Taormina: gravi indizi. Restano in carcere i 2 giovani fermati. Una breve riflessione finale

Il GIP ha convalidato il fermo dopo la corsa contro i giovani fuori dall’Ipanema di Taormina. Nel frattempo il Comune ha disposto la chiusura nel locale della discoteca

Sintesi

La vicenda nasce nella notte tra l’1 e il 2 giugno 2026, all’esterno della discoteca Ipanema di Taormina, dove una lite tra giovani sarebbe degenerata nella corsa di un’Audi A4 Avant contro un gruppo di ragazzi fermi lungo la strada. Dal 2 giugno il video è circolato sui social network e ha spinto la Polizia di Stato e la Procura di Messina ad avviare verifiche, anche perché inizialmente non risultavano denunce o segnalazioni formali. Il 3 giugno il sindaco Cateno De Luca ha diffuso le immagini, parlando di “tentato omicidio”, riferendo il trasferimento della targa alle autorità e chiedendo più controlli fuori dai locali. Il 4 giugno la Polizia di Stato ha eseguito il fermo disposto dal PM Fabrizio Monaco nei confronti di Vincenzo Patera, 24 anni, e Manuel Abate, 25 anni, entrambi messinesi, indiziati di tentato omicidio aggravato. Il 5 giugno il GIP Salvatore Pugliese ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo non credibile la versione difensiva e parlando, secondo quanto riportato dagli atti, di azione criminale reiterata con modalità ostinate e mirate. Intanto rimane al momento non autorizzata a operare la discoteca. Sul piano giuridico, la qualificazione più corretta è tentato omicidio plurimo aggravato, perché l’articolo 589-bis del c.p. (codice penale) riguarda l’omicidio stradale o nautico colposo, mentre qui la Procura ipotizza una condotta volontaria valutata alla luce degli articoli 56 e 575 del c.p. e dell’articolo 384 del c.p.p. (codice di procedura penale). Resta ferma la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Articolo

La notte tra l’1 e il 2 giugno 2026, davanti alla discoteca Ipanema di Taormina, una lite tra 1 gruppo di giovani provenienti dal Catanese e alcuni ragazzi messinesi sarebbe sfociata in un episodio che gli investigatori hanno subito ritenuto di gravità estrema. Nel video poi circolato in rete si vede una station wagon di grossa cilindrata, identificata dalle fonti come un’Audi A4 Avant, compiere manovre improvvise e dirigersi a forte velocità verso alcuni pedoni presenti lungo la sede stradale, travolgendone alcuni e poi allontanandosi. La Polizia di Stato ha precisato che l’indagine è partita proprio dalla diffusione del filmato su siti e social network (reti sociali), anche per verificare che non si trattasse di fake news (notizie false), dato che nell’immediatezza non risultavano denunce o segnalazioni formali alle forze dell’ordine o alla Procura.

Il 3 giugno 2026 il caso è diventato pubblico anche per l’intervento del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che ha pubblicato le immagini e ha definito l’episodio un “tentato omicidio”. De Luca ha riferito che 2 testimoni avevano preso la targa dell’auto, che il dato era stato consegnato al Commissariato di polizia e che 1 ragazzo, visitato e poi dimesso dal pronto soccorso, aveva riportato un sospetto trauma cranico. Lo stesso sindaco ha poi collegato la vicenda al tema della sicurezza esterna ai locali, sostenendo che le attività di intrattenimento possano essere in regola all’interno, ma che il problema riguardi anche ciò che accade fuori, nelle aree di uscita e nelle strade adiacenti.

Sempre il 3 giugno, in un’intervista al Corriere della Sera, De Luca ha parlato di “strage sfiorata”, ha spiegato di avere ricevuto il video da un genitore e ha detto di essere rimasto colpito sia come sindaco sia come padre, aggiungendo che la figlia era uscita da poco dallo stesso locale. Il primo cittadino ha poi chiesto un confronto con il Governo nazionale, coinvolgendo anche l’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), per valutare un modello di vigilanza più esteso nelle aree della movida (vita notturna), dove spesso le tensioni nascono o proseguono fuori dagli spazi interni dei locali.

