Rifiuti, la Cassazione conferma il reato di abbandono: la vicenda riguardava un caso a Palermo

La Suprema Corte esclude l’abolizione della fattispecie per imprese ed Enti. Il precedente incrocia il caso di Giardini Naxos a Ferragosto

Sintesi

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29217 del 31 luglio 2026, ha stabilito che l’abrogazione della precedente norma sull’abbandono di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di Enti non ha cancellato il reato. La condotta è stata trasferita nella nuova disposizione introdotta dalla riforma del 2025, mantenendo la continuità normativa. Il reato, quindi, non è scomparso.

La decisione distingue inoltre l’illecito penale dalla più circoscritta sanzione amministrativa prevista per determinati conferimenti irregolari di rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali. Per imprese e responsabili di enti può assumere rilievo penale anche l’abbandono di rifiuti non prodotti direttamente dalla propria attività. Conta soprattutto chi compie la condotta e come vengono lasciati i rifiuti.

La pronuncia assume interesse anche alla luce di quanto accaduto a Giardini Naxos dopo Ferragosto. Il 16 agosto il sindaco Agatino Salvatore Bosco ha partecipato insieme ad amministratori, cittadini, volontari e imprese alla pulizia delle strade. Secondo le ricostruzioni giornalistiche sono stati raccolti almeno 6 camioncini di materiale, mentre Ecolandia ha successivamente denunciato il rinvenimento di circa 10 tonnellate di rifiuti nell’area di via Porticato. Il Codice dell’ambiente classifica espressamente come urbani sia i rifiuti provenienti dallo spazzamento sia quelli giacenti sulle strade e nelle aree pubbliche. Quei materiali, una volta raccolti dalle strade, restavano rifiuti urbani da gestire secondo le regole.

La Cassazione non permette di attribuire automaticamente alcun reato a ciò che è avvenuto a Giardini. Rende però ancora più importanti alcuni interrogativi già sollevati da Mediterranea24: dove siano stati effettivamente scaricati i rifiuti, chi ne abbia disposto il trasporto, se coincidano in tutto o in parte con le 10 tonnellate indicate da Ecolandia, quali fossero le condizioni autorizzative dell’ecopunto e dell’area di trasbordo e se siano disponibili immagini, pesature e registrazioni dei mezzi. È qui che si gioca la risposta sul caso di via Porticato.

Articolo

La Cassazione: il reato non è stato abolito

L’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti compiuto da titolari di imprese e responsabili di Enti continua ad avere rilevanza penale. Lo ha affermato la terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 29217 del 31 luglio 2026, intervenendo su una questione che aveva già prodotto richieste di archiviazione e istanze fondate sulla presunta scomparsa della precedente fattispecie.

La vicenda esaminata riguardava due imputati condannati dal Tribunale di Palermo per avere, nell’esercizio di un’attività di ortofrutta, abbandonato ripetutamente rifiuti speciali non pericolosi, tra i quali cassette per la frutta, sedie e materiale organico. La difesa aveva sostenuto che il decreto-legge n. 116 del 2025, poi convertito nella legge n. 147 del 3 ottobre 2025, avendo abrogato l’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, avesse determinato una abolitio criminis (abolizione del reato).

La Cassazione ha respinto questa interpretazione. La condotta precedentemente prevista dall’articolo 256, comma 2, è stata sostanzialmente trasferita nell’articolo 255, comma 1.1, introdotto dalla riforma. Secondo la Corte esiste dunque “piena continuità normativa”: è cambiata la collocazione della disposizione e il trattamento sanzionatorio, ma non è venuto meno il carattere penalmente rilevante della condotta.

La nuova norma punisce infatti i titolari di imprese e i responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti, oppure li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, con l’arresto da 6 mesi a 2 anni o l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro. La precedente disposizione prevedeva pene inferiori, con arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Non conta soltanto da dove provengono i rifiuti

La Cassazione ha chiarito che, perché scatti il reato, non è necessario che i rifiuti siano stati prodotti dall’impresa o dall’Ente coinvolto. Possono essere anche rifiuti provenienti da altre attività o semplicemente rifiuti urbani. Conta quindi soprattutto chi li abbandona o li deposita e in che modo lo fa.

