Sintesi
Dopo la disciplina adottata nel 2024 e l’insediamento della nuova amministrazione nel 2026, Giardini Naxos introduce nuove regole per la movida, con limiti agli orari di locali, attività danzanti, vendita di alcolici, diffusione musicale e gestione degli spazi esterni. Il provvedimento punta a ridurre rumori, assembramenti e disagi nelle aree abitate e turistiche, prevedendo chiusure differenziate tra giorni feriali e fine settimana. Sono previsti divieti per vendita e somministrazione di alcolici in alcune fasce orarie, restrizioni per minimarket e distributori automatici, obblighi di controllo per le discoteche e sanzioni economiche e accessorie in caso di violazioni ripetute. Il tema resta delicato perché intreccia vivibilità urbana, diritto al riposo, turismo, lavoro degli esercenti e proporzionalità delle misure.

Articolo
Il precedente documentale più vicino risale all’estate 2024, quando il Comune di Giardini Naxos aveva disciplinato orari, vendita di alcolici e limiti sonori con l’ordinanza sindacale n. 67 del 19 luglio, efficace dal 22 luglio. Quel provvedimento era stato adottato dopo segnalazioni dei residenti e dopo indicazioni emerse in sede prefettizia, con l’obiettivo di rendere compatibili intrattenimento, quiete pubblica, attività economiche e vivibilità nelle aree più frequentate. La nuova amministrazione guidata da Agatino Salvatore Bosco, insediatasi dopo le elezioni del 2026, interviene ora sulla stessa materia con un atto che aggiorna e rafforza la regolazione della movida della stagione estiva in corso.

La nuova ordinanza, secondo quanto reso noto dalle cronache locali, riguarda gli orari di apertura e chiusura delle attività, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, la musica, gli impianti sonori, la sicurezza davanti ai locali e il decoro degli spazi pubblici. La finalità dichiarata è quella di garantire una convivenza più equilibrata tra cittadini, turisti e operatori economici, contrastando situazioni che possono incidere sul riposo, sull’ordine della vita urbana e sulla qualità delle zone residenziali e ricettive.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pub (locali serali con somministrazione di bevande), comprese quelle presenti negli stabilimenti balneari e nei laboratori artigianali, la chiusura deve avvenire dal lunedì al giovedì entro le 2.30 e dal venerdì alla domenica entro le 3.30. Nel perimetro rientrano anche esercizi come kebab, cioè locali che vendono pietanze di tradizione mediorientale, yogurterie, rosticcerie, creperie, ossia attività specializzate in crêpes o crespelle, e forni.
Per le attività danzanti, le sale da ballo, le discoteche e le iniziative stagionali svolte su area demaniale o comunale, il provvedimento distingue tra cessazione della musica e chiusura complessiva dell’esercizio. Dal lunedì al giovedì l’attività danzante e musicale deve fermarsi alle 2 e il locale deve chiudere alle 2.30. Nel fine settimana, invece, musica e ballo possono proseguire fino alle 3, con chiusura alle 3.30. Sono possibili deroghe per notti particolari, come quella del 14 agosto, quella del 31 dicembre e il periodo di carnevale.
Un capitolo centrale riguarda il rumore. Nelle ore pomeridiane, dalle 13 alle 19, non possono essere utilizzati impianti sonori fissi o mobili, salvo sistemi di filodiffusione a bassissima potenza con altoparlanti di diametro non superiore a 4 pollici. In questo caso gli operatori devono munirsi di una certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica, cioè da un professionista abilitato a verificare le caratteristiche dell’impianto e la compatibilità con i limiti previsti.
L’ordinanza vieta anche l’installazione di impianti sonori sulle pareti esterne degli immobili. Per i locali che svolgono intrattenimento musicale o danzante stagionale su aree demaniali o comunali marittime, gli impianti devono essere orientati verso il mare e non verso abitazioni, alberghi, strutture turistiche o immobili residenziali. La scelta punta a limitare l’impatto acustico sulle zone abitate, senza cancellare del tutto la possibilità di organizzare intrattenimento nelle aree costiere.
