Sintesi
Dopo anni di orientamento favorevole all’Amministrazione finanziaria, che considerava l’autorizzazione alle indagini bancarie un atto interno e non sempre decisivo per la validità dell’accertamento, la Corte costituzionale aveva già ritenuto legittimo il potere del Fisco di acquisire dati dagli istituti di credito, purché il contribuente potesse difendersi. Il quadro è mutato con la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026, con cui la Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo) ha ricondotto l’accesso ai conti correnti nell’ambito della vita privata tutelata dall’articolo 8 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), rilevando carenze italiane sulla qualità della legge, sui limiti del potere istruttorio e sui rimedi effettivi. Il 5 febbraio 2026 la Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 2510, ha riaperto il confronto tra le parti alla luce della pronuncia europea. Il 27 aprile 2026, con l’ordinanza n. 11368, ha valorizzato la necessità che l’autorizzazione sia nel fascicolo e sia conoscibile. Il 15 giugno 2026, con le ordinanze n. 19956 e n. 19960, la Sezione tributaria ha poi fissato il principio più netto: l’autorizzazione resta un atto preparatorio e organizzativo, ma diventa il titolo dell’ingerenza nei dati bancari, deve precedere l’accesso e deve contenere elementi minimi verificabili anche ex post (a posteriori). Nel caso ad esempio di una società sportiva siciliana, la Cassazione ha rafforzato il diritto a conoscere le indagini bancarie. Se, su specifica contestazione del contribuente, l’autorizzazione manca, non è idonea, non è allegata o non è resa conoscibile nei suoi contenuti essenziali, le risultanze bancarie sono inutilizzabili e l’avviso di accertamento è invalido nella parte fondata su quei dati. La novità può incidere anche su accertamenti passati ancora pendenti, ma non opera d’ufficio: il contribuente deve sollevare il vizio nei tempi e nei modi del processo. Le norme interne restano gli articoli 32 del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) n. 600/1973 e 51 del DPR n. 633/1972, lette oggi insieme agli articoli 7, 8, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali UE (Unione europea), agli articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies della legge n. 212/2000, come modificata dal D.lgs. (decreto legislativo) n. 219/2023, e ai principi di legalità, proporzionalità e controllo effettivo. I primi commenti specialistici italiani parlano di svolta garantista, perché il Fisco può controllare, ma non può trasformare l’indagine bancaria in una ricerca generica e indiscriminata di dati.

Articolo
Per lungo tempo gli accertamenti fiscali basati sui conti correnti hanno seguito una linea sostanzialmente favorevole all’Amministrazione finanziaria. L’autorizzazione necessaria per acquisire dati bancari era spesso considerata un atto interno, preparatorio e organizzativo, utile nei rapporti tra uffici ma non sempre decisivo per la difesa del contribuente. In questa impostazione, la mancata allegazione dell’autorizzazione o la sua irregolarità non comportavano automaticamente l’annullamento dell’avviso di accertamento, salvo casi estremi e salvo la prova di un concreto pregiudizio.

Il punto di partenza resta il potere del Fisco di svolgere controlli bancari. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 260 del 2000, aveva ritenuto non fondate le questioni relative alla possibilità degli uffici di richiedere agli istituti di credito copia dei conti intrattenuti con i contribuenti. La Consulta non aveva negato la rilevanza del segreto bancario, ma aveva collocato la materia dentro la discrezionalità del legislatore e dentro il dovere di concorrere alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva. In quel quadro, il contribuente poteva difendersi fornendo documenti, dati, notizie e chiarimenti per dimostrare che le risultanze dei conti non erano in contrasto con le dichiarazioni o non riguardavano operazioni imponibili.

