“La vera forza della mafia è fuori dalla mafia”. Frustaci scuote la politica

La magistrata della Dda di Catanzaro richiama politica e istituzioni alla credibilità e alla trasparenza. Un monito che riguarda anche la Sicilia e che l’Anci dovrebbe ascoltare. Dalla progressiva scomparsa dei Co.Re.Co. al Titolo V, una riflessione su autonomia locale, controlli, appalti, giustizia e formazione civica

Sintesi

“La vera forza della mafia è fuori dalla mafia”. Annamaria Frustaci, sostituta procuratrice della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha richiamato l’attenzione sulla “zona grigia” formata da imprenditori, professionisti, funzionari e pezzi delle istituzioni che, attraverso relazioni e interessi, possono alimentare il capitale sociale delle cosche. E, richiamando Paolo Borsellino, ha aggiunto che la responsabilità politica non coincide con quella penale: “non basta essere assolti”, chi amministra deve essere credibile. Non tutto ciò che è politicamente o eticamente censurabile costituisce un reato, ma la buona amministrazione richiede una soglia ben più alta della semplice assenza di condanne.

La questione consente di tornare sulla “borghesia mafiosa”, espressione utilizzata anche dall’ex magistrato Roberto Scarpinato per indicare quella parte delle classi dirigenti, dell’economia e delle professioni capace di intrecciare interessi con il potere mafioso senza necessariamente appartenere alle organizzazioni criminali. Clientelismo, favoritismi, opacità, mercimonio politico, discriminazioni e conflitti d’interesse non sono automaticamente mafia ai sensi del Codice penale, ma possono costruire un ambiente nel quale assoggettamento, dipendenza e silenzio diventano socialmente accettabili. Il pericolo nasce quando l’anomalia finisce per sembrare normale.

Una parte della riflessione riguarda i controlli sugli Enti locali. La stagione Bassanini avviò negli anni Novanta un vasto trasferimento di funzioni verso Regioni e autonomie territoriali e ridusse progressivamente i controlli preventivi. La riforma del Titolo V, approvata definitivamente dal Parlamento l’8 marzo 2001 durante il Governo Amato II di centrosinistra, abrogò poi l’articolo 130 della Costituzione. Il 7 ottobre dello stesso anno, mentre era ormai in carica il Governo Berlusconi II di centrodestra, gli elettori la confermarono con il 64,21% dei voti validi, a fronte di un’affluenza del 34,05%. Più autonomia avvicinò molte decisioni ai territori, ma rese ancora più importante disporre di controlli indipendenti ed efficaci.

In Sicilia il vecchio Co.Re.Co. prevedeva una sezione centrale e sezioni provinciali, poteva comprendere anche magistrati in quiescenza e consentiva alle minoranze consiliari di provocare il controllo su determinati atti, compresi acquisti, alienazioni, appalti e contratti. Pensare oggi a un organismo completamente rinnovato, rapido, digitale, indipendente e accessibile anche attraverso i consiglieri di minoranza potrebbe restituire al cittadino un livello intermedio di tutela prima del ricorso giudiziario. Non sarebbe un ritorno burocratico al passato, ma una possibile nuova forma di partecipazione alla Cosa pubblica.

Articolo

Frustaci: la mafia che sta fuori dalla mafia

“La vera forza della mafia è fuori dalla mafia”. Sono parole pesanti perché non arrivano da un commentatore politico ma da Annamaria Frustaci, sostituta procuratrice della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Catanzaro, intervenuta l’8 settembre all’apertura del percorso di formazione sociale e politica promosso dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace.

La Magistrata ha indicato nelle “zone grigie” il vero terreno di conquista delle cosche. Non soltanto uomini formalmente appartenenti alle organizzazioni criminali, quindi, ma reti di imprenditori, professionisti, funzionari e segmenti delle istituzioni che attraverso interessi e relazioni possono rafforzarne il potere. Per contrastare questo sistema Frustaci ha richiamato white list effettivamente selettive, rotazione degli incarichi e dei funzionari, trasparenza e capacità di dire no a opere e progetti opachi.