Va contemporaneamente evitata un’altra semplificazione. L’articolo 255 contiene oggi anche una disposizione amministrativa che riguarda chi, violando le norme locali sul conferimento, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori presenti lungo le strade. La sanzione va da 1.000 a 3.000 euro, ma la stessa norma contiene la clausola “salvo che il fatto costituisca reato”. Non ogni abbandono di rifiuti urbani, dunque, si riduce automaticamente a una multa amministrativa.

La riforma, introdotta dal decreto-legge n. 116 dell’8 agosto 2025 e convertita dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025, ha più in generale irrigidito il sistema contro gli illeciti in materia di rifiuti. Per quelli pericolosi l’articolo 255-ter prevede, nella fattispecie base, la reclusione da 1 a 5 anni, con pene ulteriormente aggravate nei casi indicati dalla legge.

Perché la sentenza interessa anche Giardini Naxos

È proprio il principio sulla possibile rilevanza dei rifiuti urbani a riportare l’attenzione su una vicenda recente di Giardini Naxos, già approfondita da Mediterranea24.

Il 16 agosto, dopo la notte di Ferragosto, Agatino Salvatore Bosco (sindaco di Giardini Naxos) è sceso personalmente in strada con guanti e ramazza. Con lui hanno operato amministratori, cittadini, volontari e imprese per rimuovere gli accumuli presenti nel territorio. Una ricostruzione pubblicata il giorno successivo da “La Sicilia” ha indicato almeno 6 camioncini di materiale raccolto e ha riferito che quanto tolto dalle strade sarebbe stato successivamente portato davanti all’ecopunto.

Pochi giorni dopo Ecolandia Srl (società affidataria dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e igiene ambientale) ha fornito una versione destinata a cambiare il quadro. L’azienda ha sostenuto di avere regolarmente effettuato i servizi previsti, compreso un intervento straordinario per Ferragosto, e ha dichiarato di avere rinvenuto circa 10 tonnellate di rifiuti nei pressi dell’area di trasbordo di via Porticato, presentando denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica di Messina, ai Carabinieri e alla Polizia locale.

Mediterranea24 aveva già ricostruito la vicenda evidenziando che, nella documentazione pubblicamente reperibile, non erano stati trovati verbali di pesatura, registrazioni dei mezzi o altri atti capaci di verificare autonomamente quelle 10 tonnellate. Rimaneva inoltre da stabilire se il materiale indicato da Ecolandia coincidesse, in tutto o in parte, con quello raccolto durante l’intervento del sindaco e degli altri partecipanti. Il precedente approfondimento di Mediterranea24 aveva lasciato proprio questo interrogativo agli accertamenti.

Lo spazzamento produce rifiuti urbani

Su un punto, invece, il Codice dell’ambiente è particolarmente chiaro. L’articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 comprende tra i rifiuti urbani quelli provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini, ma anche i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.

Lo stesso articolo definisce lo spazzamento come una modalità di raccolta effettuata mediante la pulizia di strade e aree pubbliche.

Questo significa che il materiale rimosso dalle strade di Giardini il 16 agosto non cessava di essere rifiuto nel momento in cui veniva raccolto e caricato sui mezzi. Da quel momento doveva essere avviato alle successive operazioni di gestione nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, dal contratto e dagli eventuali provvedimenti autorizzativi.

Ma proprio qui è necessaria una distinzione fondamentale: raccogliere rifiuti dalla strada per ripulire il territorio non equivale ad abbandonarli. La questione giuridica riguarda ciò che è avvenuto successivamente.

L’ecopunto di via Porticato e le regole originarie

L’area di via Porticato non era nata come un luogo qualsiasi. Nel settembre 2023 l’allora sindaco Giorgio Stracuzzi aveva disposto l’istituzione temporanea di un ecopunto ad accesso controllato vicino al centro commerciale I Gabbiani. L’allestimento e la gestione erano attribuiti ad Ecolandia.

Secondo il contenuto dell’ordinanza riportato all’epoca, il gestore era autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e alle attività di trasbordo tra mezzi satellitari, cassoni e compattatori. Veniva però precisato che i rifiuti dovevano essere collocati negli appositi contenitori, mai al di fuori di essi, con l’obbligo di mantenere pulita l’area.

Nell’ottobre 2024 l’ordinanza è stata prorogata per altri 6 mesi, fino ad aprile 2025, mentre proseguiva l’iter per il futuro Centro comunale di raccolta.