Sul fronte degli alcolici, il divieto di vendita e somministrazione scatta dalle 2 fino alla chiusura prevista delle attività, inclusi i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di pubblica sicurezza. Dalle 21.30 la vendita da asporto deve avvenire tramite “sbicchieramento”, cioè versando la bevanda in un bicchiere monouso e non consegnandola in bottiglia o altro contenitore potenzialmente pericoloso o dispersivo per il decoro urbano.
Regole più restrittive sono previste per gli esercizi di vicinato, compresi minimarket, negozi tradizionali e supermercati. Dopo le 21.30 è vietata la vendita di bevande superalcoliche, mentre dopo le 24 è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. I distributori automatici h24 (attivi 24 ore su 24) devono disattivare la distribuzione di bevande alcoliche dalle 21.30 alle 7.
I gestori delle discoteche devono dotarsi di un sistema di conteggio dei clienti presenti all’interno, così da evitare il superamento del limite massimo di affollamento autorizzato. Devono inoltre assicurare ordine e sicurezza anche nelle aree antistanti, impiegando personale qualificato per agevolare il deflusso degli avventori e segnalare rapidamente alle forze dell’ordine episodi di violenza, degrado o turbativa dell’ordine pubblico.
Il provvedimento interviene anche su pulizia e decoro. I titolari degli esercizi pubblici e commerciali devono collocare contenitori per la raccolta differenziata e mantenere pulite le aree davanti e vicino ai locali, in collaborazione con l’Amministrazione. Si tratta di un obbligo che collega la disciplina della movida non solo al rumore e agli orari, ma anche alla gestione dei rifiuti, alla cura degli spazi comuni e all’immagine turistica della località.
Le sanzioni amministrative previste ammontano a 300 euro. A queste si aggiungono misure accessorie in caso di violazioni ripetute: dopo 2 violazioni accertate nel corso dell’anno può scattare la sospensione dell’autorizzazione o della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) per 3 giorni; dopo 3 violazioni la sospensione può salire a 7 giorni; oltre 3 violazioni si può arrivare alla revoca dell’autorizzazione o all’annullamento della segnalazione. Per l’inquinamento acustico restano ferme le sanzioni previste dalla legge n. 447 del 1995, cioè la legge quadro nazionale sul rumore.
Il fondamento normativo principale è l’articolo 50 del TUEL (Testo unico degli Enti locali), che consente al sindaco di intervenire, in determinate condizioni, anche sugli orari di vendita, asporto e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche quando vi siano esigenze di tutela della vivibilità urbana, del riposo dei residenti e del decoro. Rileva anche la disciplina sull’inquinamento acustico, insieme alle norme in materia di pubblica sicurezza, esercizi pubblici e titoli autorizzativi.
La giurisprudenza amministrativa recente invita però i Comuni a usare questi strumenti con attenzione. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8864 del 6 novembre 2024, ha chiarito che le ordinanze legate alla vivibilità urbana devono essere distinte da quelle adottate per ragioni di sicurezza pubblica e che non possono diventare scorciatoie per applicare sanzioni già previste dall’ordinamento, salvo la dimostrazione concreta di un pericolo non fronteggiabile con gli strumenti ordinari.
Il Comune di Giardini Naxos ha trasmesso subito alla stampa di rispettiva prossimità l’ordinanza del sindaco Agatino Salvatore Bosco sulla movida, ma dopo 2 giorni l’atto non risulta ancora pubblicato sul sito istituzionale o nell’Albo Pretorio online. La diffusione ai giornali può servire a informare rapidamente cittadini e operatori, ma non sostituisce la pubblicazione ufficiale, perché la pubblicità legale degli atti passa dal sito dell’ente e dall’Albo Pretorio online. In Sicilia non risulta una deroga che consenta ai Comuni di limitarsi alla comunicazione alla stampa, anzi la disciplina regionale è più specifica: gli Enti locali devono pubblicare sul proprio sito, entro 7 giorni dalla loro emanazione, anche le ordinanze, le determinazioni sindacali e dirigenziali e gli atti deliberativi, nel rispetto della tutela della privacy. Per le delibere di Giunta e consiglio rese immediatamente esecutive il termine è di 3 giorni lavorativi dall’approvazione, con una previsione regionale particolarmente severa in caso di mancato rispetto dei termini.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









