False residenze a Forza d’Agrò (ME): il Riesame annulla le misure cautelari mentre l’indagine resta aperta

Il Riesame revoca le misure cautelari e ridimensiona l’ipotesi associativa sulle presunte false residenze a Forza d’Agrò, mentre l’inchiesta resta aperta

Sintesi

La vicenda delle presunte residenze non reali nel Comune di Forza d’Agrò, borgo medievale ubicato su un promontorio del mare Ionio in provincia di Messina, nasce dalle anomalie emerse tra fine 2023 e aprile 2024, quando furono presentate 96 richieste di cambio di residenza in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, vinte dal sindaco uscente Bruno Miliadò con 347 voti contro i 317 della sfidante Carmela Gentile, con uno scarto di 30 preferenze. Nel marzo 2024 la Procura della Repubblica di Messina, tramite i Carabinieri della Compagnia di Taormina, avviò gli accertamenti, ipotizzando 59 istanze mendaci riferite a immobili inesistenti, disabitati, inutilizzati o riconducibili a strutture ricettive. Secondo l’accusa, il sistema avrebbe avuto lo scopo di alterare il corpo elettorale mediante falsità materiali e ideologiche in atti pubblici, dentro un presunto accordo stabile riconducibile all’articolo 416 del codice penale, cioè l’associazione per delinquere. Dopo gli interrogatori preventivi svolti a metà marzo 2026, introdotti dalla legge 114/2024, detta Riforma Nordio, la GIP (Giudice per le indagini preliminari) Ornella Pastore dispose il 1 aprile 2026 gli arresti domiciliari per il sindaco, Emanuele Giuseppe Di Cara, Carmela Bartolone e Carmelo La Rocca, oltre al divieto di dimora per Joseph Pippo Bondì. Nello stesso giorno la Prefettura dispose la sospensione degli eletti coinvolti in applicazione del D.Lgs. 235/2012, noto come Legge Severino. Il 23 aprile 2026 il Tribunale del Riesame accolse le impugnazioni difensive, revocando tutte le misure personali. Le motivazioni adesso rese note hanno escluso, sul piano cautelare, la presenza di un patto criminoso stabile, il cosiddetto pactum sceleris (accordo criminale), e hanno parlato di quadro indiziario lacunoso, pur senza chiudere il procedimento penale, che prosegue nella sede propria. Sullo sfondo restano il tema della regolarità anagrafica, disciplinata dal D.P.R. 223/1989 (decreto del Presidente della Repubblica sul regolamento anagrafico), quello della revisione delle liste elettorali e quello dei limiti delle misure cautelari, che non equivalgono a condanna né ad assoluzione definitiva. L’inchiesta resta aperta, ma il Riesame ha già ridimensionato il caso.

Articolo

La storia giudiziaria sulle presunte residenze fittizie a Forza d’Agrò, un piccolo comune prospicente la costa ionica messinese su un promontorio a circa 400 metri di altezza famoso per essere un borgo medievale con vista delle Calbrie, Etna e Taormina, prende forma prima del voto amministrativo dell’8 e 9 giugno 2024, quando il piccolo centro messinese registrò un numero di domande anagrafiche giudicato anomalo dagli investigatori. Tra fine 2023 e aprile 2024 furono presentate 96 istanze di trasferimento, una quantità ritenuta rilevante rispetto alla dimensione demografica del paese e alla vicinanza della consultazione elettorale. La riconferma del primo cittadino uscente avvenne con un margine molto contenuto, pari a 30 voti, circostanza che contribuì a rendere più delicata la verifica sul possibile peso delle nuove iscrizioni nelle liste elettorali.

Gli accertamenti furono avviati nel marzo 2024 dalla Procura della Repubblica di Messina, con attività delegate ai Carabinieri della Compagnia di Taormina. L’ipotesi investigativa riguardava un presunto meccanismo di alterazione del corpo elettorale attraverso dichiarazioni di dimora abituale non corrispondenti alla realtà. Secondo la ricostruzione accusatoria, 59 richieste sarebbero state mendaci perché collegate a immobili inesistenti, non abitati, in disuso o a camere di strutture alberghiere. Il sospetto era che tali pratiche avessero consentito a soggetti non stabilmente residenti di ottenere l’iscrizione anagrafica e, di conseguenza, il diritto di voto nel paese.

La contestazione più grave era quella di associazione per delinquere, prevista dall’articolo 416 c.p. (codice penale), che richiede un accordo stabile tra almeno 3 persone per commettere una serie non occasionale di reati. A questa ipotesi si aggiungevano le accuse di falsità materiale e ideologica in atti pubblici, riferite alla formazione o all’attestazione di verbali e controlli anagrafici ritenuti non veritieri. La figura del P.U. (pubblico ufficiale) assumeva rilievo perché le verifiche sulla dimora abituale, quando svolte da soggetti incaricati, incidono sulla validità dell’atto amministrativo e sulla sua fede pubblica.

Nel quadro delineato dagli inquirenti comparivano amministratori locali, componenti della Maggioranza consiliare e appartenenti alla Polizia Locale. La tesi accusatoria attribuiva ad alcuni di loro un ruolo nella gestione delle pratiche, nell’omissione dei controlli o nella redazione di attestazioni considerate non genuine. Oltre ai 5 destinatari delle misure cautelari personali, risultavano coinvolti altri 67 soggetti, perlopiù coincidenti con i richiedenti delle residenze finite sotto esame. È però necessario distinguere il piano delle indagini da quello dell’accertamento definitivo: l’iscrizione nel registro degli indagati e l’applicazione di una misura cautelare non costituiscono condanna.

