Lipari. Confronto sulla libertà di stampa e funzione costituzionale della pena

A Lipari fonti e rieducazione hanno ricondotto informazione e giustizia agli articoli 21 e 27 della Costituzione. L'opinione

Sintesi

Il 21 agosto 2026, nei giardini del Centro Studi Eoliano di Lipari, Giuseppe Tango, Nino Rizzo Nervo e Rosita Rijtano, si sono confrontati su libertà di stampa, fonti e funzione costituzionale della pena. In termini semplici, il dibattito ha riunito il diritto dei cittadini a sapere e quello del condannato a poter cambiare.

Rizzo Nervo ha richiamato la necessità del rapporto fiduciario con chi lavora nei palazzi di giustizia, precisando che la vicinanza non deve diventare dipendenza. Il confronto ha esteso il problema alle pressioni che possono nascere attorno a politici, istituzioni ed enti quando il controllo giornalistico viene scambiato per ostilità. Una fonte va ascoltata, ma ogni informazione deve restare verificabile e il cronista non deve appartenere ad alcuna cerchia.

Il passaggio alla pena ha preso avvio dalla storia di Elvio Fassone che nel 1985 ha condannato all’ergastolo Salvatore. Il giorno seguente gli ha scritto e il carteggio, durato 26 anni, ha ispirato nel 2015 il libro “Fine pena: ora”. La sentenza ha definito la responsabilità, ma non ha cancellato la persona né la possibilità di un percorso diverso.

Nel 2026 l’Italia è scesa al 56° posto su 180 Paesi nell’indice di Reporter senza frontiere, mentre il quadro mondiale ha raggiunto il livello medio più basso in 25 anni. Nel frattempo sono proseguite l’applicazione delle nuove regole europee sui mezzi di informazione e l’attuazione ancora incompleta delle tutele contro le cause abusive. La libertà formale esiste, ma la sua efficacia dipende anche da fonti protette, pluralismo e costi sostenibili della difesa.

Articolo

Il confronto di Lipari

Nel punto in cui cronaca giudiziaria e magistratura si incontrano, la materia più delicata non è la sentenza già pubblica, ma il percorso attraverso il quale una notizia arriva al giornalista. Contano l’accesso alle informazioni, l’attendibilità delle fonti e la capacità di non confondere un rapporto professionale con una forma di appartenenza.

Da questo nodo ha preso avvio il confronto “Giustizia e Costituzione”, svoltosi il 21 agosto 2026 nei giardini del Centro Studi Eoliano di Lipari . Il programma dei Pomeriggi culturali eoliani ha previsto l’intervento di Giuseppe Tango (giudice del lavoro a Palermo e presidente dell’Associazione nazionale magistrati, ANM), Nino Rizzo Nervo (direttore responsabile della Gazzetta del Sud) e Rosita Rijtano (giornalista investigativa di Wired Italia), che ha moderato l’incontro.

La domanda di fondo è stata netta: quanto può restare libero chi, per controllare il potere, deve necessariamente parlare con le persone che lo rappresentano o lo esercitano ? Non esiste cronaca giudiziaria senza relazioni professionali, ma non esiste buon giornalismo quando quelle relazioni diventano sudditanza.

La fiducia non sostituisce la verifica

Rizzo Nervo ha indicato nella fiducia un passaggio indispensabile per comprendere ciò che avviene dentro uffici giudiziari spesso complessi e poco accessibili. Ha però fissato un limite altrettanto chiaro: “La fiducia non può diventare dipendenza”. Conoscere magistrati, avvocati, investigatori e personale amministrativo può aiutare a interpretare atti e procedure, ma la fonte non coincide mai automaticamente con la verità.

Il comunicato ufficiale fornisce una versione, non esaurisce il fatto. La conferenza stampa consente domande, ma non sostituisce lo studio degli atti. Anche una fonte ritenuta affidabile può conoscere soltanto una parte della vicenda, difendere una propria ricostruzione oppure ignorare elementi decisivi. Per questo la notizia deve essere confrontata con documenti, riscontri autonomi e posizioni differenti.