Il secondo passaggio è ancora più direttamente politico: la responsabilità politica non coincide con quella penale. Richiamando Borsellino, Frustaci ha ricordato che “non basta essere assolti” e che chi amministra la Cosa pubblica deve essere credibile. Naturalmente un’assoluzione resta un’assoluzione e nessuno può trasformarla surrettiziamente in una condanna morale. Il principio è diverso: per rappresentare le Istituzioni non dovrebbe bastare evitare il Codice penale, perché trasparenza, imparzialità, correttezza e credibilità richiedono standard più elevati.

È un richiamo che vale anche per la Sicilia e che, si ritiene, l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani), a livello nazionale e regionale, dovrebbe ascoltare e trasformare in un confronto concreto. La qualità della democrazia locale non si misura soltanto dal numero dei sindaci inquisiti, assolti o condannati, ma anche dalla capacità quotidiana delle amministrazioni di rendere comprensibili, verificabili e trasparenti le proprie decisioni.

Mafia e mafiosità non sono la stessa cosa

Quando parliamo di mafia occorre però evitare una confusione pericolosa. La mafia in senso penalmente rilevante ha requisiti precisi. L’articolo 416-bis del Codice penale disciplina le associazioni di tipo mafioso, anche straniere, caratterizzate dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalle condizioni di assoggettamento e omertà che ne derivano.

Non qualsiasi clientelismo, favoritismo, arroganza amministrativa, discriminazione, opacità, conflitto d’interessi o scambio politico costituisce quindi mafia. Chiamare mafioso ciò che giuridicamente non lo è indebolirebbe anziché rafforzare il contrasto alla mafia vera.

Esiste tuttavia un’altra dimensione, sociale e culturale, che potremmo definire di mafiosità: il modo di esercitare il potere attraverso relazioni personali, dipendenze, scambi, protezioni, silenzi, intimidazioni più o meno esplicite, opportunismi e appartenenze. È quel terreno sul quale il confine tra ciò che è penalmente illecito e ciò che è semplicemente eticamente o amministrativamente inaccettabile può diventare sottile.

È in questa dimensione che si colloca l’espressione “borghesia mafiosa”. Non è una fattispecie del Codice penale né può diventare un’etichetta da applicare indiscriminatamente. L’ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato l’ha utilizzata più volte per descrivere quell’area di poteri economici, professionali e politici che può convivere, dialogare o fare affari con sistemi mafiosi senza necessariamente indossare il volto tradizionale dell’organizzazione criminale. Nel 2025 ha nuovamente parlato di un vasto mondo della corruzione e della “borghesia mafiosa”, collegando il tema anche alla progressiva erosione dei sistemi di controllo. Sono valutazioni politiche dell’ex magistrato, oggi senatore, ma il concetto è assai più antico ed appartiene da decenni al dibattito sulla mafia.

È probabilmente questo il passaggio culturale più difficile: la mafia contemporanea può avere maggiore convenienza a mimetizzarsi nell’economia e nelle relazioni sociali anziché mostrare apertamente la propria forza militare. È precisamente ciò che Frustaci sembra voler riportare al centro dell’attenzione.

Quando l’anormalità diventa normalità

Da questa prospettiva può essere letta una parte della cosiddetta “politica mafiosa”, espressione che naturalmente non va interpretata come categoria giudiziaria. Può esistere una politica formalmente legale che, tuttavia, riproduce metodi basati su clientelismo, dipendenza, opportunismo, scambio di favori, occupazione degli spazi pubblici, marginalizzazione di chi non appartiene alla rete dominante e utilizzo personalistico delle istituzioni.

Quando questi comportamenti si consolidano, il problema non riguarda più soltanto una maggioranza, un sindaco o una singola amministrazione. Coinvolge la società: ordini professionali, associazioni economiche, organismi rappresentativi, categorie sociali, mondo dell’informazione e perfino i rapporti tra generazioni.