Nelle ricerche pubblicamente indicizzate effettuate per questo articolo non è emerso il successivo provvedimento che consenta di ricostruire con certezza il titolo e le precise condizioni di esercizio dell’area al 16 agosto 2026. Questo non dimostra che un atto successivo non esista: significa che, allo stato delle fonti pubblicamente reperibili, deve essere acquisito prima di trarre conclusioni.

Il punto decisivo: dove furono scaricati i 6 camioncini

È questa circostanza che la recente pronuncia della Cassazione rende ancora più interessante.

Se i rifiuti raccolti durante la pulizia fossero stati regolarmente consegnati al gestore, introdotti nei contenitori o collocati all’interno di un’area validamente autorizzata secondo le procedure previste, il semplice fatto di averli trasportati dalla strada verso il punto di raccolta non permetterebbe evidentemente di parlare di deposito incontrollato.

Diverso sarebbe il quadro qualora fosse accertato che il materiale sia stato scaricato sul piazzale, all’esterno dei contenitori, in un punto non compreso nell’area autorizzata oppure senza le modalità previste per la gestione e il trasbordo. Ma è precisamente ciò che deve essere provato, non presunto.

Ecolandia ha sostenuto pubblicamente che i rifiuti sarebbero stati accumulati in un punto non autorizzato. È però la posizione della società che ha presentato la denuncia, non un fatto già stabilito da un’Autorità giudiziaria.

La carica di sindaco non basta per attribuire responsabilità

Anche il riferimento della Cassazione ai “responsabili di Enti” deve essere maneggiato con attenzione. Non sarebbe corretto passare automaticamente dalla norma alla conclusione che, essendo Bosco sindaco, la fattispecie penale riguardi necessariamente lui.

La responsabilità penale presuppone l’accertamento della concreta condotta di ciascun soggetto. Nel caso di Giardini bisognerebbe quindi conoscere chi abbia deciso la destinazione finale del materiale, chi abbia eventualmente impartito le istruzioni, chi abbia effettuato i trasporti, con quali mezzi, dove ogni mezzo abbia scaricato e secondo quale procedura.

Il video del sindaco con la scopa documenta la sua partecipazione alla pulizia delle strade. Da solo non documenta né il successivo percorso dei rifiuti né le modalità con le quali siano stati conferiti nell’area di via Porticato.

Le 10 tonnellate diventano ancora più importanti

La sentenza n. 29217 non risolve dunque il caso di Giardini Naxos. Offre però una nuova e significativa chiave normativa per leggere i fatti.

Occorre anzitutto stabilire se le circa 10 tonnellate indicate da Ecolandia esistessero nella quantità dichiarata e se vi siano pesature o documentazione tecnica. Poi occorre confrontarle con i rifiuti raccolti nei 6 camioncini citati dalle cronache, verificando orari, targhe, percorsi ed eventuali ulteriori conferimenti.

Servirebbe inoltre conoscere il punto esatto in cui ogni carico è stato scaricato, distinguendo l’ecopunto, l’area di trasbordo, il piazzale antistante e qualsiasi superficie esterna. Una differenza di pochi metri può avere, sotto il profilo amministrativo e ambientale, un significato molto diverso.

Resta poi da acquisire il provvedimento vigente il 16 agosto 2026 relativo all’ecopunto e all’area di trasbordo, con planimetrie, prescrizioni, tipologie di rifiuti ammesse e modalità consentite.

Infine ci sono le telecamere. Mediterranea24 aveva già individuato negli atti comunali precedenti l’installazione nella zona di sistemi di videosorveglianza, ma non aveva trovato un documento pubblico capace di certificare se fossero funzionanti quel giorno e se le immagini siano state conservate o acquisite dagli investigatori.

È su questi elementi documentali, e non sulla scopa impugnata dal sindaco o sulle reciproche accuse politiche e aziendali, che potrà essere ricostruito l’accaduto.

La Cassazione ha adesso chiarito un principio: il reato di abbandono o deposito incontrollato attribuito a titolari di imprese e responsabili di enti non è stato cancellato dalla riforma del 2025 e può riguardare anche rifiuti di provenienza diversa da quella dell’attività esercitata. A Giardini Naxos resta però da compiere il passaggio precedente e indispensabile: stabilire con certezza se vi sia stato davvero un deposito incontrollato, chi lo abbia materialmente realizzato e dove.