Un sistema eccessivamente chiuso non protegge necessariamente meglio la riservatezza. Se l’informazione verificabile diventa irraggiungibile, aumentano indiscrezioni, ricostruzioni parziali e sospetti. La trasparenza non consiste nel rendere pubblico qualsiasi particolare, soprattutto quando coinvolge vittime, minori o persone non condannate, ma nel consentire di distinguere ciò che è accertato da ciò che resta un’ipotesi.

Le fonti come garanzia dei cittadini

L’articolo 21 della Costituzione vieta autorizzazioni e censure sulla stampa. La protezione delle fonti rende concreto quel principio, perché chi conosce un abuso difficilmente parlerà se teme di essere identificato senza una ragione superiore.

La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), nella sentenza Goodwin contro Regno Unito del 27 marzo 1996, ha considerato la tutela delle fonti una condizione essenziale della libertà di stampa. In Italia l’articolo 200 del Codice di procedura penale riconosce il segreto professionale ai giornalisti professionisti. Soltanto il Giudice può ordinare di rivelare una fonte quando l’identificazione è indispensabile per accertare un reato e le informazioni non possono essere ottenute diversamente.

La sentenza 98 del 2025 della Corte di cassazione ha applicato questo principio annullando il sequestro del telefono e del computer del giornalista Simone Innocenti. La notizia esaminata non era coperta da segreto e la Procura non poteva aggirare le garanzie previste per cercare la fonte attraverso gli strumenti di lavoro del cronista.

Protezione, tuttavia, non significa immunità dall’errore. La libertà di informazione conserva credibilità soltanto insieme alla deontologia (regole professionali), alla verifica dei fatti, alla presunzione di innocenza, alla tutela dei dati personali e al dovere di rettificare tempestivamente le informazioni inesatte.

Dal diritto di conoscere al diritto di cambiare

Tango ha ricondotto la libertà di stampa alla sua funzione costituzionale. L’informazione non tutela soltanto chi scrive. Consente ai cittadini di comprendere l’attività delle istituzioni, controllare l’impiego del potere e formarsi un’opinione sulla base di fatti verificabili.

Da qui il confronto è passato dall’articolo 21 all’articolo 27 della Costituzione, secondo il quale le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Sono principi rivolti a situazioni differenti, ma condividono un limite posto al potere: lo Stato non può impedire ai cittadini di conoscere e non può ridurre una persona al reato che ha commesso.

Le 1.300 lettere di Elvio Fassone

Il riferimento scelto durante l’incontro è stato Elvio Fassone (magistrato, componente del Consiglio superiore della magistratura e già senatore), morto a Pinerolo (Comune della Città metropolitana di Torinoe) il 21 giugno 2026, all’età di 88 anni.

Nel 1985 Fassone ha presieduto a Torino un maxiprocesso (procedimento penale di eccezionale ampiezza, con numerosi imputati e atti) contro la mafia catanese. Fra i condannati all’ergastolo vi era Salvatore, che aveva 28 anni. Il giorno successivo alla sentenza, il Magistrato gli ha inviato una lettera e una copia di “Siddhartha” di Hermann Hesse.

Salvatore ha risposto. Da quel primo scambio è nato un carteggio durato 26 anni e composto da oltre 1.300 lettere. Nel 2015 Fassone ne ha tratto “Fine pena: ora”, pubblicato da Sellerio. Il titolo ha rovesciato la formula “fine pena: mai” impiegata nei provvedimenti relativi all’ergastolo, trasformandola in una domanda sul significato concreto del tempo trascorso in carcere.

Fassone non ha messo in discussione la responsabilità accertata né la pena pronunciata. Ha continuato, invece, a interrogarsi su ciò che accade alla persona dopo la sentenza. La rieducazione non cancella il reato e non sostituisce il perdono della vittima. Impone allo Stato di mantenere aperta una possibilità di cambiamento verificabile attraverso studio, lavoro, responsabilità e progressivo reinserimento.

Norme e problemi strutturali

Durante il confronto è stata richiamata anche la tendenza politica a rispondere alle emergenze della giustizia introducendo nuovi reati o aumentando le pene. Una norma può essere necessaria, ma non crea automaticamente posti detentivi, personale sanitario, educatori, lavoro, istruzione o soluzioni abitative per chi esce dal carcere.