Non significa naturalmente sostenere che tutti questi ambienti siano mafiosi. Significa domandarsi quanto terreno sociale possa essere predisposto ad accettare il metodo della relazione personale al posto della regola uguale per tutti.

È qui che le parole di Frustaci assumono una particolare rilevanza: prosciugare la zona grigia significa impedire che ciò che dovrebbe provocare una reazione civile finisca lentamente per essere accettato come normale amministrazione delle cose.

Gratteri e il Co.Re.Co.: un allarme lanciato già nel 2016

Il tema dei controlli richiama inevitabilmente una riflessione che Nicola Gratteri formulò pubblicamente già il 22 dicembre 2016, durante la presentazione a Enna del libro Padrini e padroni, scritto con Antonio Nicaso.

Parlando della stagione delle riforme amministrative degli anni Novanta, Gratteri definì la riforma Bassanini un “grande, anche se involontario, favore alle mafie”, collegando il giudizio alla progressiva eliminazione del Co.Re.Co. (Comitato regionale di controllo). Il ragionamento utilizzava un esempio estremamente concreto: il sindaco sottoposto alla pressione del mafioso poteva un tempo replicare che, anche approvando la deliberazione richiesta, l’organo esterno di controllo avrebbe potuto bocciarla. Venuto meno quel filtro, secondo Gratteri, il sindaco si ritrovava più solo davanti alla pressione. La dichiarazione fu riportata allora da più testate ed è collegata anche al video della presentazione di Enna.

La ricostruzione storica, però, richiede una precisazione. Non fu una sola legge Bassanini a cancellare improvvisamente tutti i Co.Re.Co. italiani. La legge 59/1997 avviò un vastissimo conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali, applicando il principio di sussidiarietà (un ente pubblico o di livello superiore deve intervenire in aiuto dei cittadini o di un ente inferiore solo se questi non riescono a svolgere un compito da soli) e attribuendo tendenzialmente le funzioni all’Autorità territorialmente più vicina ai cittadini. Le riforme successive ridussero parallelamente i controlli preventivi.

Il nuovo assetto perseguiva obiettivi condivisibili: meno burocrazia, maggiore rapidità, autonomia degli amministratori e responsabilità diretta delle decisioni. Il problema, osservato a distanza di quasi 30 anni, è chiedersi se all’eliminazione dei vecchi controlli sia sempre corrisposta la costruzione di contrappesi altrettanto efficaci.

Il Titolo V: la riforma approvata dal centrosinistra e confermata dagli italiani

La svolta costituzionale arrivò nel 2001. Il Parlamento approvò definitivamente l’8 marzo la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, durante il Governo Amato II, sostenuto dal centrosinistra. Poiché nella seconda votazione non venne raggiunta la maggioranza dei 2 terzi, fu richiesto il referendum confermativo. Il testo venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 marzo.

Nel frattempo si svolsero le elezioni politiche e l’11 giugno si insediò il Governo Berlusconi II di centrodestra. Quando gli italiani furono chiamati alle urne il 7 ottobre, quindi, la maggioranza politica del Paese era già cambiata.

Il referendum confermò la riforma: 10.433.574 voti favorevoli, pari al 64,21% dei voti validi, contro 5.816.527 contrari, il 35,79%. Parteciparono 16.843.420 cittadini, pari al 34,05% degli aventi diritto. Nei referendum costituzionali confermativi non è richiesto il raggiungimento di un quorum. Fu il primo referendum costituzionale della storia repubblicana.

Tra le modifiche più profonde vi fu l’abrogazione dell’articolo 130 della Costituzione, che prevedeva l’organo regionale incaricato di esercitare, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti di Province, Comuni e altri Enti locali. L’articolo 9 della legge costituzionale 3/2001 lo eliminò espressamente insieme ad altre disposizioni del vecchio ordinamento regionale.

