Magistrato onorario. Riconosciuti ferie, Tfr e risarcimento: il Consiglio di Stato ribalta la precedente sentenza

Determinante l’intervento della Corte di Giustizia Ue: equiparazione parziale ai Magistrati togati e condanna per abuso di contratti a termine

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto a una ex Giudice di pace ferie retribuite, trattamento di fine rapporto e risarcimento per abuso di contratti a termine. La decisione ribalta una precedente sentenza del Tar Lazio e si fonda sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Viene affermato il diritto a tutele previdenziali e assistenziali analoghe a quelle dei Magistrati togati. Il risarcimento è stato quantificato in 14 mensilità per la reiterazione illegittima dei rapporti. La pronuncia si inserisce nel quadro delle norme europee sul lavoro a tempo determinato.

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Una svolta rilevante nella disciplina dei Magistrati onorari*, arriva dalla sentenza n. 2716 del 2 aprile 2026 della Settima Sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso di una ex giudice di pace in servizio tra il 2002 e il 2019, riconoscendole una serie di diritti economici e previdenziali finora negati. La vicenda prende avvio con la pronuncia n. 15797 del Tar Lazio, che aveva respinto la richiesta della ricorrente di vedersi riconosciuto un rapporto di pubblico impiego con il Ministero della Giustizia. In quella sede, il giudice amministrativo aveva escluso l’equiparazione tra magistrati onorari e togati, evidenziando una differenza strutturale tra le due figure.

Il successivo giudizio d’appello ha invece ribaltato questa impostazione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare della sentenza del 7 aprile 2022 nella causa C-236/20. In tale pronuncia, la Corte europea ha chiarito che i Giudici di pace possono essere qualificati come lavoratori a tempo determinato, con conseguente applicazione delle tutele previste dall’ordinamento europeo.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato come la precedente decisione contenesse elementi contraddittori, riconoscendo da un lato la natura di lavoratore a termine e dall’altro negando le tutele connesse. Alla luce della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della clausola 4 dell’accordo sul lavoro a tempo parziale, l’esclusione da ferie retribuite e protezione previdenziale è stata ritenuta incompatibile con il diritto europeo.

Ne consegue il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite per l’intero periodo di servizio, compreso tra il 3 luglio 2002 e il 31 luglio 2019, con un parametro economico ancorato a quello dei Magistrati professionali, ossia i cosiddetti togati. A questo si aggiungono il TFR (Trattamento di Fine Rapporto, indennità economica corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro) e una tutela contributiva assimilabile a quella prevista per il personale di ruolo.

Un ulteriore profilo affrontato riguarda il risarcimento per la reiterazione illegittima dei contratti a termine. Il Collegio ha chiarito che la stabilizzazione prevista nel 2017 non incide sul diritto al risarcimento, soprattutto in assenza di domanda di conferma da parte dell’interessata. La tutela risarcitoria viene qualificata come autonoma rispetto alla stabilizzazione, configurandosi come sanzione per l’abuso del datore di lavoro pubblico.

La quantificazione del danno è stata effettuata in via equitativa, con il riconoscimento di 14 mensilità, tenendo conto della durata del servizio e della continuità delle prestazioni svolte. Tale criterio si inserisce nella giurisprudenza consolidata che mira a garantire un ristoro adeguato in caso di utilizzo improprio di rapporti a termine.

Sul piano normativo, la decisione si colloca in un contesto più ampio di progressivo adeguamento dell’ordinamento italiano ai principi europei in materia di lavoro. La disciplina dei Magistrati onorari, da tempo oggetto di dibattito anche dottrinale, è stata più volte criticata per la carenza di tutele rispetto ai magistrati di carriera.

Recenti commenti di giuristi italiani evidenziano come questa pronuncia possa rappresentare un precedente significativo, destinato a incidere su numerosi contenziosi analoghi. Il principio affermato rafforza infatti l’idea che, anche in assenza di un formale rapporto di pubblico impiego, l’attività svolta in modo continuativo e organizzato debba essere accompagnata da adeguate garanzie economiche e sociali. La decisione del Consiglio di Stato conferma dunque una linea interpretativa orientata alla tutela sostanziale del lavoratore, ponendo un limite all’utilizzo prolungato e reiterato di rapporti a termine nella pubblica amministrazione e aprendo a possibili ulteriori sviluppi giurisprudenziali.

