Taormina, il sindaco dà venti giorni alle aziende dei bus: fermate e paline al vaglio delle autorizzazioni

Annuncia sanzioni, rimozioni e un’ordinanza per inibire il servizio, mentre le società richiamano il consorzio aggiudicatario. La materia giuridica è complessa: si è tentato di esplicitarla

Sintesi

Dopo avere evocato l’uso della cesoia contro le utenze idriche morose, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, annuncia il ricorso al flessibile per rimuovere paline e strutture delle aziende di trasporto che risulterebbero prive delle necessarie autorizzazioni. Alle società sono stati assegnati venti giorni per fornire risposte.

Secondo la ricostruzione del primo cittadino, fatta eccezione per l’Azienda servizi municipalizzati di Taormina, gli altri operatori non avrebbero dimostrato di possedere i nulla osta per le fermate lungo la Statale 114. Interbus, Sais Autolinee ed Etna Trasporti non hanno partecipato alla conferenza, ritenendo che dovesse essere convocato il consorzio titolare del contratto regionale.

La legge considera separatamente l’autorizzazione della linea, l’idoneità tecnica della fermata e il titolo necessario per collocare una palina o una pensilina sulla strada. L’irregolarità di una struttura non rende automaticamente abusivo l’intero servizio e l’autorizzazione della linea non sostituisce il permesso per occupare il suolo stradale.

Anche le competenze sono distribuite tra Comune, Regione, Ente proprietario della strada e uffici preposti alla sicurezza dei trasporti. Qualsiasi rimozione o limitazione del servizio dipende quindi dalla natura dell’irregolarità, dalla classificazione della strada, dall’autorità competente e dagli atti formalmente adottati.

Articolo

Dalla cesoia annunciata per interrompere l’acqua alle utenze morose al flessibile evocato per tagliare paline, segnali e strutture delle fermate degli autobus. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, apre un nuovo fronte con le aziende del trasporto pubblico locale e assegna loro venti giorni per chiarire la posizione delle installazioni presenti lungo le principali strade della città.

La contestazione nasce dalla conferenza dei servizi convocata dal Comune per esaminare la collocazione di paline, pensiline e fermate lungo la Statale 114, nel tratto compreso tra Spisone e la stazione ferroviaria Taormina-Giardini.

Secondo quanto dichiarato da Cateno De Luca, tutte le società interessate, fatta eccezione per l’Azienda servizi municipalizzati (Asm) Taormina, risulterebbero prive dei nulla osta e delle conseguenti autorizzazioni per le strutture collocate nelle porzioni di territorio esaminate.

Le aziende assenti e il richiamo alla gara regionale

Alla riunione non hanno partecipato Interbus, Sais Autolinee ed Etna Trasporti. Erano invece presenti, per Anas, gli ingegneri Michelangelo Antonino Bentivegna e Salvatore Saraceno, il comandante della Polizia locale Giuseppe Cacopardo, il dirigente dell’Area tecnica comunale Vincenzo Barbagallo, il presidente di Asm Giuseppe Campagna, assessori e segretario comunale.

Secondo la ricostruzione fornita dal sindaco, le società ritengono che il Comune avrebbe dovuto convocare il consorzio aggiudicatario della gara regionale e che il loro interlocutore istituzionale sia l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità.

De Luca ha annunciato l’avvio dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge e l’estensione dei controlli alla Statale 185 e alla Provinciale 10.

Il sindaco, Campagna e Cacopardo hanno successivamente effettuato un sopralluogo sulla Statale 114. L’attenzione si è concentrata soprattutto sulle fermate poste davanti alla funivia di Mazzarò, collocate sui due lati dell’arteria, e sulla vendita dei biglietti direttamente a bordo da parte degli autisti.

Secondo il Comune, queste operazioni prolungano la permanenza degli autobus sulla carreggiata e favoriscono la formazione di code. L’arrivo contemporaneo di due mezzi nelle opposte direzioni potrebbe arrivare a bloccare la circolazione.

Al termine del sopralluogo De Luca ha annunciato che, in assenza di risposte entro venti giorni, procederà alla rimozione delle paline e delle strutture e adotterà un’ordinanza per inibire il servizio di trasporto.

Fermata, palina e pensilina: tre questioni differenti

Il quadro normativo, infatti, non riconduce tutte le verifiche a un’unica autorizzazione. Abbiamo cercato di approfondire i diversi aspetti della materia sulla base delle fonti disponibili, restando naturalmente pronti a rettificare eventuali inesattezze o difformità che dovessero emergere.