Più potere amministrativo vicino al cittadino

Il nuovo articolo 118 stabilì che le funzioni amministrative sono attribuite in via generale ai Comuni, salvo conferirle a Province, Città metropolitane, Regioni o Stato quando occorra assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L’articolo 119 rafforzò inoltre l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli Enti territoriali.

Sarebbe però storicamente inesatto attribuire tutto il decentramento al solo Titolo V. Il processo era già stato avviato dalla stagione Bassanini del 1997; la riforma costituzionale lo consolidò e ne modificò profondamente l’architettura istituzionale.

La conseguenza concreta fu che Regioni e autonomie locali acquisirono una capacità sempre maggiore di programmare servizi, opere, interventi e spese e quindi di decidere che cosa acquistare e quali esigenze pubbliche soddisfare.

Questo non significa affatto che Regioni e Comuni possano stabilire liberamente le regole degli appalti. La Corte costituzionale ha chiarito che le procedure di qualificazione e selezione degli operatori, gli affidamenti e i criteri di aggiudicazione appartengono prevalentemente alla “tutela della concorrenza”, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, oltre a dover rispettare il diritto europeo.

La distinzione è importante: l’Ente locale decide sempre più spesso che cosa realizzare o acquistare e utilizza le risorse attribuitegli, ma non può inventarsi le proprie regole di gara.

Rimane però inevitabile una conseguenza: aumentando i soggetti territoriali che programmano e spendono, aumentano anche i punti nei quali vengono assunte decisioni economicamente rilevanti.

L’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) considera proprio gli appalti un settore nel quale gli indicatori di rischio corruttivo assumono particolare rilievo. Nella relazione presentata al Parlamento nell’aprile 2026, riferita all’attività del 2025, l’Autorità ha inoltre richiamato l’esplosione numerica degli affidamenti diretti per servizi e forniture, arrivati al 95% delle acquisizioni, segnalando anche un forte addensamento degli affidamenti poco al di sotto delle soglie previste. Il dato non significa che gli affidamenti diretti siano illeciti: dimostra però quanto sia diventato importante disporre di trasparenza, professionalità e controlli efficaci.

In Sicilia la storia dei Co.Re.Co. fu ancora più complessa

In Sicilia il percorso presenta una particolarità che merita di essere ricordata. La legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 aveva previsto un Comitato regionale di controllo articolato in una sezione centrale con sede a Palermo e in sezioni provinciali nei rispettivi capoluoghi.

La loro composizione era più articolata di quanto possa essere rimasto nella memoria collettiva. Il presidente poteva essere scelto anche tra magistrati a riposo, mentre i componenti potevano provenire dall’avvocatura, dalla professione di commercialista, dalla dirigenza pubblica, dall’università e anche dalla magistratura o dall’Avvocatura dello Stato in quiescenza. Non erano quindi comitati composti soltanto da avvocati.

La vicenda siciliana precedette in parte il Titolo V. La legge regionale 17/1999 consentì alle sezioni centrale e provinciali allora in carica di proseguire sino al 31 dicembre 1999, nell’attesa di una riforma complessiva che non arrivò nei tempi previsti. Ne nacque una fase di forte incertezza giuridica, con pronunce amministrative non univoche sulla prosecuzione delle loro funzioni; nel 2002 la stessa Regione parlava ormai di sospensione dell’attività delle sezioni. La successiva abrogazione dell’articolo 130 della Costituzione chiuse comunque, sul piano nazionale, la stagione costituzionale del vecchio controllo preventivo.

Dunque, in Sicilia non sarebbe storicamente esatto sostenere che i Co.Re.Co. provinciali siano scomparsi esclusivamente per effetto del referendum del 2001: il processo era già cominciato. Il Titolo V completò però un cambiamento generale di paradigma, spostando il sistema dall’autonomia sottoposta a controllo preventivo verso un’autonomia molto più ampia accompagnata principalmente da responsabilità e controlli successivi.

Quel controllo che potevano attivare anche le minoranze

È forse l’aspetto più interessante guardando al presente. Il vecchio ordinamento siciliano consentiva già alle minoranze consiliari di provocare il controllo esterno.

