Sintesi
Il diritto all’esonero dal pagamento della tassa automobilistica per le persone con disabilità non si perde con il trasferimento in un’altra Regione. La decisione della Commissione tributaria di secondo grado delle Marche conferma che il beneficio deriva dalla condizione sanitaria accertata e non dalla residenza. La normativa nazionale e regionale non impone limiti temporali legati alla domanda. Il riconoscimento medico ha validità su tutto il territorio nazionale. Anche atti successivi della Regione Marche hanno ribadito questo principio. La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a garantire uniformità e tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Articolo
Il diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti con disabilità, legato a veicoli dotati di caratteristiche idonee a favorire l’autonomia personale, continua a sussistere anche in caso di trasferimento della residenza in un’altra Regione. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche con la sentenza 134, sezione 3, del 16 febbraio 2026, contribuendo a chiarire un tema spesso oggetto di contenzioso tra contribuenti e amministrazioni regionali.

La vicenda prende avvio da una contribuente alla quale la commissione medica di Varese aveva riconosciuto, già dal 1999, uno stato di invalidità permanente. Nel 2012 la donna acquistava un’autovettura ottenendo dalla Regione Lombardia l’esenzione dal pagamento del bollo auto, ossia la tassa automobilistica regionale. L’anno successivo trasferiva la propria residenza in un Comune delle Marche e presentava domanda per ottenere il medesimo beneficio anche nella nuova Regione. Nonostante ciò, nel 2018 la Regione Marche notificava un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento del bollo per l’anno 2015, sostenendo l’assenza dei requisiti per l’esenzione nel nuovo territorio.

In primo grado la Commissione tributaria aveva confermato la legittimità della richiesta, ma in appello la contribuente ha ottenuto ragione. I Giudici di secondo grado hanno evidenziato come la disciplina contenuta nell’articolo 8 della Legge 449/1997 e nell’articolo 4 della Legge regionale Marche 20/2010 non preveda alcun vincolo temporale che colleghi il diritto all’esenzione alla data di presentazione della domanda. Il beneficio, infatti, si fonda su un presupposto oggettivo e sostanziale, ossia la condizione di disabilità, accertata tramite valutazione medico-legale con validità nazionale.
Secondo la Corte, il riconoscimento sanitario effettuato dalla commissione medica rappresenta un accertamento tecnico valido su tutto il territorio italiano e non può essere rimesso in discussione dalle amministrazioni regionali. Di conseguenza, la Regione di nuova residenza è tenuta a prendere atto di tale condizione senza imporre ulteriori ostacoli o interpretazioni restrittive. Anche il requisito oggettivo relativo al veicolo risultava soddisfatto, poiché l’automobile non aveva subito modifiche tali da alterarne le caratteristiche funzionali all’agevolazione, rendendo presumibile la continuità del diritto fin dall’acquisto.
Un ulteriore elemento rafforzativo della decisione deriva da un intervento normativo regionale successivo. Nel 2019 la Giunta della Regione Marche aveva approvato una delibera che, revocando una precedente impostazione più restrittiva, ha riconosciuto espressamente il diritto all’esenzione anche ai soggetti provenienti da altre Regioni o già beneficiari della misura presso enti diversi. Questo atto amministrativo ha consolidato un orientamento più favorevole alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, coerente con i principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà.
Negli ultimi anni, anche autorevoli commentatori italiani in ambito tributario e giuridico hanno sottolineato come la frammentazione regionale nella gestione del bollo auto abbia generato incertezze interpretative, chiedendo una maggiore uniformità applicativa. In diverse analisi pubblicate su riviste specializzate di diritto tributario, si evidenzia che il beneficio fiscale connesso alla disabilità deve essere considerato un diritto soggettivo perfetto, non subordinato a formalità amministrative variabili da Regione a Regione.
La decisione del 2026 si inserisce dunque in un filone giurisprudenziale che privilegia la sostanza rispetto alla forma, ribadendo che il presupposto dell’agevolazione è la condizione sanitaria certificata e non la residenza anagrafica. In questo quadro, l’annullamento dell’avviso di accertamento rappresenta non solo la tutela di un singolo caso, ma anche un chiarimento rilevante per tutti i contribuenti in situazioni analoghe, contribuendo a rafforzare un principio di continuità dei diritti su scala nazionale.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