Un passaggio procedurale decisivo si è collocato a metà marzo 2026, quando si sono svolti gli interrogatori preventivi davanti alla GIP. Questo istituto, rafforzato dalla legge 114/2024, chiamata Riforma Nordio, impone in diversi casi che la persona sottoposta a indagini sia sentita prima dell’eventuale applicazione della misura, così da permettere al giudice di valutare anche le ragioni difensive. Alcuni indagati hanno fornito chiarimenti, altri hanno esercitato il diritto al silenzio, facoltà pienamente riconosciuta dall’ordinamento e non interpretabile come ammissione di responsabilità.

Il 1 aprile 2026 la Giudice ha comunque disposto le misure cautelari. In un unico provvedimento sono stati applicati gli arresti domiciliari al sindaco, al capogruppo di Maggioranza, all’ispettrice capo della Polizia Locale e all’ausiliario del traffico, mentre per un consigliere comunale è stato stabilito il divieto di dimora nel territorio dell’Ente. La misura cautelare personale serve a fronteggiare esigenze specifiche, come il pericolo di fuga, l’inquinamento probatorio o la reiterazione del reato, ma non anticipa il giudizio di colpevolezza.

A seguito dell’ordinanza, la Prefettura di Messina ha dichiarato la sospensione dalle cariche pubbliche per gli eletti coinvolti, richiamando il D.Lgs. 235/2012, noto come Legge Severino. Tale disciplina regola incandidabilità, ineleggibilità, decadenza e sospensione degli amministratori pubblici in presenza di determinate condizioni giudiziarie. In questo caso l’effetto amministrativo era collegato alla misura restrittiva, con conseguenze immediate sull’esercizio delle funzioni istituzionali.

La svolta è arrivata il 23 aprile 2026, quando il Tribunale del Riesame, composto dal collegio presieduto da Maria Vermiglio con Letteria Silipigni e Antonino Aliberti, ha accolto le richieste dei difensori Tommaso Autru Ryolo, Francesco Gazzara, Bonaventura Candido, Corrado Rizzo, Fabio Di Cara, Massimo Brigandì e Renzo Briguglio. Sono stati così revocati gli arresti domiciliari e il divieto di dimora, con il ritorno in libertà degli indagati raggiunti dai provvedimenti cautelari. La decisione ha inciso soltanto sul piano delle misure personali, lasciando impregiudicato il prosieguo dell’inchiesta.

Le motivazioni, depositate adesso, hanno segnato un ridimensionamento dell’impianto cautelare. I Giudici hanno escluso, allo stato degli atti, la presenza di un pactum sceleris (patto criminale), cioè di un accordo illecito stabile tra amministratori e accertatori. Secondo il Collegio, la scelta di alcuni operatori di rivolgersi alle Forze dell’ordine per denunciare anomalie nella gestione delle pratiche appariva difficilmente compatibile con l’esistenza di un programma comune. Anche il fatto che le presunte false residenze riguardassero soggetti collegati a entrambe le aree politiche è stato valorizzato come elemento non coerente con una struttura associativa orientata esclusivamente alla rielezione di una parte.

Il Riesame ha inoltre ritenuto carente la prova, in sede cautelare, di una struttura organizzativa anche minima, stabile e destinata a commettere una serie indeterminata di falsi. Per alcuni indagati sono stati eliminati numerosi capi di falso, mentre per altri è stata evidenziata l’assoluta lacunosità del quadro indiziario. In sostanza, il Collegio non ha negato che il fenomeno delle iscrizioni anagrafiche ravvicinate al voto meritasse attenzione, ma ha ritenuto non sufficientemente dimostrata, ai fini delle misure restrittive, la trasformazione di quelle condotte in un’associazione criminale. Il commento più netto è arrivato dalla difesa di Bondì, che ha definito il provvedimento motivo di soddisfazione e, insieme, di amarezza per il clamore prodotto dalla misura cautelare prima della valutazione del Riesame. La riflessione si inserisce nel dibattito nazionale sulle cautele personali, soprattutto dopo la Riforma Nordio, che ha rafforzato il contraddittorio anticipato e posto maggiore attenzione al rapporto tra esigenze investigative, tutela della libertà personale e impatto pubblico delle ordinanze.

Sul piano normativo restano centrali il D.P.R. 223/1989, che disciplina l’anagrafe della popolazione residente, il D.P.R. 223/1967, che riguarda l’elettorato attivo e la tenuta delle liste elettorali, l’articolo 416 c.p. sull’associazione per delinquere, le norme sui falsi in atto pubblico e il c.p.p. (codice di procedura penale) sulle misure cautelari e sul riesame. La giurisprudenza consolidata richiede, per configurare l’associazione, non un semplice concorso in singoli episodi, ma un vincolo tendenzialmente stabile, un programma criminoso non limitato a un fatto isolato e un’organizzazione, anche rudimentale, idonea a perseguire il progetto illecito. È proprio su questi requisiti che la decisione del Riesame ha inciso, smontando l’ipotesi cautelare dell’associazione, senza però trasformarsi in una sentenza assolutoria definitiva. La partita giudiziaria non è chiusa, ma il passaggio davanti al Riesame ha già modificato in modo rilevante il peso processuale della vicenda.

Nota

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.