Un quarto dei consiglieri poteva chiedere di sottoporre determinate deliberazioni al Co.Re.Co. Per gli atti delle Giunte riguardanti acquisti, alienazioni, appalti e contratti, contributi, indennità, compensi, rimborsi, esenzioni e assunzioni, la richiesta poteva essere presentata in forma scritta e motivata indicando le norme ritenute violate.

Ma c’era di più. I rappresentanti della minoranza potevano chiedere di essere ascoltati dall’organo di controllo e partecipare all’audizione per fornire chiarimenti sull’atto contestato. Il Co.Re.Co. verificava la conformità dell’atto alle norme vigenti e allo statuto dell’Ente, senza sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni sull’opportunità politica della scelta.

Si trattava, quindi, di un vero livello intermedio tra il Comune e la Magistratura.

Il consigliere che nutriva dubbi sulla legittimità di una decisione non era necessariamente costretto a trasformarli immediatamente in una causa. Esisteva un organismo territorialmente vicino che poteva svolgere un controllo amministrativo entro termini relativamente brevi.

Oggi al cittadino manca proprio quell’anello intermedio

Oggi naturalmente esistono numerosi strumenti di tutela. Il cittadino può chiedere l’accesso agli atti, utilizzare l’accesso civico, formulare segnalazioni e, secondo i casi, rivolgersi all’Anac, alla Prefettura, alla Corte dei conti o ad altre autorità competenti. I consiglieri comunali dispongono inoltre di poteri particolarmente ampi di accesso agli atti necessari all’espletamento del mandato.

Quello che non esiste più è però un organo generale e territorialmente vicino, esterno al Comune, al quale sottoporre con procedura semplice un dubbio di legittimità su una delibera, una determina o un altro provvedimento amministrativo.

Quando il cittadino vuole ottenere l’annullamento giudiziale di un atto, sempre che possieda la necessaria legittimazione e un interesse concreto, deve normalmente rivolgersi al giudice amministrativo. Ciò significa assistenza legale, spese e tempi propri di un procedimento giudiziario.

Non è la stessa cosa di poter bussare, direttamente o attraverso il proprio consigliere comunale, alla porta di un organismo pubblico di controllo.

Un nuovo Co.Re.Co., ma completamente diverso dal passato

Da qui potrebbe partire una proposta per la Sicilia: non restaurare il vecchio Co.Re.Co., ma costruirne uno nuovo.

Un organismo regionale con articolazioni territoriali, digitalizzato, rapido, tecnicamente qualificato e soprattutto indipendente dalla politica locale.

Si potrebbe studiare, con tutte le necessarie verifiche costituzionali e ordinamentali, una composizione nella quale operino a rotazione un magistrato e rappresentanti qualificati designati dalla Guardia di finanza, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, affiancati dalle indispensabili professionalità amministrative, giuridiche e contabili.

La legge siciliana del 1991 prevedeva già magistrati in quiescenza tra i possibili componenti e consentiva che anche il presidente provenisse dalla magistratura a riposo. La proposta non partirebbe quindi completamente dal nulla, anche se la presenza di magistrati in servizio o appartenenti alle Forze di polizia richiederebbe oggi una disciplina nuova e rigorosa su autorizzazioni, incompatibilità, indipendenza, rotazione e conflitti d’interesse.

Non si tratterebbe di dare alle Forze di polizia un potere politico, né di sostituire il Giudice. L’organismo dovrebbe occuparsi esclusivamente della legittimità degli atti, senza entrare nella convenienza o nell’indirizzo politico delle amministrazioni.

Potrebbe concentrarsi sugli atti più sensibili: appalti, affidamenti, acquisti, concessioni, alienazioni patrimoniali, contributi, incarichi, assunzioni e altri provvedimenti con rilevante contenuto economico.

Dal cittadino al controllo attraverso il consigliere

Anche il meccanismo di accesso potrebbe essere modernizzato.