La funzione rieducativa richiede decisioni verificabili sugli effetti prodotti. Servono strutture dignitose, assistenza psicologica e sanitaria, attività formative, lavoro, misure alternative controllate e sostegno dopo la liberazione. Senza questi elementi, il principio costituzionale rischia di restare scritto negli atti ma assente dalla vita quotidiana.

Lipari e il significato del luogo

Il confronto si è svolto in una realtà che da decenni ospita dibattiti sulla storia civile e politica italiana. Il Centro Studi Eoliano è nato nel 1981 come punto di ricerca, conservazione e promozione culturale dell’arcipelago eoliano. A Lipari, principale centro delle Eolie, il dialogo fra magistratura e giornalismo ha così collegato questioni nazionali a quei contesti periferici nei quali rapporti personali, potere locale e libertà d’informazione possono entrare più facilmente in tensione.

La stessa misura del potere

Gli articoli 21* e 27* della Costituzione indicano 2 responsabilità inseparabili. La prima consiste nel permettere a una stampa autonoma di controllare istituzioni e centri d’influenza senza diventare dipendente dalle proprie fonti. La seconda impone che la giustizia non si fermi alla condanna e non trasformi il carcere in un luogo privo di dignità e futuro.

La libertà di stampa si indebolisce quando l’indipendenza viene interpretata come tradimento, quando chi non appartiene a nessuno viene considerato incontrollabile e quando il prezzo da pagare per una notizia scomoda diventa insostenibile. La pena perde invece la propria legittimità costituzionale quando la persona viene ridotta per sempre al reato.

Informare e rieducare significano, in modi diversi, impedire che il potere abbia l’ultima parola sulla verità e sulla possibilità di cambiare. È su questa capacità di accettare il controllo, il dissenso e la dignità della persona che una democrazia dimostra di applicare davvero la propria Costituzione.

Nell’immagine di copertina, Giuseppe Tango, Rizzo Nervo e Rosita Rijtano.

L’opinione

La trasversale cultura delle appartenenze

Negli ultimi decenni è divenuta più riconoscibile, soprattutto dietro le quinte di alcuni ambienti politici e sociali, una cultura distorta e dissimulata. L’immagine pubblica viene costruita attraverso slogan, selfie, dichiarazioni solenni e continue rappresentazioni di sé, mentre i comportamenti concreti possono procedere in direzione opposta.

La distanza tra ciò che viene proclamato e ciò che viene praticato rende più difficile raccontare il potere e i fatti. Attorno a candidati, eletti, istituzioni, enti, società partecipate e centri d’influenza possono formarsi cerchie di sostenitori che non rispondono nel merito delle notizie, ma reagiscono in base alla vicinanza al referente del momento. La critica documentata viene così trasformata in un’offesa personale e il controllo giornalistico in un atto di ostilità.

È la logica racchiusa in una formula tanto semplice quanto pericolosa: “Se non sei con me sei contro di me. Se non sei con nessuno sei ancora più da evitare, in quanto libero e dunque non controllabile”. Chi non accetta di schierarsi viene considerato imprevedibile. Non potendo essere collocato dentro una fedeltà, può apparire più scomodo di un avversario dichiarato.

Non si tratta di attribuire questa condotta a ogni amministratore, politico, istituzionale o sostenitore. È una dinamica culturale che deve essere riconosciuta caso per caso attraverso comportamenti verificabili. La sua attualità è stata indirettamente richiamata il 30 luglio 2026 da Sergio Mattarella (Presidente della Repubblica), quando ha denunciato il “rifiuto sdegnato non di condividere ma di ascoltare le opinioni altrui”, dal quale può nascere un clima di intolleranza e avversione.

L’autonomia non coincide con l’indifferenza e non obbliga a collocare sullo stesso piano fatti diversi. Significa applicare il medesimo criterio di verifica a maggioranze e opposizioni, amici e avversari, istituzioni centrali e amministrazioni periferiche. Un giornalista indipendente non è privo di idee. È una persona che non consegna a una parte il diritto di decidere quali fatti possano essere pubblicati.

