Sintesi
La Corte di Cassazione con le ordinanze 5635, 5636, 5638 e 5639 del 12 marzo 2026 ridefinisce la responsabilità dei professionisti nei reati tributari. Viene superato l’obbligo del cosiddetto “quid pluris” (una locuzione latina che significa letteralmente “qualcosa in più” o “che cosa [c’è] di più”, in contesti giuridici o formali, indica un elemento aggiuntivo, un requisito ulteriore o un valore aggiunto indispensabile per qualificare una situazione, distinguendola da una base comune) come requisito necessario per il concorso. Il consulente risponde per il solo contributo causale materiale o psicologico anche senza un vantaggio economico personale. Le pronunce si inseriscono in un percorso giurisprudenziale già avviato nel 2024 e 2025 con numerose sentenze su consulenti, notai e commercialisti. Centrale diventa il dovere di diligenza qualificata previsto dal Codice civile e l’obbligo di controllo sulle attività fiscali dei clienti. Anche l’omissione può integrare responsabilità quando agevola l’illecito. Resta aperto il tema dei limiti dell’obbligo di astensione del professionista di fronte a condotte fiscali discutibili ma non penalmente rilevanti.

Articolo
L’indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione in materia di responsabilità dei professionisti nei reati tributari si è progressivamente rafforzato fino a raggiungere un assetto più rigoroso con le ordinanze “gemelle” n.5635, 5636, 5638 e 5639 del 12 marzo 2026. Tali provvedimenti si collocano in continuità ma anche in evoluzione rispetto alla giurisprudenza precedente, ridefinendo i presupposti del concorso del consulente negli illeciti fiscali dei clienti e ampliando il perimetro della responsabilità.

In ordine cronologico, già nel 2024 la Suprema Corte aveva affrontato il tema con diverse pronunce significative. La sentenza n.20697 del 25 luglio 2024 aveva chiarito che per configurare la responsabilità del notaio non era indispensabile dimostrare un interesse economico ulteriore rispetto al compenso professionale. Nello stesso periodo, la sentenza n.20823 del 25 luglio 2024 aveva precisato che il concorso è imputabile esclusivamente alla persona fisica (individuo) e non alla persona giuridica (ente), ribadendo il principio di personalità della responsabilità. Ancora, la sentenza n.21092 del 29 luglio 2024 e la n.21222 del 30 luglio 2024 avevano evidenziato che è sufficiente il contributo causale, anche senza un vantaggio economico diretto, per fondare la responsabilità del consulente fiscale.

Sempre nel 2024, la sentenza n.23229 del 28 agosto aveva invece valorizzato, in un diverso filone interpretativo, la necessità di una “compartecipazione interessata e autonoma”, introducendo il concetto di “quid pluris”, ossia un beneficio economico ulteriore rispetto al compenso ordinario. Questo orientamento, per lungo tempo prevalente, ha iniziato progressivamente a perdere centralità.
Nel 2025, la sentenza n.7948 del 25 marzo ha ulteriormente ridimensionato il ruolo del vantaggio personale, qualificandolo non come elemento costitutivo della fattispecie ma come semplice indizio. Tale passaggio ha preparato il terreno alle decisioni del 2026, che hanno definitivamente chiarito l’irrilevanza del profitto personale ai fini della configurazione del concorso.
Le ordinanze del 12 marzo 2026 segnano quindi un punto di svolta: la responsabilità del professionista esterno si fonda esclusivamente sul contributo causale, materiale o psicologico, fornito alla realizzazione dell’illecito tributario. Non è più richiesto un “quid pluris” inteso come vantaggio economico autonomo, che può al massimo assumere valore indiziario e non determinante.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’estensione della responsabilità anche alle condotte omissive. La Corte chiarisce che non è necessario un ruolo attivo di ideazione o promozione dell’illecito, ma è sufficiente anche un comportamento passivo quando viola obblighi specifici di controllo e vigilanza. In questo contesto assume particolare importanza l’articolo 1176, comma 2, del Codice civile, che disciplina la diligenza professionale qualificata, imponendo un livello di attenzione proporzionato alla natura dell’attività svolta.
In applicazione di tale principio, la mera trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, quando accompagnata dall’incarico di tenuta della contabilità, comporta l’obbligo di verificare la coerenza tra i dati dichiarati e le scritture contabili, nonché la conformità alle norme tributarie. L’omesso controllo, in presenza di irregolarità evidenti, può integrare un contributo causale idoneo a configurare il concorso sanzionabile.
Le fattispecie esaminate negli ultimi anni evidenziano un quadro ricorrente caratterizzato da violazioni gravi e sistematiche, come l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la creazione di crediti Iva fittizi (Imposta sul valore aggiunto), la gestione di società “cartiere” (società fittizie prive di reale operatività), il ricorso a prestanome e la costruzione di operazioni societarie complesse finalizzate a eludere o evadere il fisco. In tali contesti, il professionista può assumere un ruolo di “suggeritore interessato” oppure contribuire consapevolmente alla realizzazione dell’illecito.
Nonostante ciò, i principi formulati dalla giurisprudenza risultano espressi in termini generali e non limitano esplicitamente la responsabilità ai soli casi di particolare gravità. Questo aspetto apre un potenziale rischio interpretativo, poiché le medesime regole potrebbero essere applicate anche a violazioni meno rilevanti ma comunque caratterizzate da consapevolezza o negligenza del professionista. Si pone quindi una questione di sistema relativa al ruolo del consulente come presidio di legalità fiscale. Occorre chiarire fino a che punto tale funzione imponga un obbligo di astensione in presenza di scelte del cliente ritenute non conformi alla normativa, pur non integrando necessariamente un illecito penale. In altri termini, resta da definire se la mancata astensione possa di per sé configurare un concorso, anche in assenza di un contributo attivo.
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale si inserisce anche nel quadro delle disposizioni del decreto legislativo n.472/1997 (disciplina generale delle sanzioni tributarie amministrative) e del decreto legge n.269/2003, il cui articolo 7 prevede la responsabilità amministrativa della persona giuridica, ma che non costituisce uno schermo assoluto per il professionista esterno. In conclusione, l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione segna un rafforzamento significativo della responsabilità dei professionisti, fondato sul principio del contributo causale e sull’ampliamento degli obblighi di diligenza e controllo. Ne deriva un sistema in cui il consulente non può limitarsi a un ruolo meramente esecutivo, ma è chiamato a esercitare una funzione attiva di verifica e, se necessario, di rifiuto della prestazione, per evitare di essere coinvolto, anche indirettamente, nelle violazioni tributarie del cliente.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









