Aggressione contro donne e matricidio: due confessioni, uno sfregio, un ergastolo e condanna per violenza sessuale

Cinque vicende tra Milano, Loreto, Sanremo e Macerata. Tre procedimenti sono ancora nelle fasi iniziali, mentre la condanna per la morte di Emanuela Massicci è stata pronunciata in primo grado e sarà impugnata. Condannato in appello bis l’ex sindacalista accusato di violenza sessuale sulla hostess

Sintesi

Il 19 dicembre 2024 Emanuela Massicci, 45 anni, fu uccisa nell’abitazione familiare di Ripaberarda dopo mesi di maltrattamenti e violenze. Il 6 luglio 2026 Lorella Capano, 58 anni, venne assassinata nella casa delle vacanze di Sanremo. Il 9 luglio una giovane di 23 anni è stata colpita con un pugno e sfregiata con una lama nella stazione Duomo della metropolitana di Milano. La stessa sera Luigia Fortunato, 33 anni, venne accoltellata mortalmente nella propria abitazione di Loreto. Sempre il 9 luglio la Corte d’Assise di Macerata ha condannato Massimo Malavolta all’ergastolo e a 3 mesi di isolamento diurno per il delitto commesso nel 2024. Il 10 luglio Filippo Oldani confessò l’uccisione della madre durante l’udienza di convalida, mentre Sami Khemaies confermò di avere assassinato la moglie e di essersi costituito. Mohammed Saidi resta invece in attesa dell’interrogatorio fissato per l’11 luglio, quando sarà esaminata la richiesta di convalida dell’arresto e di custodia cautelare. Caso dei “30 secondi” condannato in appello bis l’ex sindacalista accusato di violenza sessuale sulla hostess. Dopo 2 assoluzioni e l’annullamento disposto dalla Cassazione, la Corte d’Appello di Milano ha inflitto 1 anno e 2 mesi di reclusione. Per i Giudici, il ritardo nella reazione della vittima non equivale al consenso.

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Le 4 vicende non appartengono a un’unica indagine e devono essere mantenute nettamente distinte. Sono accomunate dalla gravità della violenza, ma si trovano in momenti processuali differenti. A Milano e Loreto devono ancora essere convalidati i provvedimenti restrittivi. A Sanremo il giudice ha già convalidato l’arresto e disposto il carcere. Nel procedimento celebrato a Macerata è stata emessa una sentenza di primo grado, contro la quale la difesa ha annunciato appello. Per tutti i casi ancora pendenti resta valido il principio della presunzione di innocenza sino a una condanna definitiva.

La vicenda temporalmente più lontana risale al 19 dicembre 2024. Nell’abitazione di Ripaberarda, frazione di Castignano borgo medievale in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche, la donna sarebbe stata sottoposta per mesi a soprusi sempre più brutali, culminati nei giorni precedenti la morte in condotte qualificate dall’accusa come tortura, compiute anche davanti ai figli minori. Il 9 luglio 2026 i Giudici hanno condannato Massimo Malavolta all’ergastolo e a 3 mesi di isolamento diurno riconoscendo l’omicidio pluriaggravato quale conseguenza dei reati di maltrattamenti, lesioni e tortura, con le aggravanti della crudeltà, dei motivi futili, del rapporto coniugale e dell’approfittamento della ridotta possibilità di difesa della donna. Sono state stabilite provvisionali risarcitorie di 328 mila euro per il padre e di 312 mila euro ciascuno per la madre e i 2 bambini. Il procuratore Umberto Monti ha sottolineato che il verdetto ha riconosciuto la tortura e che gli accertamenti medico-legali hanno mostrato un quadro di estrema brutalità, senza dimostrare un’incapacità di intendere e di volere. Lodovico Massicci ha osservato che nessuna pena potrà restituirgli la figlia o cancellare il dolore della famiglia. I legali delle parti civili hanno attribuito alla decisione anche un valore pubblico contro la violenza domestica, mentre la difesa ha preannunciato il ricorso sostenendo nuovamente l’esistenza di un grave danno cerebrale dell’imputato.

Questo delitto precede la legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha inserito nel codice penale l’articolo 577-bis e trasformato il femminicidio in una fattispecie autonoma. La nuova disposizione prevede l’ergastolo quando la morte di una donna è provocata come espressione di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, oppure in conseguenza del rifiuto di iniziare o proseguire una relazione e della volontà di limitarne le libertà individuali. La norma più severa non può però essere applicata retroattivamente ai fatti del 2024, poiché l’articolo 2 del codice penale impone di valutare il reato secondo la disciplina vigente al momento in cui è stato commesso, salvo modifiche successive più favorevoli.

A Sanremo l’omicidio risale alla sera del 6 luglio 2026. Il 10 luglio, durante un’udienza durata circa 2 ore e 30 minuti, il figlio 20enne ha risposto alle domande e ammesso di avere ucciso la madre nella casa utilizzata per le vacanze. Il Giudice ha convalidato l’arresto e applicato la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela. Il movente non è stato reso noto. L’autopsia è prevista per l’11 luglio e dovrà chiarire la dinamica, dopo che i primi esami avevano rilevato segni compatibili con uno strangolamento. Il vocabolo “matricidio” descrive l’uccisione della madre, ma non identifica un’autonoma figura di reato. La contestazione giuridica resta quella dell’omicidio volontario, aggravato dal legame tra autore e vittima. La confessione rappresenta un elemento rilevante dell’indagine, ma dovrà essere verificata insieme agli accertamenti autoptici, alle prove scientifiche e agli altri riscontri raccolti dagli investigatori.