Il 4 giugno 2026 la Polizia di Stato ha eseguito il decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Messina nei confronti di Vincenzo Patera, 24 anni, e Manuel Abate, 25 anni, entrambi messinesi, indiziati del delitto di tentato omicidio aggravato ai danni di 2 giovani. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Messina e dal Commissariato di P.S. (pubblica sicurezza) di Taormina, sotto il coordinamento della Procura peloritana. Secondo la ricostruzione investigativa, dopo la lite alcuni giovani sarebbero saliti sull’auto con l’intento, ritenuto dagli inquirenti, di travolgere altri ragazzi, provocando lesioni a 2 persone.

Nella fase iniziale delle indagini è emerso anche un elemento definito delicato dalla Procura: una “diffusa reticenza”. Per questo gli investigatori hanno invitato chiunque avesse video, fotografie o informazioni utili a rivolgersi alla Procura della Repubblica di Messina o alla Polizia di Stato, così da completare la ricostruzione dei fatti. È 1 passaggio significativo perché, al di là della circolazione del video, gli inquirenti hanno sottolineato la necessità di testimonianze dirette, dati verificabili e immagini originali, evitando che la ricostruzione resti affidata solo alla viralità della rete internet.

Il 5 giugno 2026 i 2 fermati sono comparsi davanti al GIP Salvatore Pugliese, alla presenza del PM Fabrizio Monaco e dei difensori Salvatore Silvestro, Giovanni Caroè e Tommaso Calderone. Secondo quanto riportato dalle cronache giudiziarie, Abate avrebbe ammesso di essere stato alla guida dell’Audi e avrebbe sostenuto di avere agito per difendere l’amico, mentre Patera avrebbe dichiarato di essersi allontanato a piedi. I 2 avrebbero inoltre riferito di essere stati aggrediti da oltre 10 persone dopo essersi avvicinati a una ragazza che ritenevano in difficoltà, mostrando graffi e tumefazioni come segni della rissa. Il GIP non ha però ritenuto attendibile questa versione, convalidando il fermo e disponendo la custodia cautelare in carcere.

Nell’ordinanza, il Giudice avrebbe valorizzato le immagini di videosorveglianza, le dichiarazioni delle persone offese e le testimonianze raccolte. Patera sarebbe stato ritenuto inattendibile perché avrebbe detto di essere arrivato a Taormina solo con Abate, mentre le telecamere al casello avrebbero ripreso almeno 3 soggetti a bordo, e perché la sua versione sulla fuga a piedi sarebbe stata smentita da testimoni che avrebbero indicato la presenza di 3 o 4 persone nell’auto durante le manovre. Sempre secondo l’ordinanza, nessuno avrebbe confermato il racconto della presunta discussione con una ragazza poi degenerata in un pestaggio immotivato.

Il punto centrale dell’ordinanza è la qualificazione della condotta. Il GIP avrebbe scritto che non si sarebbe trattato di un singolo investimento accidentale né di una manovra colposa dovuta all’alta velocità, ma di un’azione reiterata, mirata e ostinata. La ricostruzione giudiziaria descrive 3 momenti: un primo passaggio dell’Audi lungo la strada nazionale mentre zigzagava verso giovani a piedi; un’inversione di marcia con nuovo puntamento verso specifici soggetti; e un ulteriore inversione conclusa con l’investimento di un ragazzo, seguito dalla fuga verso Catania. Le lesioni indicate sarebbero state un trauma cranico minore con trauma contusivo a mano destra e polso sinistro, giudicati guaribili in 7 giorni, e 1 frattura del 5° metacarpo, giudicata guaribile in 30 giorni.