Negli ultimi anni i Magistrati onorari* avevano proclamato numerosi scioperi e forme di protesta (tra cui astensioni collettive, sit-in e stati di agitazione) per ottenere il riconoscimento di diritti fondamentali come ferie pagate, indennità di malattia, contribuzione previdenziale e una maggiore stabilità dell’incarico, lamentando la prolungata inerzia dei Governi di fronte alle loro richieste. Queste mobilitazioni, che talvolta hanno incluso anche scioperi della fame, non vanno confuse con gli scioperi della Magistratura togata organizzati dall’ANM, poiché riguardano specificamente le criticità della giustizia “ausiliaria” e non le tematiche tipiche dei magistrati di carriera. Adesso l’importante riconoscimento è arrivato con questa sentenza n. 2716 , che ha sancito (almeno in parte) alcuni di questi diritti per i Giudici onorari, in particolare in materia di ferie retribuite, TFR e contributi, confermando le rivendicazioni di lunga data della categoria.

Nell’immagine di copertina uno sciopero a Palermo nel luglio 2021 di rivendicazione dei Magistrati onorari.

* Il Giudice onorario (o Magistrato onorario) è un Magistrato non di carriera che esercita funzioni giurisdizionali in modo temporaneo, generalmente per 3-4 anni, affiancando i Magistrati togati nei tribunali civili e penali per contribuire a smaltire l’arretrato. A differenza dei Giudici di ruolo, non viene selezionato tramite concorso pubblico nozionistico, ma attraverso procedure valutative basate su titoli ed esperienza professionale, gestite dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e dai Consigli Giudiziari (organi territoriali di autogoverno della Magistratura, istituiti presso ogni Corte d’Appello, che svolgono funzioni consultive e istruttorie in supporto al CSM, si occupano principalmente della valutazione professionale dei Magistrati, del parere sui trasferimenti e dell’organizzazione degli uffici giudiziari nel distretto).

Nel 2026, la selezione e la conferma di figure come Magistrati onorari: giudici onorari di tribunale (GOT), vice procuratori onorari e giudici onorari minorili (GOM), continuano a privilegiare l’anzianità e le competenze maturate come avvocati, notai, psicologi, accademici o in ambiti forensi, con analisi dell’autorelazione descrittiva delle esperienze, pubblicazioni e docenze. Una recente sentenza della Corte Costituzionale (30 dicembre 2025) ha dichiarato illegittimo il limite di soli 10 anni di anzianità forense come criterio preferenziale, rafforzando la valorizzazione dell’esperienza pregressa. Per il triennio 2026-2028 sono state bandite le procedure per la nomina e conferma dei Giudici onorari di pace e minorili, mentre il Decreto-Legge 19 febbraio 2026 n. 19 ha attivato la selezione di Magistrati ausiliari onorari, riservata in via straordinaria soprattutto a magistrati ordinari a riposo (fino a 75 anni) e ad avvocati con comprovata esperienza.

L’incarico non costituisce un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato e resta compatibile con altre attività professionali, salvo l’opzione per il regime di esclusività, che prevede compensi più elevati. Con la piena attuazione della Legge 15 aprile 2025 n. 51, i compensi sono stati rimodulati (fino a circa 58.840 euro annui lordi per gli esclusivisti e 25.000 euro per i non esclusivisti), con maggiore stabilità economica, tutele previdenziali, ferie e un orario definito, nell’ambito di un riordino che mira a chiarire status, incompatibilità e trattamento dei magistrati onorari.

I ruoli principali comprendono: il Giudice di pace (controversie civili di modesto valore, sinistri stradali, condomini, sanzioni amministrative);; il GOT (procedimenti monocratici civili e penali minori); e il GOM (tutela di minori in situazioni di rischio, spesso con competenze psicologiche o sociologiche). In sintesi, la magistratura onoraria rappresenta una forma di giustizia “ausiliaria” flessibile, centrata sull’esperienza pratica piuttosto che su un impiego esclusivo e a vita.