Sintesi
Il Tar della Sicilia ha annullato la laurea conseguita da un dipendente pubblico dopo aver accertato che alcuni esami universitari risultavano registrati senza essere stati realmente sostenuti. La vicenda nasce da un’indagine giudiziaria che aveva ipotizzato reati di accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e falso ideologico. Il processo penale si è concluso in Cassazione con la prescrizione dei reati ma l’università ha comunque avviato un procedimento amministrativo per la revoca del titolo di studio. I Giudici amministrativi hanno accolto la tesi dell’ateneo ritenendo che gli accertamenti compiuti nel processo penale consentissero di affermare la responsabilità del ricorrente e quindi di cancellare gli esami irregolari e la laurea.

Articolo
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, ha disposto l’annullamento di una laurea ottenuta presso l’Università di Palermo dopo avere accertato che diversi esami risultavano registrati senza essere stati effettivamente sostenuti. Il provvedimento è stato adottato dal collegio presieduto dal Magistrato Salvatore Veneziano al termine di una lunga vicenda giudiziaria e amministrativa iniziata diversi anni fa.

La storia trae origine da un’indagine avviata dalla Magistratura penale che aveva ipotizzato a carico dello studente, nel frattempo divenuto dipendente pubblico, diversi reati informatici e documentali. In particolare le contestazioni riguardavano l’accesso abusivo a sistema informatico previsto dall’articolo 615 ter del Codice penale, la frode informatica disciplinata dall’articolo 640 ter del Codice penale e il falso ideologico, cioè l’alterazione della verità in atti o certificazioni ufficiali.

Secondo le ipotesi investigative lo studente avrebbe attestato falsamente il superamento di alcune materie universitarie che risultavano registrate negli archivi informatici dell’ateneo. Gli accertamenti si erano concentrati in particolare su alcune prove fondamentali del percorso accademico nella facoltà di Economia e valutazione delle politiche pubbliche e territoriali. Gli esami oggetto di contestazione riguardavano macroeconomia, politica economica, microeconomia, statistica I e statistica II.
Il procedimento penale si è sviluppato nei tre gradi di giudizio previsti dall’ordinamento italiano, cioè tribunale, corte d’appello e Corte di Cassazione. L’esito finale è stato però segnato dalla prescrizione dei reati, istituto giuridico che determina l’estinzione del reato quando trascorre un determinato periodo di tempo senza che intervenga una sentenza definitiva di condanna. La Cassazione, pur non entrando nel merito della responsabilità penale per effetto della prescrizione, ha quindi dichiarato il non luogo a procedere.
Parallelamente al processo penale l’università aveva avviato un autonomo procedimento amministrativo volto alla verifica della legittimità del titolo accademico conseguito dallo studente. L’ateneo, infatti, in presenza di irregolarità nella carriera universitaria può avviare un procedimento di autotutela amministrativa finalizzato all’annullamento degli atti illegittimi e alla revoca del titolo di studio.
Nel corso degli anni la vicenda ha dato luogo a numerosi ricorsi davanti alla giustizia amministrativa. In alcune fasi i provvedimenti dell’università erano stati temporaneamente sospesi o parzialmente annullati, soprattutto perché le decisioni dell’ateneo erano state adottate mentre il procedimento penale era ancora in corso. In quella fase l’amministrazione universitaria aveva limitato i propri atti alla sospensione della validazione degli esami contestati in attesa della conclusione definitiva del processo penale.
Una volta definito il giudizio penale con la pronuncia della Corte di Cassazione, l’università ha riproposto la richiesta di annullamento degli esami e della laurea sostenendo che gli accertamenti compiuti durante il processo avevano comunque evidenziato elementi sufficienti a dimostrare l’irregolarità delle registrazioni nel sistema informatico dell’ateneo.
Il Tar Sicilia ha condiviso questa impostazione giuridica. Nella decisione i Giudici amministrativi hanno precisato che la pronuncia di prescrizione nel processo penale non impedisce alla pubblica amministrazione di adottare provvedimenti autonomi sul piano amministrativo quando emergono elementi concreti che dimostrano l’illegittimità degli atti.
Nel provvedimento i Magistrati amministrativi sottolineano che, nonostante la dichiarazione di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, gli accertamenti compiuti già nel giudizio di primo grado consentono comunque di affermare la responsabilità del ricorrente sotto il profilo amministrativo. Sulla base di queste valutazioni il Tar ha quindi disposto l’annullamento delle prove d’esame considerate irregolari e la conseguente cancellazione del titolo di laurea conseguito.
La pronuncia si inserisce nel quadro della giurisprudenza amministrativa italiana che riconosce alle università il potere di intervenire in autotutela per eliminare titoli accademici ottenuti in modo illegittimo o attraverso procedure irregolari. Tale principio deriva dalle norme generali sull’azione amministrativa contenute nella legge 241 del 1990, normativa che disciplina il funzionamento della pubblica amministrazione e i procedimenti amministrativi.
Il caso palermitano rappresenta quindi un esempio concreto di come la responsabilità amministrativa possa essere accertata anche quando il procedimento penale si conclude senza una condanna definitiva a causa della prescrizione del reato. In questo modo l’ordinamento tutela l’interesse pubblico alla regolarità dei titoli accademici e alla correttezza delle procedure universitarie, evitando che irregolarità nella carriera degli studenti possano tradursi nel mantenimento di qualifiche accademiche ottenute senza il rispetto delle regole.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.







