Sintesi
Nel gennaio 2026 il regime talebano in Afghanistan ha promulgato un nuovo Codice di Procedura Penale per i Tribunali composto da 119 articoli e firmato da Hibatullah Akhundzada (un politico e militare afghano, guida suprema dei talebani dal 25 maggio 2016 ed emiro dell’Afghanistan dal 7 settembre 2021) che riorganizza il sistema giudiziario secondo un’interpretazione rigida della Sharia (termine arabo che significa “la retta via”, è il codice etico, morale e religioso dell’Islam derivato dal Corano e dalla Sunna -detti e azioni del Profeta- non è un codice unico o codificato, ma piuttosto una serie di principi interpretati per guidare la vita pubblica e privata dei musulmani, regolando rapporti, culto, giustizia, famiglia e finanza) e riduce in modo significativo le garanzie fondamentali. Il testo consente la violenza domestica purché non provochi fratture o ferite aperte e prevede una pena massima di 15 giorni di carcere in caso di lesioni gravi. Le donne che fuggono da abusi senza il permesso del marito rischiano fino a 3 mesi di detenzione e devono dimostrare in giudizio le violenze subite. Il codice introduce una divisione della società in 4 classi con sanzioni differenziate in base allo status sociale e riconosce come musulmani solo i seguaci della scuola hanafita sunnita (la più antica e diffusa delle quattro principali scuole giuridiche -madhhab- del sunnismo, fondata da Abu Hanifa an-Nu’man -Kufa 699, Baghdad 767- un eminente teologo e giurista arabo, la confessione è diffusa in Turchia, Asia centrale, subcontinente indiano e tra i Balcani) discriminando sciiti e non musulmani. Sono previste esecuzioni capitali per 11 categorie di persone e viene formalizzata la fustigazione cancellando di fatto le precedenti tutele come la legge EVAW del 2009 e segnando un netto contrasto con gli standard internazionali sui diritti umani.

Articolo
Nel gennaio 2026 il regime talebano dell’Afghanistan ha promulgato un nuovo Codice di Procedura Penale per i Tribunali, denominato in inglese “Criminal Procedures Code for Courts” (Codice di procedura penale per i tribunali), articolato in 119 disposizioni e sottoscritto dal leader supremo Hibatullah Akhundzada. Il testo, diffuso ai tribunali provinciali all’inizio del 2026, ridisegna in modo profondo l’assetto giudiziario, ancorandolo a un’interpretazione particolarmente restrittiva della Sharia (legge islamica) e comprimendo in misura significativa le tutele dei diritti umani, con un impatto accentuato sulla condizione femminile.

Sul piano cronologico, dopo la presa di Kabul nell’agosto 2021 e la progressiva sostituzione dell’ordinamento precedente con decreti dell’Emirato islamico, il nuovo codice del gennaio 2026 rappresenta un ulteriore passaggio nella sistematizzazione normativa del potere talebano. Con la sua entrata in vigore vengono di fatto neutralizzate le precedenti discipline a protezione delle donne, tra cui la legge EVAW del 2009 (Elimination of Violence Against Women, Eliminazione della violenza contro le donne), già ampiamente disapplicata negli anni successivi al ritorno dei talebani.

Tra i profili più controversi emerge la previsione che consente al marito o al padre di infliggere punizioni fisiche alla moglie e ai figli, purché tali atti non provochino fratture ossee o ferite aperte. La violenza domestica non viene configurata come reato autonomo in senso esplicito, ma come comportamento rimesso alla discrezionalità maschile, salvo il caso in cui produca lesioni gravi. In tale ipotesi la sanzione prevista è limitata a 15 giorni di detenzione, una misura che per noi occidentale appare estremamente contenuta rispetto alla gravità del fatto.
Il provvedimento introduce inoltre restrizioni drastiche alla libertà personale delle donne. Chi tenta di sottrarsi a maltrattamenti rifugiandosi presso familiari senza l’autorizzazione del marito può essere condannata fino a 3 mesi di carcere. In sede processuale l’onere della prova grava sulla vittima, chiamata a dimostrare l’esistenza delle percosse e delle lesioni, con un’inversione sostanziale delle garanzie difensive. Questo meccanismo rende particolarmente arduo ottenere tutela giudiziaria, soprattutto in contesti in cui l’accesso a perizie mediche e assistenza legale è limitato.
Il codice delinea anche una struttura sociale gerarchica assimilabile a un sistema di classi. La popolazione viene distinta in 4 categorie, comprendenti studiosi religiosi, élite, classe media e classi inferiori. Le pene variano in base allo status sociale dell’imputato, con trattamenti più indulgenti o forme di sostanziale impunità per i ceti elevati e sanzioni più severe, incluse le punizioni corporali come la fustigazione, per i gruppi ordinari. Tale differenziazione contrasta con il principio di uguaglianza davanti alla legge generalmente riconosciuto negli ordinamenti contemporanei.
Sotto il profilo confessionale, il testo riconosce come musulmani legittimi esclusivamente gli aderenti alla scuola hanafita dell’Islam sunnita. Gli sciiti e i non musulmani vengono qualificati come eretici, con conseguenze discriminatorie sul piano giuridico e processuale. Questa impostazione consolida una visione esclusiva dell’identità religiosa e rafforza la marginalizzazione delle minoranze.
Il nuovo impianto normativo autorizza inoltre la pena capitale per 11 categorie di soggetti e formalizza il ricorso alle punizioni corporali, istituzionalizzando pratiche come la fustigazione. L’insieme delle disposizioni, secondo osservatori e organizzazioni giuridiche internazionali, segna un ritorno a un modello punitivo arcaico e si pone in evidente frizione con le convenzioni sui diritti umani adottate in sede internazionale.
Nel complesso, il Codice di Procedura Penale del gennaio 2026 consolida l’architettura giuridica dell’Emirato islamico, riducendo gli spazi di tutela individuale e riaffermando una concezione patriarcale e confessionale dell’ordinamento. L’effetto combinato dell’abrogazione sostanziale delle normative precedenti, della legittimazione della violenza domestica entro limiti formali e della differenziazione sanzionatoria su base sociale e religiosa configura un sistema che si discosta in modo netto dagli standard universalmente riconosciuti in materia di diritti fondamentali.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.