Il primo livello riguarda l’esistenza del servizio, il percorso della linea, gli orari e i punti di fermata. Il decreto del presidente della Repubblica 753 del 1980, dedicato alla sicurezza e alla regolarità dei trasporti pubblici, prevede l’autorizzazione all’esercizio e il controllo tecnico sull’idoneità del percorso e sull’ubicazione delle fermate rispetto alle caratteristiche dei veicoli.

Il secondo livello riguarda la sicurezza del punto in cui l’autobus si arresta. In questo ambito rilevano la visibilità, le dimensioni della carreggiata, la possibilità per i passeggeri di attendere senza invadere la sede stradale, la distanza da curve e intersezioni e l’eventuale necessità di una piazzola.

Il terzo livello riguarda l’installazione materiale di paline, segnali e pensiline. Queste strutture occupano o interessano il demanio stradale e richiedono il consenso dell’Ente proprietario o gestore della strada. Per le pensiline possono aggiungersi, secondo posizione e caratteristiche dell’opera, titoli edilizi e autorizzazioni paesaggistiche.

Una linea può quindi essere regolarmente inserita nel programma regionale e presentare una struttura collocata senza il necessario titolo stradale. Allo stesso modo, la presenza di una palina autorizzata non dimostra da sola che quel punto sia compreso nel programma di esercizio o sia stato giudicato tecnicamente idoneo.

Che cosa prevede il Codice della strada

L’articolo 14 del Codice della strada attribuisce agli Enti proprietari i compiti di manutenzione, gestione, controllo tecnico e apposizione della segnaletica, oltre al rilascio delle autorizzazioni e concessioni di propria competenza.

Gli articoli 20 e 21 disciplinano le occupazioni della sede stradale e l’esecuzione di opere o depositi senza titolo. Le violazioni possono comportare, oltre alla sanzione amministrativa, l’obbligo di rimuovere l’opera e ripristinare i luoghi.

L’articolo 26 stabilisce che autorizzazioni e concessioni siano rilasciate dall’Ente proprietario della strada o dal soggetto da questo delegato. Per alcuni tratti di strade statali, regionali o provinciali interni ai centri abitati, il rilascio può spettare al Comune previo nulla osta dell’ente proprietario.

L’articolo 211 regola l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive. Il sistema contempla l’accertamento della violazione, l’individuazione del responsabile, l’ordine di rimozione o di ripristino e, in caso di mancato adempimento, l’esecuzione d’ufficio con recupero delle spese.

La rimozione materiale costituisce pertanto la fase esecutiva di un procedimento amministrativo. In presenza di un pericolo immediato per la circolazione sono previsti strumenti più rapidi, collegati comunque all’accertamento della situazione, alla competenza dell’autorità procedente e alla formalizzazione delle ragioni di urgenza.

Il termine di venti giorni annunciato dal sindaco non corrisponde a una scadenza generale prevista dal Codice della strada. Può assumere rilevanza amministrativa se inserito in una comunicazione formale come termine per presentare documenti, osservazioni o adempiere a una prescrizione.

La collocazione delle fermate

L’articolo 352 del regolamento di esecuzione del Codice della strada prevede che l’esercente del servizio installi la segnaletica verticale della fermata dopo avere raggiunto un accordo con l’Ente proprietario della strada.

Fuori dai centri abitati, sulle strade a doppio senso con un’unica carreggiata, le fermate destinate alle opposte direzioni devono essere distanziate di almeno cinquanta metri e collocate in modo sfalsato. La fermata deve trovarsi dopo l’intersezione, a una distanza non inferiore a venti metri, salvo le ipotesi nelle quali esigenze di accumulo dei mezzi ne consentano la collocazione prima dell’incrocio.

Nelle curve la distanza viene determinata dall’Ente proprietario in relazione alla visibilità e al pericolo che gli altri veicoli effettuino manovre di sorpasso. Sulle strade extraurbane strette o pericolose il regolamento contempla, quando possibile, la realizzazione di piazzole separate dalla carreggiata e di spazi destinati all’attesa dei passeggeri.

L’applicabilità della distanza di cinquanta metri alle fermate contrapposte di Mazzarò dipende quindi dalla qualificazione del tratto come interno o esterno al centro abitato. Anche qualora quella prescrizione specifica non trovasse applicazione, rimarrebbero validi i criteri generali di visibilità, sicurezza dei passeggeri e assenza di intralcio alla circolazione.

La classificazione della Statale 114

La denominazione “Statale 114” non risolve da sola la questione delle competenze.

Gli articoli 2 e 4 del Codice della strada collegano la titolarità di alcune funzioni alla classificazione della strada e alla delimitazione ufficiale del centro abitato, adottata dal Comune con una deliberazione corredata da cartografia.