Nel pomeriggio del 9 luglio, nella stazione Duomo della linea M3 di Milano, una 23enne di origine marocchina è stata affrontata da un uomo mai incontrato prima. Un 27enne l’aggressore, che secondo la ricostruzione investigativa le avrebbe rivolto frasi intimidatorie in arabo, quindi le avrebbe sputato addosso, sferrato un pugno e infine procurato una profonda ferita al volto con una lama, in una zona vicina all’occhio. La prognosi iniziale è di 10 giorni. La ragazza ha raccontato: “Ho pensato di morire”, perché il sangue le impediva di vedere e respirare normalmente.

Il 27enne algerino era stato arrestato la notte precedente per il presunto furto e danneggiamento di alcune automobili parcheggiate, ma era tornato libero dopo la convalida di quel primo arresto. Dopo l’aggressione in metropolitana è stato inseguito e bloccato dalla Polizia locale. La PM Simona Ferraiuolo ha chiesto la custodia in carcere richiamando il pericolo di fuga e quello di reiterazione. Il Giudice per le indagini preliminari Cristian Mariani lo interrogherà l’11 luglio alle 10.30 nel carcere di San Vittore, prima di decidere sulla convalida e sulla misura cautelare. Le contestazioni indicate dalla Procura riguardano lo sfregio permanente del viso, la resistenza a pubblico ufficiale e il porto abusivo del coltello.

Alcuni testimoni hanno riferito che l’uomo avrebbe gridato “Sono uomo e sono musulmano” dopo avere rimproverato la giovane per uno sguardo da lui interpretato come provocatorio. Questa frase, tuttavia, non consente da sola di considerare accertato un movente religioso, razziale oppure legato all’odio contro le donne. La Procura ha precisato di non avere riscontrato, allo stato degli atti, prove sufficienti di una violenza determinata da ragioni razziali, etniche, nazionali o religiose e non ha chiesto la convalida dell’arresto per questa specifica ipotesi, inizialmente inserita nel verbale della Polizia locale.

Il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso è stato introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, conosciuta come “Codice rosso”, entrata in vigore il 9 agosto dello stesso anno. La pena prevista dall’articolo 583-quinquies è compresa tra 8 e 14 anni. Con la sentenza n. 83 del 2025, la Corte costituzionale ha stabilito che la sanzione possa essere diminuita fino a 1/3 quando il fatto risulti di lieve entità e ha eliminato l’automatismo dell’interdizione perpetua dagli incarichi di tutela, curatela e amministrazione di sostegno. Dal 2025 l’articolo 585 consente inoltre un aumento della pena da 1/3 alla metà quando la lesione sia espressione di odio, discriminazione, dominio o controllo sulla vittima in quanto donna, ma questi elementi devono essere dimostrati concretamente e non risultano finora inseriti nella richiesta della Procura milanese.

Poche ore dopo, intorno alle 22 del 9 luglio, un’altra tragedia si è consumata in via Bramante a Loreto comune della provincia di Ancona nelle Marche. La donna è stata raggiunta da numerosi fendenti durante una lite nell’abitazione in cui la coppia viveva. Il figlio di 7 anni si trovava fortunatamente dalla nonna materna. Il marito 39enne, di nazionalità tunisina, è uscito con gli abiti insanguinati e si è poi presentato ai Carabinieri, dichiarando: “L’ho uccisa e mi sono costituito”. Il fermo è stato formalizzato per omicidio volontario aggravato e l’uomo è stato trasferito nel carcere di Ancona-Montacuto.

Il pubblico ministero Rosario Lioniello ha disposto l’autopsia, mentre al 10 luglio non risulta ancora fissata l’udienza di convalida, che potrebbe svolgersi lunedì. Gli investigatori stanno verificando la sequenza della lite e le ragioni della conflittualità familiare. Le fonti concordano sul carattere turbolento della relazione.

Il sindaco Moreno Pieroni ha descritto una comunità sconvolta e ha assicurato la vicinanza dell’amministrazione ai familiari. Il Comune ha successivamente deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali, come manifestazione di cordoglio e di condanna della violenza contro le donne. Poiché il delitto di Loreto è successivo alla riforma del 2025, l’eventuale applicazione dell’articolo 577-bis potrà essere valutata durante le indagini, ma non deriva automaticamente dal sesso della vittima o dalla relazione affettiva. Sarà necessario accertare se l’azione sia stata determinata da odio, discriminazione, possesso, dominio, rifiuto della separazione o limitazione della libertà personale. Analogamente, nel caso milanese la nazionalità, la religione dichiarata e le parole riferite dai testimoni non possono sostituire la prova del movente. L’inquadramento definitivo di ogni vicenda dipenderà dagli elementi raccolti e dalle successive decisioni giudiziarie.

Infine la Corte d’Appello di Milano, nel processo d’appello bis, ha condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione un ex sindacalista di Malpensa accusato di violenza sessuale nei confronti di una hostess, che nel marzo 2018 aveva denunciato di avere subito abusi durante un incontro riguardante una vertenza lavorativa. L’imputato era stato assolto dal Tribunale di Busto Arsizio nel 2022 e successivamente anche in appello, sulla base della considerazione che la condotta fosse durata circa 20-30 secondi, un intervallo ritenuto sufficiente affinché la donna potesse reagire o allontanarsi. Nel febbraio 2025 la Cassazione aveva però annullato l’assoluzione, chiarendo che una reazione tardiva o la mancata manifestazione immediata del dissenso non escludono la violenza sessuale, poiché la sorpresa e il trauma possono impedire alla vittima di opporsi tempestivamente. Nel nuovo giudizio il Sostituto procuratore generale Angelo Renna aveva chiesto una pena di 2 anni, mentre i Giudici hanno stabilito una condanna inferiore e disposto una provvisionale di 10 mila euro in favore della persona offesa. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni