Messina, il Tar respinge i ricorsi. Basile resta sindaco. Il precedente di Barcellona sulle liste senza firme

Basile e Scolaro restano in carica. Per Messina si attendono le motivazioni. Al centro delle controversie l’estensione dell’esenzione a più liste dello stesso movimento

Sintesi

Il Tar di Catania ha respinto il ricorso di Salvatore Bucceri e Sebastiano Dibilio contro le amministrative di Messina. Le notizie pubblicate oggi riferiscono anche il rigetto dell’altra impugnazione, presentata da Michele Laghezza e Giuseppe Currò. Federico Basile resta sindaco.

A Barcellona Pozzo di Gotto il tribunale aveva già lasciato in piedi l’elezione di Melangela Scolaro, con una pronuncia in parte di rigetto e in parte di inammissibilità. Sulle firme, i Giudici hanno ritenuto che la legge regionale non stabilisca un limite numerico alle liste beneficiarie dell’esenzione. La richiesta di annullamento non è stata accolta.

Le due vicende hanno un punto comune, ma non sono identiche. A Messina sono stati contestati anche gli atti che hanno consentito il voto anticipato, a Barcellona alcuni risultati dello scrutinio. Per conoscere le ragioni del rigetto messinese occorre attendere le motivazioni. Il dispositivo comunica l’esito, senza spiegarne ancora il percorso.

Articolo

Messina, il ricorso respinto e gli amministratori in carica

Oggi, 21 ottobre 2026, è stato reso noto il rigetto del ricorso di Salvatore Bucceri e Sebastiano Dibilio contro le elezioni comunali di Messina del 24 e 25 maggio. Bucceri (candidato al Consiglio comunale nella lista Rinascita Messina, collegata al candidato sindaco Gaetano Sciacca) e Dibilio (cittadino ricorrente) sono stati assistiti dagli avvocati Paolo Starvaggi e Angelo Giorgianni. La decisione della quinta sezione del Tar (Tribunale amministrativo regionale, che giudica la legittimità degli atti amministrativi), sede di Catania, mantiene efficaci gli atti impugnati.

Il dispositivo ha disposto anche la compensazione delle spese, senza porre quindi a carico dei ricorrenti il rimborso delle spese delle altre parti. Le motivazioni risultano ancora attese. Per questo non è possibile affermare che il collegio abbia seguito, punto per punto, il ragionamento già adottato per Barcellona.

Fonti di stampa riferiscono inoltre il rigetto del secondo ricorso, promosso da Michele Laghezza e Giuseppe Currò (cittadini ricorrenti), assistiti dagli avvocati Roberto Materia e Giuseppe Losi. Anche per questo procedimento vengono indicate spese compensate e motivazioni ancora da depositare.

Non soltanto firme, contestato anche il voto anticipato

L’impugnazione di Bucceri e Dibilio riguardava un insieme più ampio di atti elettorali. Comprendeva la proclamazione degli eletti e i provvedimenti attraverso i quali Messina era stata inserita nella consultazione di maggio, tra cui la deliberazione del governo regionale siciliano, il decreto assessoriale del 23 marzo e la convocazione dei comizi elettorali.

La contestazione investiva anche i tempi delle dimissioni di Federico Basile (sindaco di Messina, sostenuto da Sud chiama Nord). Secondo i ricorrenti, la successione delle dimissioni e degli atti regionali non avrebbe consentito il rinnovo del Comune in quella tornata. La richiesta di annullamento è stata respinta, ma soltanto le motivazioni permetteranno di conoscere la risposta giuridica del tribunale a questo specifico punto.

La legge consente l’esenzione, il problema è quanto si estende

La raccolta delle firme serve normalmente a dimostrare che una lista abbia un sostegno iniziale tra gli elettori. La disciplina siciliana prevede però un’esenzione per determinate forze politiche già rappresentate nelle istituzioni regionali.

Il riferimento è l’articolo 7, comma 3, della legge regionale 7 del 1992, sostituito dalla legge regionale 35 del 1997. Non devono raccogliere le sottoscrizioni degli elettori i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo all’Ars, oppure che abbiano ottenuto almeno un seggio nell’ultima elezione regionale. La disposizione contempla anche il contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. Rimangono la presentazione e la firma autenticata del rappresentante regionale o dei suoi delegati.

Il dubbio era questo: Sud chiama Nord poteva evitare la raccolta delle firme soltanto per la propria lista oppure anche per altre liste con nomi e simboli diversi, purché riconducibili al movimento? Non si contestava quindi il diritto di Sud chiama Nord (movimento politico fondato dal deputato regionale Cateno De Luca) a presentarsi senza raccogliere le firme degli elettori. Si contestava la possibilità di estendere questa esenzione a più liste, affiancando al loro simbolo quello del movimento. È questa la questione già ricostruita da Mediterranea24 e poi esaminata dal tribunale.

Barcellona, perché il Tar ha respinto la contestazione sulle firme

A Barcellona Pozzo di Gotto (Comune sul versante tirrenico della Città metropolitana di Messina), il dispositivo è stato reso noto il 2 ottobre e le motivazioni il 12 ottobre. Il procedimento ha lasciato in carica Melangela Scolaro (sindaca sostenuta da Sud chiama Nord), eletta a maggio. Il ricorso principale è stato in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto.

Secondo la ricostruzione delle motivazioni pubblicata da La Sicilia (quotidiano regionale), la legge non contiene un limite numerico espresso alle liste esentate. Il tribunale ha quindi escluso che si possa introdurre attraverso l’interpretazione il vincolo di una sola lista per ciascuna forza politica. I ricorrenti sostenevano invece che l’esenzione fosse una deroga da applicare restrittivamente. La controversia barcellonese riguardava, su questo punto, 3 liste.

Per il Tar, più liste possono essere presentate senza raccogliere le firme se sono riconducibili al partito che ha diritto all’esenzione. Sostenere lo stesso candidato sindaco, però, non basta: una lista civica non ottiene automaticamente questo vantaggio soltanto perché è alleata di Sud chiama Nord. La lista deve essere presentata come riconducibile al movimento, con il suo contrassegno e l’autorizzazione del rappresentante regionale o di un suo delegato. Essere alleati e presentare una lista del movimento sono quindi due cose diverse. Nel caso di Barcellona, i Giudici non hanno accolto la contestazione e le liste sono rimaste valide.

I voti contestati erano un’altra parte del processo

A Barcellona il contenzioso comprendeva anche lo scrutinio e la verbalizzazione dei risultati. Scolaro aveva ottenuto 9.676 voti, pari al 40,45%, contro i 9.528 di Nicola Maria Barbera (candidato sindaco del centrodestra). La differenza era di 148 voti e il risultato della vincitrice superava di poco la soglia del 40% necessaria per l’elezione al primo turno.

Alcune contestazioni non sono state esaminate in quanto mancavano i passaggi richiesti dalla legge. Secondo le ricostruzioni delle motivazioni, i ricorrenti avevano contestato alcuni dati riportati nei verbali elettorali, senza però avviare la “querela di falso” (la procedura necessaria, in quel caso, per mettere in discussione quanto attestato nel documento ufficiale). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e i Giudici non hanno potuto esaminare se i dati.

Le firme hanno una funzione democratica

L’esistenza di un’esenzione non rende inutile la raccolta delle firme. La sentenza 3 del 2025 della Corte costituzionale, richiamando anche la pronuncia 48 del 2021, ribadisce che le sottoscrizioni servono a evitare candidature prive di un minimo di seguito e a tutelare la serietà della competizione.

Questo principio generale non decide, da solo, il caso di Messina o quello di Barcellona. La pronuncia del 2025 riguardava un’altra questione, relativa alla possibilità di sottoscrivere digitalmente le liste per persone con gravi impedimenti fisici. Offre un riferimento sulla funzione delle firme, senza sostituire l’esame della specifica esenzione siciliana.

Gli esiti di primo grado e i passaggi da verificare

Basile e Scolaro restano in carica, ma una pronuncia di primo grado non va presentata automaticamente come definitiva. Resta possibile l’impugnazione davanti al Cga (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, giudice d’appello delle decisioni dei Tar dell’Isola). Per Barcellona l’intenzione di appellare era stata riferita già dopo il dispositivo. Un annuncio, tuttavia, non dimostra da solo che l’appello sia stato depositato.

Mediterranea24 aveva già ricostruito l’origine della controversia sulle firme, distinguendo i primi procedimenti anteriori al voto dai ricorsi successivi alla proclamazione. Aveva poi richiamato l’esito di Barcellona e l’udienza messinese del 20 ottobre.