L’articolo 589-bis del c.p. disciplina l’omicidio stradale o nautico quando la morte è cagionata “per colpa” con violazione delle norme sulla circolazione stradale o della navigazione, mentre l’ipotesi contestata nel caso di Taormina riguarda una condotta ritenuta volontaria, perciò ricondotta al tentato omicidio plurimo aggravato. Il tentativo è regolato dall’articolo 56 del c.p., che riguarda atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto quando l’azione non si compie o l’evento non si verifica, mentre l’omicidio volontario è previsto dall’articolo 575 del c.p., punito con la reclusione non inferiore a 21 anni.

Il fermo disposto dal PM trova il suo riferimento nell’articolo 384 del c.p.p., che consente il fermo anche fuori dalla flagranza quando vi siano gravi indizi e specifici elementi che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga, per delitti puniti con pene di particolare gravità. La successiva decisione del GIP rientra invece nel controllo giurisdizionale sulla legittimità del fermo e sulla necessità della misura cautelare, che nel caso concreto è stata individuata nella custodia in carcere. Resta però essenziale distinguere il piano cautelare dal giudizio di colpevolezza, perché l’articolo 27 della Costituzione stabilisce che l’imputato non è considerato colpevole fino a condanna definitiva.

La giurisprudenza conferma che un’automobile può diventare, in determinati casi, uno strumento idoneo a integrare il tentato omicidio. La Cassazione penale, sezione 1, con sentenza n. 23191 del 14 giugno 2022, ha affermato che l’investimento stradale può sostanziare il tentativo di omicidio quando l’azione risulti orientata a cagionare la morte, sia obiettivamente idonea a provocare l’evento e sia diretta in modo non equivoco verso quel risultato. In altre parole, non basta la velocità del mezzo: contano la dinamica complessiva, l’eventuale lite precedente, la traiettoria, le inversioni, la ripetizione della manovra e la scelta di puntare persone o gruppi in modo riconoscibile.

Sul piano delle norme più recenti, la legge n. 41 del 23 marzo 2016 ha introdotto nel codice penale l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali, mentre la disciplina è stata poi aggiornata anche con l’estensione all’ambito nautico. La legge n. 177 del 25 novembre 2024, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ha invece modificato il Codice della strada su guida in stato di ebbrezza, stupefacenti, uso del cellulare, neopatentati, autovelox, monopattini e tutela di ciclisti, ma non cambia il punto giuridico decisivo in questa vicenda: quando l’auto è usata volontariamente come mezzo di aggressione, l’indagine non resta nel solo perimetro della colpa stradale e può spostarsi sul terreno dei delitti dolosi contro la vita.

Nel frattmepo, il Comune di Taormina ha disposto la chiusura dell’attività di discoteca dopo verifiche amministrative dalle quali sarebbe emersa la mancanza dei necessari titoli abilitativi, in particolare delle autorizzazioni richieste per ospitare serate danzanti. Il provvedimento è arrivato all’indomani della grave rissa avvenuta all’esterno del locale, culminata nel tentato investimento di alcuni ragazzi da parte di un’automobile, episodio denunciato pubblicamente dal sindaco Cateno De Luca, che ha sollecitato ulteriori controlli.

Una riflessione finale

La riflessione finale riguarda anche la formazione civica. È vero che dal 2019 l’educazione civica è tornata come insegnamento trasversale e che il D.M. n. 183 del 7 settembre 2024 ha adottato nuove linee guida, in vigore dall’anno scolastico 2024/2025, con traguardi e obiettivi nazionali per tutti i gradi di istruzione. Tuttavia, in una Nazone moderna, complessa, occidentale e democratica, fondata sul rispetto delle norme, come è sostanzialmente quella itlaiana, casi come quello di Taormina mostrano quanto resti urgente trasformare la conoscenza di diritti, doveri, conoscenza generale della giurisprudenza, responsabilità penale, civile e conseguenze concrete delle condotte violente, in una cultura quotidiana, capace di parlare innanzitutto ai giovani ma anche implicitamente agli adulti, prima che una lite, una emulazione o un gesto di rabbia diventino materia da Procura, carcere e processo. Sarebbe ora che la trasversale Politica e Istituzioni ne prendano consapevolezza.