Negli anni successivi, però, la giurisprudenza europea ha spostato l’attenzione dal solo interesse fiscale al bilanciamento tra potere istruttorio, riservatezza e tutela giurisdizionale effettiva. La Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo) ha affermato in più occasioni che le informazioni fiscali e bancarie rientrano nella vita privata, anche quando riguardano attività professionali o imprenditoriali. In questo percorso rientrano, tra le altre, le decisioni Samoylova c. Russia, L.B. c. Ungheria, Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portogallo e Sommer c. Germania, nelle quali reddito, patrimonio, domicilio, conti correnti e dati finanziari sono stati trattati come informazioni personali meritevoli di protezione.
La svolta più vicina al sistema italiano è arrivata l’8 gennaio 2026 con la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia. Strasburgo ha ritenuto che l’accesso dell’Amministrazione finanziaria italiana ai dati bancari dei contribuenti costituisca un’ingerenza nella vita privata. La Corte non ha escluso la legittimità dei controlli fiscali, ma ha censurato la mancanza di una qualità della legge sufficiente, cioè di regole chiare, limiti prevedibili, garanzie procedurali e rimedi effettivi contro possibili arbitri. Il problema non è quindi se il Fisco possa controllare i conti, ma come debba farlo.
Il 5 febbraio 2026 la Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 2510, ha preso atto del nuovo scenario sovranazionale e ha rimesso la causa a una nuova udienza pubblica, così da consentire alle parti e al Pubblico ministero di discutere l’impatto della pronuncia europea. Il caso riguardava un accertamento per l’anno d’imposta 2009, fondato su indagini finanziarie e su versamenti ritenuti non giustificati. Già in quella fase emergeva il nodo centrale: se un accesso così invasivo ai conti correnti possa reggersi su un’autorizzazione interna, non motivata o comunque non controllabile dal contribuente e dal giudice.
Il 27 aprile 2026, con l’ordinanza n. 11368, la Cassazione ha compiuto un ulteriore passaggio. In una controversia relativa a una società sportiva dilettantistica siciliana al centro di accertamenti fiscali per gli anni 2007-2010 e assistita dall’avvocato cassazionista Alessandro Dagnino fondatore dello studio legale Lexia con sede anche a Palermo, la Sezione tributaria ha sottolineato che l’autorizzazione della Guardia di finanza alle indagini bancarie non può essere trattata come un semplice adempimento amministrativo privo di effetti esterni. Per verificare se l’indagine sia stata svolta nei limiti temporali e secondo gli scopi fissati dall’autorità competente, il contribuente deve poter conoscere quel titolo autorizzativo.
Il punto più avanzato è arrivato il 15 giugno 2026 con le ordinanze n. 19956 e n. 19960. La Corte ha chiarito che l’autorizzazione alle indagini bancarie resta un atto preparatorio e organizzativo, ma, quando consente l’accesso a dati protetti, diventa anche il titolo dell’ingerenza nella sfera privata del contribuente. Per questa ragione deve esistere prima della richiesta alla banca o all’intermediario finanziario e deve essere verificabile nel suo contenuto essenziale.
La verifica non richiede necessariamente una motivazione analitica come quella di un atto impositivo, ma impone un contenuto minimo. Devono essere controllabili la data, i presupposti, l’oggetto, i limiti soggettivi e oggettivi dell’indagine, il periodo interessato e il collegamento tra l’autorizzazione e la concreta attività istruttoria. Una formula generica o una semplice menzione nell’avviso di accertamento non bastano se il contribuente contesta in modo specifico il vizio.
La conseguenza indicata dalla Cassazione è rilevante. Se l’autorizzazione manca, è successiva all’accesso, è inidonea o non viene allegata né resa conoscibile almeno nei suoi elementi essenziali, la documentazione bancaria acquisita diventa inutilizzabile. L’avviso di accertamento non cade sempre e comunque nella sua interezza, ma è invalido nella parte in cui la pretesa fiscale si fonda su quei dati. Il Giudice dovrà quindi verificare se l’atto possa reggersi su elementi autonomi diversi dalle risultanze bancarie o se, invece, venga meno la base principale dell’accertamento.
Questa impostazione incide anche sul passato. Le ordinanze riguardano annualità datate, come il 2005 e il 2006, e mostrano che il nuovo inquadramento può essere applicato ai giudizi ancora pendenti. Tuttavia non si tratta di una nullità rilevabile d’ufficio. L’invalidità deve essere dedotta dal contribuente con una contestazione tempestiva e specifica. In assenza di iniziativa della parte, il giudice non può sostituirsi automaticamente alla difesa.
Il collegamento con la riforma dello Statuto del contribuente è diretto. Il D.lgs. n. 219/2023, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, ha modificato la legge n. 212/2000 introducendo una disciplina più ordinata dei vizi degli atti tributari. L’articolo 7-bis prevede l’annullabilità per violazione di legge, comprese le norme su competenza, procedimento, partecipazione del contribuente e validità degli atti, ma stabilisce che i motivi devono essere dedotti con il ricorso introduttivo e non sono rilevabili d’ufficio. L’articolo 7-ter disciplina la nullità. L’articolo 7-quater riguarda le irregolarità. L’articolo 7-quinquies stabilisce che non sono utilizzabili gli elementi di prova acquisiti oltre i termini o in violazione di legge.
In questo nuovo equilibrio, gli articoli 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR n. 633/1972 non vengono cancellati né svuotati. Continuano a consentire l’acquisizione di dati, notizie e documenti presso banche e intermediari finanziari, previa autorizzazione dell’autorità competente. Ma tali norme devono essere lette alla luce dell’articolo 8 CEDU, degli articoli 7, 8, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali UE e della giurisprudenza della CGUE (Corte di giustizia dell’Unione europea), che richiede proporzionalità, pertinenza prevedibile delle informazioni richieste e controllo effettivo.
Il principio che emerge non è un divieto di indagine, ma un divieto di indagine opaca. La lotta all’evasione fiscale resta una finalità di interesse generale, ma non giustifica poteri indeterminati o ricerche a strascico, cioè fishing expedition (ricerca generica e indiscriminata di dati). L’Amministrazione può acquisire informazioni bancarie, ma deve farlo entro un perimetro riconoscibile e controllabile, senza trasformare il conto corrente in un archivio liberamente esplorabile.
I primi commenti italiani hanno letto le ordinanze come una svolta garantista. Nelle analisi di settore pubblicate da testate specializzate e quotidiani economico-giuridici, il punto comune è che la Cassazione non nega i controlli, ma chiede trasparenza. L’autorizzazione non può restare un atto invisibile se su di essa si fonda l’ingresso nei dati finanziari del contribuente. Per gli uffici fiscali significa maggiore attenzione nella formazione, conservazione e ostensione del titolo autorizzativo. Per il contribuente significa la necessità di controllare subito l’avviso, chiedere l’accesso agli atti quando occorre e contestare tempestivamente la mancanza o l’inadeguatezza dell’autorizzazione.
Il messaggio finale è chiaro: il Fisco può verificare, ma deve farlo con regole leggibili. I dati bancari sono dati personali e, anche quando servono a contrastare l’evasione, non possono essere usati se sono stati raccolti comprimendo diritti fondamentali senza garanzie effettive. La nuova linea della Cassazione porta gli accertamenti bancari fuori dalla logica dell’atto interno non controllabile e li colloca nel terreno della legalità, della proporzionalità e della tutela giurisdizionale.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.