Il vecchio sistema richiedeva normalmente un quarto dei consiglieri per provocare il controllo eventuale. Oggi potrebbe essere studiata una soluzione ancora più accessibile: consentire a un singolo consigliere comunale, di Maggioranza o di Opposizione, di presentare una segnalazione motivata all’organismo, eventualmente subordinandone l’esame a un rapido filtro preliminare di ammissibilità.

Si potrebbe perfino consentire al cittadino di trasmettere direttamente una segnalazione documentata, senza attribuirgli automaticamente il potere di bloccare un atto ma permettendo all’organismo di decidere, in presenza di elementi seri, se aprire una verifica.

È qui che il concetto di partecipazione alla Cosa pubblica assumerebbe un significato molto concreto.

Partecipare non significa soltanto votare ogni 5 anni. Significa poter leggere un atto, domandare perché sia stato adottato e, se emergono dubbi seri sulla sua legittimità, avere a disposizione una sede pubblica indipendente nella quale farli verificare senza essere costretti, come prima soluzione, a promuovere un giudizio.

Un sistema del genere potrebbe perfino proteggere l’amministratore onesto. Ed è proprio il ragionamento sviluppato da Gratteri: il sindaco sottoposto a una pressione potrebbe opporre l’esistenza di un controllo esterno che prescinde dalla sua volontà.

Non elimina corruzione, mafie o clientelismo. Ma rende più difficile trasformare una pressione privata in un atto pubblico.

Giustizia lenta e il ritorno della mediazione criminale

C’è poi un altro problema che non può essere separato da questo ragionamento: la durata della giustizia, soprattutto civile.

Sarebbe semplicistico sostenere che al Nord ogni causa venga decisa entro 12 mesi mentre al Sud occorrano sempre anni. I dati ufficiali mostrano forti differenze tra uffici, materie e territori, e il Ministero della Giustizia pubblica ormai indicatori aggiornati sede per sede. Nel 2025 il disposition time (tempo teorico necessario a definire i procedimenti pendenti mantenendo l’attuale capacità di definizione) nazionale era di circa 435 giorni nei Tribunali e 492 nelle Corti d’appello; considerando tutti i gradi possibili del giudizio civile, l’Istat ha calcolato 1.789 giorni. Il sistema è migliorato rispetto al 2019, ma resta ancora lontano dall’essere uniformemente rapido.

Il Ministero considera inoltre “a rischio Pinto”, cioè oltre la soglia di ragionevole durata prevista per l’eventuale indennizzo, i procedimenti civili che superano 3 anni in primo grado, 2 in appello e 1 in Cassazione.

Questa lentezza non produce soltanto un costo economico. Può creare sfiducia nello Stato.

E le indagini antimafia continuano a mostrare quanto sia pericoloso questo vuoto. Nel maggio 2026 i Carabinieri, riferendo di un’indagine sulla famiglia mafiosa di Corleone (Comune della provincia di Palermo), hanno ricostruito episodi nei quali anche cittadini si sarebbero rivolti al sodalizio per dirimere dispute private o ottenere l’autorizzazione all’acquisto di terreni.

Nel luglio 2026 la Direzione investigativa antimafia ha riferito, nell’ambito di un’indagine sul clan dei Casalesi, che appartenenti al sodalizio sarebbero intervenuti nella risoluzione di controversie tra privati su richiesta degli stessi interessati.

È qualcosa di enormemente significativo.

Quando il cittadino arriva a considerare più semplice chiedere l’intervento del potere criminale piuttosto che attendere la risposta dello Stato, la mafia conquista un potere ancora più pericoloso di quello economico: una forma abusiva di legittimazione sociale.

È quella che nella tradizione siciliana qualcuno chiamerebbe la ricerca della “sensalia”, della mediazione o protezione capace di appianare una controversia. Ed è uno dei segnali più gravi del fallimento dello Stato di diritto.

La trasparenza c’è, ma deve diventare realmente efficace

Un altro tassello riguarda la trasparenza amministrativa.

