaro gli investigatori avrebbero accertato che il locale si trovava a circa 100 metri dall’abitazione di vicolo San Vito utilizzata dal boss durante la latitanza. Un altro confronto si sarebbe svolto a Terrasini. La vicinanza geografica al rifugio è un dato ritenuto significativo nel quadro investigativo, ma non dimostra da sola che il latitante fosse presente all’appuntamento o ne dirigesse personalmente lo svolgimento.
Tra le figure di rilievo compare anche Giuseppe Fidanzati, figlio di Gaetano, storico esponente della famiglia mafiosa palermitana dell’Acquasanta. Il primo è stato condannato in abbreviato a 14 anni ed è indicato come referente della componente di Cosa nostra nel sistema lombardo. Le indagini documentano un suo spostamento nella provincia di Trapani e la preparazione di un incontro con una persona che, secondo la lettura investigativa riportata nelle motivazioni, avrebbe potuto essere Messina Denaro. Poiché non risulta un’identificazione diretta e incontrovertibile dell’interlocutore, la circostanza deve essere presentata come ipotesi investigativa accolta nella ricostruzione di primo grado e non come fatto definitivamente accertato.
Il procedimento Hydra assume rilievo giuridico soprattutto per l’applicazione dell’articolo 416-bis del Codice penale, introdotto nel 1982 dalla legge Rognoni-La Torre. La norma considera mafiosa un’associazione quando i suoi partecipanti utilizzano la forza intimidatrice del vincolo, la condizione di assoggettamento e l’omertà che ne derivano per commettere reati, controllare attività economiche, ottenere concessioni o appalti e procurarsi profitti o vantaggi ingiusti.
Nel caso milanese, la questione centrale consiste nello stabilire se persone appartenenti a differenti organizzazioni possano costituire, in un territorio diverso da quelli tradizionali, un ulteriore sodalizio dotato di una propria capacità intimidatrice. La decisione di primo grado ha risposto positivamente per 23 imputati, sostenendo che il metodo mafioso può manifestarsi anche senza una continua esposizione della violenza, quando la reputazione criminale degli appartenenti, i collegamenti con le organizzazioni originarie e la concreta capacità di condizionare il territorio producono intimidazione e assoggettamento.
La sentenza si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, per riconoscere una nuova articolazione mafiosa operante fuori dalle aree di origine, non basta dimostrare la semplice parentela o il collegamento con gruppi già esistenti. Occorre accertare l’effettiva operatività del sodalizio, la stabilità dei rapporti, la disponibilità di una forza intimidatrice percepibile e la capacità concreta di incidere sulle attività economiche e sociali. Nel procedimento Hydra tali elementi sono stati individuati negli incontri riservati, nella composizione delle controversie, nella gestione condivisa degli affari, nelle movimentazioni finanziarie e nel prestigio criminale derivante dai rapporti con le mafie storiche.
La Pm (pubblico ministero) Alessandra Cerreti ha precisato durante il processo che l’accusa non ha mai sostenuto la nascita di una nuova mafia nazionale capace di assorbire Cosa nostra, ’ndrangheta e Camorra. La contestazione riguarda invece una specifica organizzazione operante in Lombardia, composta da rappresentanti delle 3 realtà criminali e fondata su una “mafiosità immanente”, cioè su una capacità intimidatrice derivante dalle appartenenze, dalle relazioni e dalla reputazione dei suoi membri.
Il procedimento ordinario contro altri 45 imputati è cominciato il 19 marzo 2026. Nel corso delle prime udienze è emerso che anche Gioacchino Amico aveva iniziato a collaborare con i Magistrati, mentre il 18 giugno il Tribunale ha respinto le eccezioni delle difese sulla competenza territoriale, confermando la prosecuzione del processo a Milano. In quella fase sono state inoltre depositate dichiarazioni relative a presunte minacce rivolte ai Magistrati titolari dell’inchiesta, circostanza confluita in ulteriori accertamenti.
La vicenda giudiziaria non può comunque essere considerata conclusa. La sentenza del 12 gennaio 2026 è una pronuncia di primo grado emessa con rito abbreviato e potrà essere modificata nei successivi giudizi di appello e di Cassazione. Per gli imputati resta valido il principio costituzionale di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Allo stesso tempo, le motivazioni rappresentano il primo riconoscimento giudiziario nel merito di una struttura mafiosa lombarda capace, secondo il Giudice, di mettere in comunicazione gruppi tradizionalmente distinti e di trasformare Milano e il suo territorio non soltanto in un luogo nel quale investire denaro illecito, ma in un centro nel quale programmare affari, risolvere conflitti e assumere decisioni criminali.
L’opinione
Quanto esplicitato sopra rappresenta, almeno per chi conserva ancora la volontà e la capacità di osservare, uno spaccato concreto di come funziona da decenni una parte dell’Italia.
C’è un passaggio in alcuni paragrafi relativo all’associazione mafiosa nel quale, sostituendo le parole “articolazione mafiosa” , “sodalizio”, e ““mafiosità immanente” con “politica” e “istituzioni”, emerge una descrizione del Paese, e soprattutto della Sicilia, talmente aderente alla realtà da rendere difficile persino accennarvi. Sarebbe come se si fosse ancora negli anni ’70, ’80 e ’90, quando parlare o scrivere di mafia poteva costare la vita a magistrati e appartenenti alle Forze dell’ordine.
Oggi non si muore necessariamente nel corpo, ma spesso si subisce una morte civile, talvolta accompagnata da ritorsioni trasversali rivolte anche ai familiari, quando si denuncia o si prova soltanto a descrivere un sistema politico, istituzionale e sociale intimamente prevaricatore, diffuso dai livelli più elevati fino all’ultimo ruolo marginale del più piccolo ente locale e senza distinzione di età, provenienza, titolo o genere.
Il rischio cresce soprattutto per chi lavora o gestisce un’attività: dapprima viene isolato, perfino dagli amici, poi indicato come un problema e infine, quasi per coincidenza, trascinato nella farraginosa macchina burocratica e particolarmente in quella estenuante della giustizia italiana. In altri casi arriva pure la perdita del lavoro, il fallimento economico e una lunga serie di porte chiuse.
L’Italia, e in particolare la Sicilia, appaiono di tutta evidenza così immerse in un decadimento etico pubblico-politico-sociale, accompagnato da una continua mistificazione mediatica e social, ormai priva di argini concreti e contrastata soltanto dalla retorica delle passerelle, dalla propaganda, dai talk show, dai commenti pubblici e dai discorsi pronunciati durante inaugurazioni e cerimonie di fine anno.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









