Rc auto. La Cassazione riapre il caso sulle clausole che applicano una decurtazione con un carrozziere esterno

La Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’Appello di Milano sul caso Mma Iard Assurance e ha disposto un nuovo esame della clausola che applicava una franchigia del 20% in caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata

Sintesi

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10797 del 23 aprile 2026, ha rimesso in discussione la validità delle clausole assicurative che penalizzano economicamente gli automobilisti quando scelgono una carrozzeria di fiducia invece di una struttura convenzionata con la compagnia. Il caso nasce da un contenzioso contro Mma Iard Assurance (società di assicurazione del Gruppo MMAavente sede legale e direzione generale in Francia), relativo a una clausola che prevedeva una franchigia del 20% per le riparazioni effettuate fuori dalla rete indicata dall’assicurazione.Il Tribunale di Milano aveva ritenuto la clausola nulla perché abusiva, mentre la Corte d’Appello di Milano l’aveva giudicata legittima. La Cassazione ha annullato questa decisione e ha ordinato un nuovo giudizio davanti alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, chiedendo di verificare se la clausola produca uno squilibrio significativo tra le parti e limiti la libertà contrattuale del consumatore. Federcarrozzieri ha definito la decisione molto rilevante, sostenendo che potrebbe condurre alla nullità di clausole simili presenti nei contratti assicurativi. Riassumento, il provvedimento del 23 aprile della Suprema corte, introduce un cambiamento rispetto all’orientamento precedente, ma non è sufficiente da solo a considerarlo definitivamente superato. La decisione invita a valutare la polizza nel suo insieme piuttosto che soffermarsi su singole clausole, riconoscendo che le condizioni di riparazione diretta presso carrozzieri convenzionati possono variare molto e risultare, caso per caso, più o meno equilibrate.

Articolo

La Corte di Cassazione interviene su un tema da anni al centro del confronto tra automobilisti, carrozzerie indipendenti e compagnie assicurative: la possibilità per l’assicurato di scegliere liberamente dove riparare il proprio veicolo senza subire penalizzazioni economiche. Con l’ordinanza n. 10797 del 23 aprile 2026, la Terza sezione civile ha accolto il ricorso relativo a una clausola inserita in un contratto assicurativo di Mma Iard Assurance, compagnia del gruppo MMA (MMA IARD Assurances Mutuelles e MMA IARD S.A. sono compagnie assicurative francesi specializzate nei rami danni), che prevedeva una franchigia del 20% quando il cliente decideva di rivolgersi a una carrozzeria non convenzionata.

La vicenda giudiziaria segue un percorso preciso. In primo grado, il Tribunale di Milano aveva dichiarato nulla la clausola, ritenendola abusiva perché idonea a comprimere la libertà di scelta del consumatore. Successivamente, la Corte d’Appello di Milano aveva ribaltato quella decisione, considerando legittima la previsione contrattuale. La Cassazione ha ora annullato la sentenza d’appello e ha rinviato la causa alla stessa Corte milanese, ma in diversa composizione, affinché valuti nuovamente il caso alla luce dell’intero contratto e non della singola clausola isolata.

Secondo la Suprema Corte, il punto da verificare è se la clausola determini un “significativo squilibrio” dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a danno del contraente più debole. In altre parole, il Giudice dovrà accertare se la franchigia maggiorata finisca per limitare concretamente l’autonomia del consumatore, indirizzandolo verso le officine scelte dalla compagnia e riducendo la possibilità di rivolgersi liberamente al mercato. Rc auto significa responsabilità civile automobilistica, cioè la copertura obbligatoria per i danni causati a terzi con un veicolo. La franchigia è la parte del danno che resta a carico dell’assicurato. La clausola vessatoria è una previsione contrattuale che può creare uno squilibrio ingiustificato tra professionista e consumatore.

Il passaggio cronologico dei giudizi: il Tribunale di Milano, in primo grado, aveva escluso la validità della clausola perché ritenuta abusiva; la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 929/2024 depositata il 27 marzo 2024, aveva invece riformato quella decisione; la Cassazione, dopo la camera di consiglio del 20 febbraio 2026, ha depositato l’ordinanza n. 10797 il 23 aprile 2026; il 26 aprile 2026 Federcarrozzieri ha reso noto il contenuto della decisione, sottolineandone il rilievo per automobilisti e autoriparatori.

Il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli, ha commentato la pronuncia definendola una decisione molto importante, perché potrebbe portare alla nullità delle clausole che impongono costi aggiuntivi agli automobilisti quando scelgono un carrozziere di fiducia. Secondo Galli, questa prassi crea un paradosso: il medesimo danno viene trattato economicamente in modo diverso a seconda del riparatore scelto, con effetti negativi per gli utenti e senza garanzie automatiche sulla qualità delle riparazioni.

Il quadro giuridico si collega soprattutto agli articoli 33, 34 e 36 del Codice del Consumo, cioè il decreto legislativo n. 206 del 2005, che disciplina anche le clausole abusive nei contratti tra professionista e consumatore. La giurisprudenza di merito degli ultimi anni si è più volte occupata di casi analoghi. Tra le decisioni richiamate risultano, in ordine cronologico recente: il Tribunale di Torino, sentenza n. 447 del 7 febbraio 2022; il Tribunale di Genova, sentenza n. 1061 del 5 aprile 2024; il Tribunale di Torino, sentenza n. 1430 del 4 marzo 2024; il Tribunale di Pisa, sentenza n. 401 del 10 aprile 2025; il Tribunale di Napoli, sentenza n. 8338 del 25 settembre 2025; il Tribunale di Milano, sentenza n. 9229 del 2 dicembre 2025; il Tribunale di Torino, sentenza n. 484 del 28 gennaio 2026; il Tribunale di Torino, sentenza n. 1165 del 26 febbraio 2026. In molte di queste pronunce, le clausole che riducono l’indennizzo o aumentano franchigie e scoperti quando l’assicurato sceglie una carrozzeria non convenzionata sono state considerate vessatorie o comunque limitative della libertà contrattuale.

Tuttavia, l’ordinanza del 23 aprile, anche se consente di sviluppare interpretazioni differenti, non è sufficiente a ritenere automaticamente abbandonato un diverso orientamento. Si tratta di una decisione che si limita a richiedere maggiore attenzione nell’esame complessivo del contratto assicurativo, piuttosto che nella valutazione della singola clausola. Questo approccio appare ragionevole, poiché nella pratica gli accordi relativi alla riparazione diretta presso reti di carrozzieri convenzionati presentano formulazioni e contenuti spesso differenti tra loro e possono risultare, in concreto, nel loro insieme più o meno equilibrati a seconda delle situazioni.