È opportuno correggere un riferimento spesso utilizzato impropriamente: non esiste una “legge 97/2016” sulla trasparenza. Il provvedimento è il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato profondamente il decreto legislativo 33/2013 e introdotto, tra l’altro, l’accesso civico generalizzato.

Il principio stabilito dal decreto 33/2013 è persino molto avanzato: la trasparenza viene definita come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, finalizzata a tutelare i diritti dei cittadini, promuoverne la partecipazione e favorire un controllo diffuso sull’esercizio delle funzioni istituzionali e sull’impiego delle risorse pubbliche.

Sulla carta è esattamente ciò che serve.

Il problema è l’effettività.

Se per ottenere un documento che dovrebbe essere accessibile occorrono solleciti, richieste di riesame, accessi civici reiterati o ricorsi, il principio della trasparenza perde gran parte della propria efficacia sostanziale.

Per questo potrebbe essere opportuno rivedere anche il sistema delle conseguenze per le omissioni, rendendole più rapide e realmente dissuasive, naturalmente distinguendo il semplice errore amministrativo dall’inadempimento persistente o deliberato.

La trasparenza non dovrebbe essere una concessione dell’amministratore al cittadino. È un diritto del cittadino e un obbligo di chi esercita il potere pubblico.

Diritti e doveri: la seconda riforma dovrebbe partire dalle scuole

Frustaci ha indicato anche l’altra faccia della legalità: l’educazione delle nuove generazioni.

In Italia l’educazione civica è già obbligatoria. La legge 92/2019 prevede almeno 33 ore annuali e indica tra le finalità proprio la conoscenza della Costituzione, delle istituzioni, delle regole, dei diritti e dei doveri.

La domanda può allora essere diversa: è sufficiente?

Si potrebbe pensare a uno studio progressivo di “Diritti e Doveri” sin dalle prime classi, adeguato naturalmente all’età degli studenti e poi sempre più strutturato, sino ad affidarne i contenuti propriamente giuridici a docenti dotati di specifica formazione in legge.

Non per trasformare gli studenti in giuristi, ma per insegnare concretamente che cosa sia un Comune, una delibera, una determina, un bilancio, un appalto, un diritto di accesso, un conflitto d’interesse, la corruzione, il voto di scambio, la responsabilità amministrativa e il funzionamento della Costituzione.

Un ragazzo che arriva all’età adulta conoscendo questi strumenti sarà meno vulnerabile davanti a chi gli propone come normale ciò che normale non è.

E potrebbe verificarsi anche un effetto inverso, altrettanto importante: i giovani potrebbero portare nelle famiglie e nella società adulta una maggiore conoscenza della legalità, costringendo anche noi adulti a confrontarci con regole che troppe volte vengono conosciute soltanto quando nasce un problema.

La Sicilia potrebbe diventare il laboratorio

La Sicilia possiede uno Statuto speciale e una competenza particolarmente significativa in materia di ordinamento degli Enti locali. Naturalmente ciò non significa che possa intervenire unilateralmente in materie riservate allo Stato né ricostruire senza limiti un sistema incompatibile con l’attuale Costituzione.

Può però aprire il confronto.

Potrebbe studiare un nuovo modello di controllo amministrativo indipendente, sollecitare le necessarie modifiche nazionali laddove occorrano, rafforzare i sistemi regionali di vigilanza, rendere più effettiva la trasparenza e promuovere una formazione civico-giuridica più avanzata.

Sarebbe perfino un modo per ribaltare un’immagine sedimentata da decenni: la Regione più simbolicamente associata alla mafia potrebbe proporsi come laboratorio europeo di partecipazione civica, controllo amministrativo e prevenzione delle infiltrazioni.

Non servirebbero proclami antimafia. Servirebbero procedure.

Dalla legalità dichiarata alla legalità verificabile

Le parole di Annamaria Frustaci arrivano probabilmente al punto essenziale.