Le pressioni e la necessità delle prove

In un contesto locale, dove relazioni politiche, economiche e professionali spesso si sovrappongono, la libertà di stampa non si misura soltanto attraverso aggressioni visibili. Possono pesare l’isolamento, la chiusura immotivata delle fonti, di quelle per finanziarsi, le campagne denigratorie, l’esclusione dagli spazi pubblici, le intimidazioni, le richieste risarcitorie sproporzionate e l’impiego selettivo di procedure amministrative.

Un provvedimento burocratico o un’azione giudiziaria, possono divenire ritorsivi sfavorendo il giornalista e in modo trasversale anche i rispettivi familiari. La pressione diventa particolarmente efficace quando non mira, ad esempio, necessariamente a vincere una causa, ma ad aumentare il costo economico, professionale e personale dell’inchiesta. Anche un procedimento destinato a concludersi con un’archiviazione può produrre un effetto dissuasivo, soprattutto su redazioni piccole e giornalisti autonomi.

Il nuovo significato del 56° posto

Un precedente approfondimento di Mediterranea24 ha già ricostruito la discesa dell’Italia nella graduatoria internazionale. Nel rapporto 2026 di Reporter senza frontiere, RSF, l’Italia è passata dal 49° al 56° posto su 180 Paesi e il punteggio è sceso da 68,01 a 65,16. I 5 indicatori restituiscono un quadro differenziato: contesto politico, 50° posto e 58,81 punti; condizione economica, 58° posto e 48,72 punti; quadro normativo, 56° posto e 68,81 punti; situazione sociale, 77° posto e 62,51 punti; sicurezza, 61° posto e 86,92 punti.

L’indice non stabilisce se un singolo articolo sia vero e non equivale a una sentenza sull’intero sistema italiano. È una misurazione composta dell’ambiente nel quale i giornalisti lavorano, costruita attraverso dati quantitativi e valutazioni specialistiche su pluralismo, indipendenza, legislazione, condizioni economiche e sicurezza. Il quadro mondiale del 2026 ha raggiunto il livello medio più basso in 25 anni. I dati principali sono questi: il 52,2% dei Paesi si trova nelle fasce “difficile” o “molto grave”; meno dell’1% della popolazione mondiale vive in Stati classificati nella fascia “buona”, contro il 20% del 2002. Il peggioramento più forte ha riguardato proprio l’indicatore normativo.

Le nuove garanzie e il ritardo italiano

Il Regolamento europeo sulla libertà dei media, applicato in via generale dall’8 agosto 2025, ha introdotto garanzie sull’indipendenza editoriale, sulla protezione delle fonti e sul funzionamento autonomo dei mezzi di informazione del servizio pubblico. Mattarella ha richiamato il ritardo nell’attuazione piena di alcuni suoi principi durante l’incontro del 30 luglio 2026 con la stampa parlamentare.

Un secondo intervento riguarda le SLAPP (Strategic lawsuits against public participation, azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica). Sono procedimenti manifestamente infondati o abusivi impiegati per scoraggiare giornalisti, editori, associazioni, ricercatori e segnalanti di illeciti dal partecipare a questioni d’interesse generale.

La direttiva dell’Unione europea 2024/1069, approvata l’11 aprile 2024, ha fissato al 7 maggio 2026 il termine per il recepimento. Il percorso italiano documentato si è sviluppato così: la legge 36 del 2026 ha delegato il Governo; lo schema di decreto è stato trasmesso il 9 luglio; il 15 luglio la Commissione europea ha avviato il primo passaggio della procedura d’infrazione per il ritardo; il 5 agosto la Commissione Giustizia del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni. Ma ancora nulla di concreto. Secondo la valutazione riportata dall’Ordine dei giornalisti, oltre il 90% dei bersagli italiani sarebbe privo di tutele.

Anche in questo campo serve equilibrio. Non ogni domanda giudiziaria contro un giornalista è abusiva. La direttiva esclude la protezione per accuse costruite in malafede o informazioni inventate allo scopo di danneggiare qualcuno. Il punto è permettere al Giudice di riconoscere rapidamente le iniziative prive di reale fondamento e impedire che il processo stesso venga trasformato in una punizione.

* Articolo 21. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure.

* Articolo 27. La responsabilità penale è personale e l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Le pene devono rispettare il senso di umanità, tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere nella pena di morte.