Telecamere private e rifiuti: la Cassazione chiarisce i limiti nei condomini

La Corte di Cassazione interviene su due questioni sempre più frequenti nella vita condominiale italiana: l’installazione di telecamere private e le sanzioni per il conferimento irregolare dei rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza 9570/2026, ha precisato che un condomino può installare telecamere nella propria abitazione per finalità personali e di sicurezza senza necessità di autorizzazione assembleare, purché l’angolo visuale non riprenda spazi comuni del condominio. I Giudici hanno confermato la rimozione o il diverso orientamento di alcune videocamere che inquadravano aree condivise e beni comuni, ritenendo applicabile la normativa sulla privacy prevista dal Regolamento UE (Unione Europea) 2016/679 e dal Codice della privacy. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che il trattamento dei dati personali deve rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione delle finalità. In una distinta vicenda relativa ai rifiuti, viene invece esclusa la responsabilità automatica del condominio per il conferimento errato effettuato da ignoti, poiché la legge 689/1981 stabilisce il principio della responsabilità personale e individua in modo tassativo i soggetti obbligati in solido. Secondo i Giudici il condominio, quale semplice utilizzatore del mastello per la raccolta dei rifiuti, non può essere assimilato ai soggetti indicati dalla normativa e quindi non può essere sanzionato in assenza dell’individuazione dell’autore materiale della violazione.

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La Corte di Cassazione è intervenuta su due questioni che negli ultimi anni hanno generato un numero crescente di contenziosi all’interno dei condomìni italiani: l’uso delle telecamere private e la responsabilità per il conferimento irregolare dei rifiuti urbani. Attraverso la sentenza 9570/2026 la Suprema Corte ha chiarito che il condomino che installa un impianto di videosorveglianza nella propria abitazione per esigenze di sicurezza e tutela personale non è obbligato a ottenere il consenso dell’assemblea condominiale, a condizione però che l’angolo di ripresa non coinvolga spazi comuni o proprietà altrui.

La vicenda giudiziaria nasce dalla decisione di due proprietari di collocare alcune telecamere all’interno del proprio appartamento e un ulteriore dispositivo sulla parete posta davanti ai box auto. Proprio quest’ultima telecamera, secondo le contestazioni avanzate dagli altri residenti dello stabile, riprendeva anche aree e beni appartenenti al condominio. I condomini contrari avevano quindi avviato un’azione giudiziaria sostenendo che l’impianto violasse il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Nei precedenti gradi di giudizio i Magistrati avevano già considerato illegittima la collocazione dell’impianto ordinando la rimozione delle telecamere oppure il loro diverso orientamento. La Corte di Cassazione ha confermato tale interpretazione chiarendo che l’elemento decisivo è rappresentato dall’angolo di visuale del sistema di ripresa. Secondo i Giudici, infatti, anche la semplice ripresa visiva di parti comuni del condominio può integrare un trattamento di dati personali disciplinato dall’articolo 4 del Regolamento UE (Unione Europea) 2016/679, noto anche come GDPR (General Data Protection Regulation, cioè Regolamento generale sulla protezione dei dati).

La Suprema Corte ha ricordato che il trattamento dei dati deve rispettare i principi fondamentali indicati dall’articolo 5 del regolamento europeo, cioè liceità, correttezza, trasparenza e limitazione delle finalità. In pratica il sistema di videosorveglianza installato dal singolo proprietario deve essere limitato esclusivamente agli spazi appartenenti alla proprietà privata evitando qualsiasi forma di controllo, anche occasionale o senza registrazione, delle aree condominiali condivise. Per i Giudici la tutela della sicurezza individuale non può quindi comprimere il diritto alla privacy degli altri residenti.

La pronuncia della Cassazione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che distingue nettamente gli impianti installati dal singolo condomino da quelli deliberati dal condominio. Nel primo caso il proprietario può agire autonomamente soltanto entro i limiti della propria sfera privata. Nel secondo caso, invece, l’installazione di videocamere nelle aree comuni richiede la preventiva approvazione assembleare con le maggioranze previste dall’articolo 1122-ter del Codice civile introdotto dalla riforma del condominio del 2012.

Parallelamente la Cassazione ha affrontato un’altra questione molto diffusa nei centri urbani italiani relativa alle sanzioni amministrative per il conferimento scorretto dei rifiuti. In questo caso i Giudici hanno escluso che il condominio possa essere automaticamente ritenuto responsabile quando non sia possibile identificare materialmente l’autore dell’illecito. La decisione si fonda sull’articolo 3 della legge 689/1981 che stabilisce il principio della responsabilità personale nelle violazioni amministrative.

Secondo la normativa possono essere chiamati a rispondere in solido soltanto determinati soggetti espressamente indicati dalla legge, come il proprietario, l’usufruttuario oppure il titolare di un diritto personale di godimento sull’immobile, salvo che dimostrino un utilizzo del bene avvenuto contro la propria volontà. Il condominio, invece, viene considerato un semplice utilizzatore del mastello destinato alla raccolta dei rifiuti e quindi non rientra tra i soggetti previsti dall’articolo 6 della legge 689/1981. Per questo motivo la responsabilità solidale del condominio viene ritenuta illegittima in assenza dell’individuazione concreta dell’autore della violazione ambientale.

Le due pronunce confermano così il crescente equilibrio ricercato dalla giurisprudenza italiana tra sicurezza privata, tutela della riservatezza e responsabilità individuale. Da una parte viene riconosciuto il diritto dei cittadini a proteggere la propria abitazione attraverso strumenti tecnologici di controllo. Dall’altra viene ribadita la necessità di evitare invasioni della sfera privata altrui e di impedire responsabilità automatiche prive di accertamento personale. Secondo numerosi commentatori giuridici italiani, amministratori condominiali e associazioni specializzate nella tutela della privacy, queste decisioni contribuiranno a ridurre molti conflitti interni ai condomìni chiarendo limiti, diritti e obblighi dei singoli proprietari.