Sintesi
La vicenda nasce dalle dichiarazioni pubbliche e dai contenuti del libro “Lupara giudiziaria”, pubblicato nel 2018, attraverso i quali Cateno De Luca collegò le proprie disavventure processuali all’operato dell’allora magistrato Vincenzo Barbaro. Il 10 ottobre 2023 il Tribunale di Reggio Calabria lo condannò in primo grado a 8 mesi di reclusione con pena sospesa. Il 24 giugno 2025 la Corte d’appello confermò la responsabilità per diffamazione aggravata, sostituendo la pena detentiva con una multa di 5.750 euro. L’11 marzo 2026 la Cassazione annullò quella pronuncia e rinviò il procedimento a un’altra sezione della medesima Corte d’appello. Le motivazioni, depositate il 24 giugno, rilevano che i giudici del precedente grado non avevano esaminato separatamente le singole frasi, il loro fondamento concreto, il contesto politico e difensivo e l’eventuale riconducibilità delle dichiarazioni al diritto di critica. La pronuncia non costituisce tuttavia un’assoluzione e non dichiara definitivamente lecite tutte le affermazioni contestate.

Articolo
Cateno De Luca, deputato dell’ARS (Assemblea regionale siciliana), presidente del gruppo parlamentare Sud chiama Nord per le autonomie e sindaco di Taormina, ha presentato pubblicamente la pronuncia come il riconoscimento di avere esercitato legittimamente il diritto di critica, affermando nella pubblicazione indicata: “Come sempre ne esco a testa alta”. Il documento giudiziario restituisce però un risultato più circoscritto. La Corte Suprema di Cassazione non ha assolto il parlamentare e non ha stabilito che ogni espressione utilizzata fosse giuridicamente consentita. Ha invece annullato la condanna perché la motivazione del precedente giudizio risultava insufficiente e ha disposto che il caso venga nuovamente valutato.

L’origine della controversia risale alle esternazioni diffuse durante incontri pubblici, interviste e presentazioni del volume “Lupara giudiziaria”, nel quale il politico ricostruiva una lunga successione di inchieste, arresti e procedimenti conclusi, secondo la prospettazione difensiva, con assoluzioni o archiviazioni. In questo contesto vennero formulate accuse e valutazioni riguardanti Vincenzo Barbaro, già procuratore generale presso la sede giudiziaria reggina, il suo operato professionale e alcune vicende attribuite ai suoi familiari. Il processo di primo grado terminò il 10 ottobre 2023 con una condanna a 8 mesi per diffamazione aggravata, accompagnata dalla sospensione della pena.

