Caregiver: no a lavoro notturno. Vendite solidali: trasparenza. Sanzioni corruzione: limiti. Militare noVax: sospensione

Le ultime decisioni rafforzano i caregiver, rendono più limpide le vendite collegate a beneficienza, ridimensionano gli automatismi nei reati contro la PA e legittimano la sospensione del militare no vax

Sintesi

Il percorso parte dal 2022, quando il Consiglio di Stato aveva dato una lettura restrittiva dell’esonero dal lavoro notturno, collegandolo alla disabilità grave della persona assistita. La Cassazione, già nel 2023 e poi con l’ordinanza 20229/2026 del 16 giugno, ha invece confermato che il lavoratore caregiver non è obbligato a prestare attività notturna quando assiste una persona disabile ai sensi della legge 104/1992, anche se non ricorre una condizione di gravità. Nello stesso contesto si inserisce l’orientamento europeo e nazionale sugli accomodamenti ragionevoli, cioè gli adattamenti organizzativi proporzionati che il datore deve valutare per ridurre lo svantaggio del lavoratore che presta assistenza. Il 16 giugno 2026 il Senato ha approvato definitivamente il cosiddetto Ddl Ferragni, provvedimento nato dopo le polemiche sulle iniziative commerciali legate alla beneficenza, imponendo indicazioni più chiare su destinatari, finalità e quota effettivamente devoluta. Il 18 giugno 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il meccanismo automatico della riparazione pecuniaria previsto per diversi reati contro la Pubblica amministrazione, in quanto sommato a confisca, risarcimento e pena può produrre un carico sproporzionato. Nella stessa data la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione la sospensione del militare che aveva rifiutato l’obbligo vaccinale contro il Sars-Cov-2, virus responsabile della Covid-19, escludendo una discriminazione rispetto al personale civile.

Articolo

La prima vicenda riguarda il lavoro notturno dei caregiver, termine inglese che indica chi presta assistenza continuativa o comunque significativa a una persona fragile o disabile. Nel 2022 il Consiglio di Stato aveva sostenuto che l’esonero non potesse essere riconosciuto in modo automatico a ogni lavoratore che avesse “a proprio carico” una persona disabile, ma dovesse essere limitato alle ipotesi di handicap grave. Questa lettura restringeva il perimetro della tutela, perché collegava il beneficio non alla relazione di cura in sé, ma all’intensità certificata della condizione dell’assistito.

La Cassazione ha seguito un’impostazione diversa. Già con l’ordinanza 12649/2023 e poi con l’ordinanza 20229/2026 del 16 giugno, i Giudici di legittimità hanno affermato che il lavoratore che assiste una persona disabile non può essere obbligato al turno notturno, anche quando la disabilità non sia qualificata come grave. Il punto centrale è che la norma parla di soggetto disabile “a carico” del lavoratore, senza pretendere una necessità di assistenza permanente o una certificazione di gravità. In questa prospettiva, la persona assistita è a carico del caregiver quando esiste un rapporto effettivo di cura, sostegno e responsabilità, non soltanto quando ricorre una condizione estrema o continuativa.

Il riferimento normativo corretto è l’articolo 11, comma 2, lettera c, del D.lgs. 66/2003, cioè il decreto legislativo che disciplina anche l’organizzazione dell’orario di lavoro. La disposizione stabilisce che non sono obbligati al lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992. Proprio l’assenza dell’espressione “situazione di gravità” ha portato la Cassazione a escludere una lettura più limitativa. Quando il legislatore ha voluto subordinare un beneficio alla gravità dell’handicap, lo ha scritto in modo espresso, come accade per alcuni permessi o per i limiti al trasferimento previsti dall’articolo 33 della stessa legge.

Questa interpretazione non riguarda soltanto una questione di turni, ma il modo in cui l’ordinamento protegge la persona disabile e chi se ne prende cura. La normativa sulla disabilità mira a favorire l’inclusione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella vita sociale. Per questo la lettura restrittiva rischia di introdurre un limite non previsto dal testo e poco coerente con la finalità protettiva della disciplina. In altre parole, il diritto all’esonero dal lavoro notturno non nasce dal grado di invalidità in sé, ma dalla necessità di non aggravare la posizione di chi sostiene concretamente una persona disabile.

Nello stesso solco si colloca il tema degli accomodamenti ragionevoli, espressione con cui si indicano le modifiche organizzative proporzionate che il datore di lavoro deve valutare per evitare uno svantaggio ingiustificato. La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-38/24, ha chiarito che anche il lavoratore non disabile, ma impegnato nell’assistenza a un figlio disabile, può essere protetto dalla discriminazione per associazione. Anche la giurisprudenza italiana più recente si muove in questa direzione, chiedendo alle imprese di verificare soluzioni compatibili con l’organizzazione aziendale, purché non comportino un sacrificio eccessivo o sproporzionato.

Il secondo fronte riguarda le vendite solidali. Il cosiddetto Ddl Ferragni, cioè il disegno di legge nato dopo il caso mediatico legato a prodotti commercializzati con richiami benefici, è stato approvato definitivamente dal Senato il 16 giugno 2026. Il provvedimento non disciplina la raccolta fondi in quanto tale, ma interviene sulle iniziative in cui la vendita o la fornitura di prodotti ai consumatori viene collegata alla promessa di devolvere una parte dei proventi a soggetti che perseguono finalità sociali, solidaristiche o di interesse generale.