La lotta alle mafie non comincia soltanto quando un magistrato contesta l’articolo 416-bis. Comincia molto prima, quando un Comune pubblica integralmente i propri atti, quando un appalto può essere controllato, quando un consigliere di minoranza ottiene i documenti che chiede, quando il cittadino non teme conseguenze per aver domandato spiegazioni, quando l’imprenditore non deve cercare protezioni, quando il funzionario può dire no e quando un sindaco dispone anche di un organismo esterno al quale demandare il controllo di una decisione sulla quale subisce pressioni.

La responsabilità penale rimane naturalmente materia dei Giudici. La qualità politica e amministrativa appartiene invece alla democrazia.

Ed è qui che torna il passaggio di Frustaci: non basta misurare chi amministra soltanto sulla base delle condanne. Bisogna pretendere credibilità, trasparenza e capacità di mantenere l’interesse pubblico separato dalle reti di convenienza.

Forse è arrivato il momento che Anci, Regione Siciliana, Assemblea regionale, Parlamento nazionale, sindaci e consiglieri comunali, aprano una discussione seria sulla parte di sistema che abbiamo progressivamente smantellato senza domandarci abbastanza che cosa avrebbe dovuto sostituirla.

Non per tornare indietro di 30 anni.

Ma per prendere dal vecchio Co.Re.Co. ciò che ancora oggi appare sorprendentemente moderno: un controllo esterno vicino al territorio, attivabile anche dalle minoranze e capace di verificare la legalità di un atto prima che l’unica strada rimasta al cittadino sia quella, ben più difficile e costosa, del tribunale.

Perché autonomia e decentramento sono conquiste democratiche soltanto se procedono insieme ai loro indispensabili contrappesi: trasparenza, controllo e partecipazione.

E forse è proprio qui che andrebbe cercata una delle risposte alla frase che ha aperto questa riflessione: se “la vera forza della mafia è fuori dalla mafia”, allora anche la forza per contrastarla deve stare fuori dalle sole Procure. Deve vivere quotidianamente nei Comuni, nelle scuole, negli uffici pubblici e soprattutto nella possibilità concreta dei cittadini di vedere, capire e controllare come viene amministrata la loro comunità.

Nell’immagine di copertina, Annamaria Frustaci durante un intervento pubblico; Nicola Gratteri, che nel 2016 richiamò l’attenzione sulla scomparsa dei Co.Re.Co.; Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana, dalla quale potrebbe partire un confronto sul rafforzamento dei controlli e della partecipazione dei cittadini.

Nota

Da tempo scrivo di questi argomenti. Ne ho parlato anche pubblicamente, sono intervenuto su un palco, ho partecipato a dibattiti e convegni e, ogni volta che ne ho avuto la possibilità, ho cercato di richiamare l’attenzione sui temi affrontati in questo articolo. La magistrata Annamaria Frustaci è riuscita a condensare il problema in una sola, incisiva frase: “La vera forza della mafia è fuori dalla mafia”.

Eppure, in tutti questi anni, non ho mai incontrato una forza politica che manifestasse un interesse concreto, convinto e continuativo per questo problema. È una constatazione che, a mio avviso, conferma come da troppo tempo una parte trasversale della politica italiana, e specialmente meridionale, sappia esprimersi con una retorica spesso anche raffinata sulla legalità e sulla lotta alla mafia, salvo poi mostrare, nei comportamenti, nelle scelte e nelle priorità, una sensibilità ben diversa da quella proclamata.

Incidere alla base del sistema politico attraverso un controllo efficace, snello e non costoso per il cittadino significherebbe produrre effetti a catena sull’intera piramide del potere. Una base amministrativa realmente controllabile e trasparente renderebbe inevitabilmente più democratici e responsabili anche i livelli superiori della politica, in qanto ridurrebbe gli spazi nei quali possono consolidarsi commistioni, dipendenze, scambi di favore e sistemi di consenso difficilmente verificabili.

In sostanza, un cittadino messo realmente nelle condizioni di controllare la base del potere finirebbe per rendere più controllabili anche il corpo e la testa della stessa piramide politica.