Il successivo giudizio del 24 giugno 2025 confermò la responsabilità penale, ma trasformò la pena detentiva in una sanzione pecuniaria di 5.750 euro. L’editore Armando Siciliano, coinvolto per la pubblicazione del libro, venne invece assolto. Contro questa decisione la difesa, rappresentata dall’avvocato Carlo Taormina, presentò ricorso sostenendo che l’imputazione fosse confusa, che mancasse una verifica puntuale dell’effettiva offensività delle frasi e che non fosse stato adeguatamente considerato l’esercizio della critica politica e giudiziaria.
La Quinta sezione penale ha respinto il 1° motivo. Secondo i giudici, nonostante l’ampiezza e la complessità della contestazione, l’accusa conteneva elementi sufficienti a permettere la conoscenza dei fatti e l’esercizio del diritto di difesa. Non è stata quindi riconosciuta la nullità dell’imputazione invocata dal ricorrente.
La Suprema Corte ha invece accolto le contestazioni riguardanti la motivazione. La sentenza d’appello aveva riunito in una valutazione complessiva dichiarazioni differenti, pronunciate in momenti diversi e collegate a temi non sempre coincidenti. Non aveva individuato con precisione quali parole fossero diffamatorie, quale significato assumessero nel rispettivo contesto e attraverso quali passaggi avessero concretamente danneggiato la reputazione della persona offesa. La generica affermazione secondo cui risultava “indubbia” la portata lesiva non poteva sostituire l’esame delle singole condotte richiesto dall’articolo 125 del codice di procedura penale.
La decisione contesta inoltre l’idea che l’offesa possa essere ricavata prevalentemente dalla funzione pubblica ricoperta dal destinatario. Un magistrato non è sottratto al dissenso né può essere considerato immune da critiche soltanto per il ruolo esercitato. Il diritto di esaminare pubblicamente i provvedimenti giudiziari e i comportamenti di chi amministra la giustizia costituisce uno strumento di controllo democratico e trova fondamento nell’articolo 21 della Costituzione, che tutela la libera manifestazione del pensiero. Tale libertà non è però illimitata e deve essere bilanciata con la protezione dell’onore e della reputazione.
Per stabilire se operi la causa di giustificazione prevista dall’articolo 51 del codice penale occorre verificare la verità o il concreto fondamento dei fatti richiamati, l’interesse pubblico dell’argomento e la continenza espressiva, vale a dire l’esistenza di un linguaggio funzionale alla critica e non ridotto a un’aggressione personale gratuita. I toni possono essere duri, polemici e persino oggettivamente sgradevoli, ma non devono trasformarsi in espressioni inutilmente umilianti e prive di collegamento con il tema affrontato.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che il dibattito sull’amministrazione della giustizia presenta un rilevante interesse pubblico e che i limiti della critica nei confronti di chi esercita funzioni istituzionali sono più ampi rispetto a quelli applicabili ai comuni cittadini. Questa protezione non comprende tuttavia attacchi gravemente lesivi e privi di una sufficiente base fattuale. La Cassazione richiama, tra le altre, la pronuncia Morice contro Francia del 23 aprile 2015 e la decisione Magosso e Brindani contro Italia del 16 gennaio 2020.
La distinzione diventa ancora più rigorosa quando le dichiarazioni non riguardano soltanto le capacità professionali, ma attribuiscono al magistrato mancanza di indipendenza, imparzialità o correttezza. In questi casi non è sufficiente una personale convinzione o un generico sospetto. Le accuse di mala fede, persecuzione, complotto o strumentalizzazione dell’azione penale devono poggiare su circostanze storiche precise e dimostrabili. Il dissenso sulle scelte investigative è ammissibile, mentre l’attribuzione di fatti disonorevoli richiede una prova proporzionata alla loro gravità.
Nel ricorso erano stati richiamati l’arresto del 2011, altri procedimenti tributari e penali, l’inchiesta del 2017 e i successivi esiti favorevoli all’imputato. Venivano inoltre riproposte circostanze riguardanti l’assunzione del figlio dell’ex procuratore presso un ente di formazione e la sua partecipazione ad aste giudiziarie. La Cassazione non ha certificato la fondatezza di una presunta persecuzione né ha trasformato queste contestazioni in fatti definitivamente accertati. Ha osservato, più prudentemente, che alcune circostanze non apparivano del tutto prive di riferimenti concreti e che i giudici di merito avrebbero dovuto verificarle, confrontandole con il contenuto esatto delle dichiarazioni pubblicate.
Il nuovo collegio dovrà quindi distinguere le affermazioni basate su fatti storicamente avvenuti dalle eventuali insinuazioni prive di riscontro. Dovrà considerare il momento in cui ciascuna frase venne pronunciata, la vicenda giudiziaria alla quale si riferiva, la sua rilevanza pubblica, il linguaggio utilizzato e l’eventuale intento di manifestare una protesta politica o difensiva. Soltanto dopo questo accertamento potrà stabilire quali espressioni siano protette dal diritto di critica e quali, invece, abbiano oltrepassato il confine della legittima disapprovazione.
La dichiarazione dell’avvocato Taormina, secondo il quale la Suprema Corte avrebbe riconosciuto la legittimità della critica e l’assenza dell’intento diffamatorio, esprime dunque l’interpretazione favorevole della difesa. Il dispositivo e le motivazioni non contengono però una definitiva affermazione di innocenza. La formula utilizzata è “annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame”, che riapre il giudizio e lascia impregiudicato l’esito. Un’altra sezione potrà giungere a una decisione assolutoria oppure confermare nuovamente la responsabilità, ma dovrà fornire una motivazione analitica e rispettosa dei criteri indicati.
Sul distinto piano civile, nel marzo 2026 è stata respinta la domanda risarcitoria promossa nei confronti dell’editore. Tale pronuncia riguarda tuttavia una posizione diversa e non può essere presentata come assoluzione penale del politico. Il nuovo giudizio di appello a Reggio Calabria deve pertanto considerarsi ancora aperto e privo di una decisione definitiva sulla responsabilità.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









