Sintesi
La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della legge 114 del 2024* che limita il diritto di appello del pubblico ministero nei procedimenti a citazione diretta. La Corte d’appello di Milano ha sollevato dubbi evidenziando possibili contrasti con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità tra le parti. Il nodo riguarda l’impossibilità per il Pubblico ministero di impugnare le sentenze di assoluzione a fronte della facoltà riconosciuta all’imputato e alla parte civile. Il precedente della sentenza n. 26 del 2007 viene citato quale elemento critico rispetto alla nuova disciplina. La riforma Cartabia aveva ampliato l’ambito dei reati interessati, includendo anche fattispecie di maggiore gravità.

Articolo
La Corte costituzionale italiana è nuovamente investita di una questione centrale per l’assetto della giustizia penale, chiamata a valutare uno dei pilastri della cosiddetta legge Nordio, ossia la legge 114 del 2024. Il provvedimento ha inciso sul Codice di procedura penale italiano (Codice di procedura penale), modificando l’articolo 594 e reintroducendo, in forma circoscritta, il principio di non impugnabilità da parte del Pubblico ministero nei procedimenti a citazione diretta.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza dell’8 aprile, che ha rimesso alla Consulta la valutazione del nuovo comma 2 dell’articolo 594. La disposizione esclude il Pm (ossia il magistrato che rappresenta l’accusa) dalla possibilità di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento nei procedimenti privi di udienza preliminare, ossia quelli a citazione diretta*.

Secondo i Giudici milanesi, la norma genera una frizione evidente con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, determinando una posizione di vantaggio per l’imputato. Quest’ultimo mantiene infatti il diritto di impugnare le sentenze di condanna, mentre l’accusa non può contestare quelle di assoluzione. Tale squilibrio, per i Giudici di Milano, incide anche sull’interesse collettivo, poiché il Pubblico ministero agisce a tutela della comunità e vede limitato il proprio potere-dovere di esercitare l’azione penale.
Ulteriori criticità emergono nel confronto con la posizione della parte civile, che conserva la facoltà di proporre appello, seppur limitatamente agli effetti civili. In questo quadro, il Pm risulterebbe addirittura in una condizione meno favorevole rispetto a un soggetto privato, con una compressione del suo ruolo istituzionale.
La Corte d’appello richiama inoltre il principio di ragionevolezza, evocando il precedente della Sentenza n. 26 del 2007, con cui la Consulta aveva dichiarato illegittima una disciplina analoga introdotta dalla cosiddetta legge Pecorella del 2006. In quel caso, fu ritenuto incoerente impedire al Pubblico ministero di appellare le assoluzioni, pur consentendogli di impugnare decisioni che comportavano una soccombenza solo parziale, come l’esclusione di aggravanti o la determinazione di pene inferiori a quelle richieste.
Un ulteriore elemento di contrasto riguarda il diritto di azione in giudizio, principio che garantisce la possibilità di tutelare i propri diritti davanti a un Giudice. La limitazione imposta al Pubblico ministero si traduce, secondo i Giudici remittenti, in una riduzione della capacità della collettività di reagire a eventuali errori giudiziari, sia nella ricostruzione dei fatti sia nell’interpretazione delle norme. Anche il principio di parità tra accusa e difesa risulterebbe compromesso, poiché l’asimmetria nei poteri processuali non appare compensata da altri strumenti che riequilibrino il contraddittorio. La difesa dispone infatti di mezzi più ampi rispetto all’accusa, alterando la simmetria tipica del processo penale. Non appare decisivo, infine, il fatto che la nuova disciplina non introduca un divieto generalizzato di appello, ma lo limiti a specifiche categorie di reati. Come evidenziato, la Riforma Cartabia (intervento normativo volto a riorganizzare il sistema giudiziario) aveva ampliato significativamente il perimetro della citazione diretta, includendo fattispecie rilevanti come falsa testimonianza, intralcio alla giustizia, evasione aggravata, lesioni personali stradali gravi o gravissime, truffa aggravata e frodi assicurative.
* La Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cosiddetta “Legge Nordio”), pubblicata in G.U. il 10 agosto 2024 ed entrata in vigore il 25 agosto 2024, introduce significative modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare.
Tra le altre novità principali, abroga integralmente il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e restringe l’ambito del traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), richiedendo rapporti intenzionali tra mediatore e pubblico ufficiale finalizzati a un indebito vantaggio economico, con nuove aggravanti e aumento di pena quando i fatti riguardano attività giudiziarie o atti contrari ai doveri d’ufficio.
Sul fronte processuale, rafforza la tutela del segreto tra imputato e difensore (divieto di acquisizione di qualsiasi comunicazione, salvo che costituisca corpo del reato, con interruzione immediata delle intercettazioni), estende la protezione dei terzi estranei (limitando pubblicazione, copia e trascrizione delle intercettazioni), rende obbligatorio l’interrogatorio preventivo con registrazione audiovisiva prima dell’applicazione di misure cautelare e limita il potere di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta.
Prevede inoltre la decisione collegiale del Gip in materia di custodia in carcere (salvo la composizione collegiale del Giudice per l’applicazione della custodia cautelare in carcere, differita al 25 agosto 2026) adeguando le tabelle degli uffici giudiziari, incrementa di 250 unità l’organico della Magistratura giudicante di primo grado a partire dal 1° luglio 2025 (con concorsi già nel 2024) e modifica l’ordinamento militare, subordinando l’avanzamento di grado solo a condanne definitive o patteggiate, e non più al semplice rinvio a giudizio.
* I procedimenti a citazione diretta a giudizio rappresentano una modalità semplificata di esercizio dell’azione penale nel sistema italiano, che consente di bypassare l’udienza preliminare davanti al GUP: il Pubblico Ministero emette direttamente un decreto di citazione che porta l’imputato davanti al Tribunale in composizione monocratica. Questa procedura si applica alle contravvenzioni e ai delitti puniti con pena detentiva massima non superiore a quattro anni (o con multa o pene congiunte), oltre ad alcuni reati specificamente indicati dalla legge (quali violenza o minaccia a pubblico ufficiale, rissa aggravata, truffa, danneggiamento, ecc.), con l’obiettivo di accelerare i tempi processuali e alleggerire il carico giudiziario. Il decreto di citazione, che deve contenere l’enunciazione chiara del fatto, le generalità delle parti e l’indicazione del giudice, va notificato all’imputato e al difensore almeno 60 giorni prima dell’udienza (45 in caso di urgenza).
Con alla riforma Cartabia, è stata introdotto il ricorso contro il decreto di citazione all’udienza predibattimentale (artt. 554-bis e ss. c.p.p.), svolta in Camera di consiglio con la presenza necessaria di PM e difensore, che funge da filtro: in quella sede si verificano le regolarità del procedimento, si possono sollevare eccezioni (compresa l’erronea citazione diretta, con eventuale restituzione degli atti al PM), richiedere riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato, messa alla prova o oblazione) o definire il processo con sentenza di non luogo a procedere, appellabile. Solo dopo questa fase, in assenza di definizioni anticipate, si apre il dibattimento, garantendo comunque il diritto di difesa pur in un rito più rapido e diretto.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









