Sintesi
Il ritorno di Vladimiro Crisafulli, detto “Mirello”, nella competizione a sindaco per il Comune di Enna riaccende il confronto interno al Partito Democratico tra autonomia locale e linea nazionale. La candidatura, sostenuta da esponenti territoriali, si sviluppa in un quadro civico senza simbolo ufficiale del partito, generando tensioni con la segreteria regionale. La vicenda si inserisce in una lunga carriera politica caratterizzata da incarichi istituzionali, risultati elettorali significativi e controversie giudiziarie concluse tra archiviazioni, prescrizioni e assoluzioni. Le recenti dichiarazioni dei dirigenti democratici evidenziano una strategia di rinnovamento che si scontra con il radicamento storico dell’ex parlamentare. Il contesto normativo e giurisprudenziale conferma l’assenza di impedimenti formali alla candidatura, mentre resta centrale il tema politico della rappresentanza e dell’identità del partito nei territori.

Articolo
A Enna si riapre una stagione politica segnata da contrapposizioni e ridefinizioni strategiche con il ritorno sulla scena di Vladimiro Crisafulli, noto come “Mirello”, figura storica del centrosinistra locale nato il 28 dicembre 1950. Dopo circa 10 anni dedicati prevalentemente alla gestione del Fondo Proserpina, struttura collegata all’università romena “Dunarea de Jos”* (Danubio Inferiore), l’ex parlamentare decide di candidarsi alla carica di sindaco, incidendo sugli equilibri interni al campo progressista.

La sua discesa in campo viene accompagnata da una narrazione che lui stesso ridimensiona sul piano polemico, definendo “una favola” le discussioni relative al mancato utilizzo del simbolo del Partito Democratico (PD). Secondo Crisafulli, non vi sarebbe alcuna comunicazione ufficiale che impedisca l’uso del contrassegno e richiama le regole interne del partito, sostenendo che le sezioni territoriali mantengano autonomia nelle scelte simboliche. Sul piano tecnico, sottolinea inoltre che nelle elezioni comunali siciliane il candidato sindaco non è associato direttamente a un simbolo, ma sostenuto da liste collegate.

A sostegno della candidatura si collocano esponenti locali e regionali, tra cui Giuseppe Seminara, Fabio Venezia e Stefania Marino, indicati anche come possibili assessori in caso di vittoria, a conferma di un’impostazione operativa orientata alla realizzazione concreta di programmi amministrativi. Tuttavia, la linea espressa dalla segreteria regionale del PD, guidata da Anthony Barbagallo, appare differente: viene chiarito che le candidature a Enna si collocano all’interno di percorsi civici, senza coinvolgere ufficialmente nome e simbolo del partito. Una posizione rafforzata da fonti interne che parlano di una preferenza per soluzioni alternative, coerenti con un processo di rinnovamento politico in atto.
Il confronto evidenzia una frattura tra centro e periferia del partito, tra esigenza di continuità radicata e volontà di cambiamento strutturale. In questo quadro, la candidatura di Crisafulli assume una valenza che va oltre il piano locale, diventando un caso emblematico di tensione tra leadership storiche e nuove linee politiche.
La storia politica di Crisafulli si sviluppa in ordine cronologico a partire dal 1985 come consigliere provinciale per il PCI (Partito Comunista Italiano), proseguendo con l’elezione all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) nelle legislature XI (1991-1996) e XII (1996-2001) con il PDS (Partito Democratico della Sinistra), e nella XIII (2001-2006) con i DS (Democratici di Sinistra), periodo nel quale ricopre anche il ruolo di vicepresidente dell’Assemblea. Tra il 1998 e il 2000 assume l’incarico di assessore regionale nella giunta Capodicasa. Nel 2006 viene eletto alla Camera dei deputati con l’Ulivo, mentre nel 2008 approda al Senato della Repubblica con il PD. Nel 2010 vince le primarie del partito per la candidatura a sindaco di Enna con il 61,9%, ma ritira la propria corsa pochi giorni dopo. Nel 2013 ottiene oltre 6000 preferenze alle primarie parlamentari, ma la candidatura viene annullata dal comitato dei garanti per ragioni legate alla tutela dell’immagine del partito. Nel 2015 torna a candidarsi come sindaco, vincendo le primarie del centrosinistra ma correndo senza simbolo PD, sostenuto da una coalizione civica comprendente “Enna Democratica”, “Torre – Giovani Democratici” e “Sicilia Democratica”, con un’alleanza che include anche il NCD (Nuovo Centrodestra). Ottiene il 41,89% al primo turno e accede al ballottaggio, dove viene sconfitto da Maurizio Dipietro con il 47,9% contro il 51,9%.
Sul piano giudiziario, la sua posizione risulta articolata ma definita da esiti diversificati: nel 202 un procedimento relativo a rapporti indiretti con l’avvocato Raffaele Bevilacqua, successivamente condannato per mafia, si conclude con archiviazione, in quanto la Magistratura accerta l’assenza di consapevolezza del ruolo criminale al momento dei fatti; nel 2010 viene rinviato a giudizio per concorso in abuso d’ufficio in relazione a lavori su una strada, procedimento che si estingue per prescrizione nel 2014; nel 2024 ottiene un’assoluzione per un ulteriore caso di abuso d’ufficio legato alla Fondazione Proserpina e a un protocollo del 2014 con Regione e ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) per l’istituzione di un corso di Medicina presso l’ospedale Umberto I.
Nel complesso, la vicenda di Crisafulli evidenzia un intreccio tra esperienza politica consolidata, dinamiche interne ai partiti e sviluppi giudiziari ormai definiti, offrendo un quadro complesso in cui la dimensione locale si intreccia con quella regionale e nazionale. Dal punto di vista normativo, la sua candidatura non incontrerebbe ostacoli giuridici, in quanto le vicende giudiziarie non determinano condizioni di incandidabilità ai sensi della legislazione vigente, inclusa la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 235 del 2012 (cosiddetta “Legge Severino”, normativa su incandidabilità e decadenza*). Resta quindi una questione eminentemente politica, legata alla legittimazione interna e alla coerenza strategica del partito.
Le dichiarazioni più recenti confermano una contrapposizione tra chi interpreta la candidatura come espressione di radicamento territoriale e chi la considera non in linea con il percorso di rinnovamento. In assenza di un chiarimento definitivo, la competizione elettorale ennese si configura come un banco di prova per gli assetti futuri del centrosinistra siciliano.
Nell’immagine di copertina, sul lato destro, il Municipio di Enna che ha sede all’interno del Palazzo Senatorio, un edificio storico che ospita anche il Teatro Garibaldi costruito nel XIX secolo all’interno della struttura comunale, divenendo un esempio di integrazione tra funzioni amministrative e culturali nel centro storico della città.
* Il Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012 (breve sintesi), noto come Legge Severino (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi), nasce dalla delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (la “Legge Severino” anticorruzione, promossa dall’allora Guardasigilli Paola Severino). Il Consiglio dei Ministri lo approva il 6 dicembre 2012; viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013 ed entra in vigore il 19 gennaio 2013. Il testo, reperibile integralmente sul portale Normattiva.it e nella versione ufficiale della GU, non ha subito modifiche sostanziali successive: ricerche aggiornate al 2026 confermano la sua vigenza immutata, senza interventi normativi diretti di abrogazione o revisione.
La norma rappresenta uno dei pilastri della legislazione anticorruzione italiana, attuando la delega della legge 190/2012 per uniformare e rafforzare le regole di incandidabilità e decadenza dalle cariche pubbliche in conseguenza di condanne definitive per delitti non colposi. Approvato dal Governo Monti alla fine del 2012 e pubblicato all’inizio del 2013, il Testo unico ha introdotto meccanismi automatici e trasparenti – incandidabilità per sei anni (prorogabili) per reati gravi contro la PA e sospensione cautelare anche in presenza di sentenze non definitive per taluni illeciti – al fine di tutelare l’onorabilità e il buon andamento delle istituzioni, in linea con gli artt. 51 e 97 della Costituzione. La Corte Costituzionale lo ha ripetutamente vagliato e confermato costituzionale (sentenze 236/2015, 276/2016, 36/2019 e 35/2021), escludendo violazioni di principio di irretroattività penale e di proporzionalità, e riconoscendo al legislatore un ampio margine di apprezzamento nella disciplina dell’elettorato passivo. A dieci anni dall’entrata in vigore, nel 2022-2025, la norma è rimasta invariata nonostante dibattiti dottrinali e politici; la stessa promotrice, Paola Severino, in dichiarazioni del dicembre 2025 ha ammesso la legittimità di eventuali modifiche mirate (soprattutto sulla sospensione per sindaci), senza tuttavia proporre abrogazioni. Oggi il D.Lgs. 235/2012 continua a operare come strumento preventivo di legalità, applicato uniformemente a tutte le cariche elettive e di Governo, con dichiarazioni sostitutive obbligatorie e verifiche amministrative, senza che leggi successive o pronunce giurisprudenziali ne abbiano intaccato il nucleo essenziale.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.