La logica è semplice: il consumatore deve capire prima dell’acquisto chi riceverà le somme, per quali scopi saranno usate e quale quota del prezzo, oppure quale importo fisso, sarà effettivamente destinato alla finalità dichiarata. Queste informazioni dovranno comparire sulle confezioni, sulle etichette, sulle targhette o sui materiali presenti nei punti vendita, con evidenza grafica adeguata e linguaggio comprensibile. Gli stessi dati dovranno essere riportati anche nella pubblicità, compreso l’influencer marketing, cioè la promozione affidata a persone con seguito sui social network o su altre piattaforme digitali.

Il provvedimento coinvolge produttori, professionisti e operatori commerciali. Il rapporto con gli ETS, cioè gli enti del Terzo settore, resta più delicato, perché la raccolta fondi svolta direttamente da tali realtà è già regolata dal Codice del Terzo settore, ossia il D.lgs. 117/2017. Diverso è il caso in cui l’iniziativa solidale sia inserita in una strategia promozionale di impresa, magari attraverso una fondazione corporate, termine inglese che indica una fondazione aziendale. In queste ipotesi sarà necessario distinguere se l’operazione nasce dall’ente non profit, cioè senza scopo di lucro, o se rappresenta una campagna commerciale di un produttore o di un professionista.

La nuova disciplina prevede anche obblighi di comunicazione all’AGCM, cioè l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Prima della messa in vendita, l’operatore dovrà trasmettere le informazioni rese ai consumatori e indicare i tempi del versamento al soggetto destinatario. La violazione degli obblighi informativi e comunicativi può comportare sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro, oltre alla possibile pubblicazione del provvedimento sanzionatorio. Il messaggio è netto: la solidarietà collegata alla vendita non può restare una formula suggestiva, ma deve diventare un dato verificabile.

Il terzo passaggio riguarda i reati contro la Pubblica amministrazione. Con la sentenza 108/2026, depositata il 18 giugno, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il trattamento automatico previsto dall’articolo 322-quater c.p., cioè del codice penale, nella parte in cui imponeva al condannato il pagamento di una somma pari al prezzo o al profitto del reato che poteva moltiplicarsi. La questione era stata sollevata dalla Cassazione in un procedimento per corruzione, nel quale al condannato erano stati applicati sia la confisca sia l’ulteriore riparazione pecuniaria.

La Consulta non ha negato la necessità di contrastare con fermezza la corruzione. Ha però ritenuto eccessivo il cumulo automatico di più conseguenze patrimoniali. Il condannato può infatti essere chiamato a subire la confisca dell’utilità ottenuta, a versare una somma equivalente a titolo di riparazione pecuniaria, a risarcire il danno all’immagine della pubblica amministrazione e a sopportare ulteriori conseguenze civili, contabili o disciplinari. In alcuni casi, il peso complessivo può arrivare al quadruplo del vantaggio ricevuto, senza che il Giudice possa adeguare la misura alla gravità concreta del fatto, al ruolo dell’imputato o alle sue condizioni economiche.

Il problema individuato dalla Corte riguarda la proporzionalità. Una sanzione punitiva, anche quando non viene qualificata tecnicamente come pena, deve essere calibrata sul caso concreto. L’automatismo previsto dalla norma impediva questa valutazione e violava l’articolo 3 della Costituzione, oltre all’articolo 49, paragrafo 3, della CDFUE, cioè la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La decisione colpisce sia la versione introdotta dalla legge 69/2015 sia quella modificata dalla legge 3/2019, nota come “Spazzacorrotti”, e incide anche sul collegamento con l’articolo 165 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena.

Il quarto profilo arriva dalla CGUE, cioè la Corte di giustizia dell’Unione europea. Il 18 giugno 2026, nella causa C-522/24, i Giudici europei hanno ritenuto compatibile con il diritto UE, cioè dell’Unione europea, la sospensione del militare no vax, espressione giornalistica riferita a chi rifiuta la vaccinazione, sottoposto all’obbligo vaccinale contro il Sars-Cov-2. La Corte ha escluso una discriminazione diretta rispetto al personale civile del Ministero della Difesa, perché i militari si trovano in una posizione funzionale diversa, legata a esigenze operative, prontezza del servizio e tutela collettiva.

Secondo questa impostazione, l’obbligo vaccinale limitato al personale militare non viola di per sé il principio di parità di trattamento. La sospensione, anche senza retribuzione per il periodo previsto dalla normativa nazionale, viene considerata una conseguenza ammissibile quando risponde a un obiettivo legittimo e proporzionato, soprattutto in un contesto sanitario emergenziale. Il punto non è punire un’opinione personale, ma assicurare il funzionamento di un comparto pubblico essenziale, nel quale disciplina, disponibilità operativa e sicurezza collettiva hanno un peso rafforzato.

Tra i commenti recenti, giuslavoristi, penalisti ed esperti del Terzo settore convergono su una lettura comune. La Cassazione rafforza la tutela effettiva dei caregiver e riduce il rischio che l’assistenza familiare diventi incompatibile con l’organizzazione dei turni. La Corte costituzionale non attenua la gravità dei reati contro la Pubblica amministrazione, ma ricorda che anche le misure più dure devono restare misurabili e personalizzabili. La legge sulle vendite solidali spinge imprese, professionisti e promotori digitali a sostituire formule generiche con numeri chiari, destinatari riconoscibili e tempi di versamento controllabili. La decisione europea sul militare non vaccinato conferma infine che diritti individuali e doveri pubblici devono essere bilanciati alla luce del contesto, della funzione esercitata e dell’interesse generale da proteggere.

Immagine realizzata con Ia.