Nei tratti esterni ai centri abitati la regolazione della circolazione compete generalmente all’Ente proprietario. Nei tratti interni interviene l’articolo 7, che attribuisce ai Comuni la disciplina della circolazione urbana, ma conserva specifiche competenze del prefetto e dell’Ente proprietario quando si tratta di strade non comunali.

La partecipazione di Anas alla conferenza segnala il coinvolgimento del gestore della rete statale, ma l’individuazione dell’Autorità competente per ciascuna fermata dipende dalla delimitazione del centro abitato, dalla classificazione del singolo tratto e dagli eventuali atti di consegna o trasferimento della strada.

Il servizio regionale del bacino di Messina

La disciplina del trasporto pubblico extraurbano appartiene prevalentemente alla Regione. Il decreto legislativo 422 del 1997 attribuisce alle Regioni la programmazione dei servizi, la definizione dei livelli minimi e l’organizzazione degli affidamenti mediante contratti di servizio.

In Sicilia queste funzioni sono esercitate anche sulla base delle norme di attuazione dello Statuto in materia di comunicazioni e trasporti. Alla Regione spettano la programmazione della rete extraurbana, la vigilanza sugli esercenti e la regolazione dei rapporti con gli affidatari.

Il servizio del bacino di Messina, identificato come Lotto 3 della gara regionale, è stato affidato per 108 mesi al raggruppamento temporaneo di imprese formato dal Consorzio Trasporti Siciliani Nord, Cotras Nord, in qualità di capogruppo, e dal Consorzio Stabile Siciliano Mobilità Nord, Cosmo Nord.

Il contratto regionale, sottoscritto il 24 marzo 2025 e avviato il primo luglio dello stesso anno, comprende oltre undici milioni di chilometri di servizio e presenta un valore superiore a 133 milioni di euro.

Sul piano contrattuale, le modifiche al programma di esercizio, ai percorsi e alle fermate interessano quindi la Regione e il raggruppamento affidatario. Sul piano stradale, invece, i controlli sulle installazioni e sulle modalità di utilizzo delle fermate riguardano anche gli operatori materiali, i proprietari delle strutture e gli Enti titolari delle strade.

Il richiamo delle aziende al consorzio regionale riguarda pertanto l’interlocuzione relativa al contratto di servizio, ma non assorbe le competenze attribuite dalla legge agli Enti stradali e agli organi di Polizia.

Il valore della conferenza dei servizi

La legge regionale siciliana 7 del 2019 distingue tra conferenza istruttoria e conferenza decisoria.

La prima viene utilizzata per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti. La seconda è convocata quando la conclusione del procedimento richiede più pareri, intese, nulla osta o autorizzazioni e si chiude con una determinazione motivata che può sostituire gli atti di assenso delle amministrazioni partecipanti.

La qualificazione giuridica della riunione di Taormina dipende dall’atto di convocazione, dall’oggetto indicato, dai documenti trasmessi, dalle Amministrazioni invitate, dal verbale e dall’eventuale determinazione conclusiva.

La mancata partecipazione delle aziende non determina automaticamente l’accertamento dell’assenza dei titoli. Gli effetti attribuiti dalla legge al silenzio presuppongono una conferenza formalmente costituita e riguardano gli assensi rimessi alle Amministrazioni o ai gestori pubblici competenti.

La stessa legge regionale prevede che l’Amministrazione procedente acquisisca d’ufficio i documenti già detenuti da altre amministrazioni. La verifica dei titoli può quindi coinvolgere gli archivi del Comune, della Regione, dell’Ente proprietario della strada e degli uffici competenti per la sicurezza dei trasporti.

La possibile limitazione del servizio

L’ordinamento distingue la regolazione della circolazione stradale dalla sospensione amministrativa di una linea di trasporto pubblico.

Una limitazione alla circolazione può riguardare un tratto stradale, una categoria di veicoli o una specifica fermata. La competenza è collegata alla proprietà della strada, alla sua collocazione dentro o fuori dal centro abitato e alla natura ordinaria oppure urgente del provvedimento.

La sospensione o modifica del servizio incide invece sul programma di esercizio e sul contratto regionale. L’articolo 100 del Dpr 753 del 1980 prevede che le autorità regionali o locali possano sospendere l’esercizio per motivi di sicurezza soltanto nell’ambito dei servizi rientranti nelle rispettive competenze.

Le ordinanze ordinarie sulla circolazione hanno generalmente natura tecnico-gestionale. Le ordinanze contingibili e urgenti del sindaco hanno carattere eccezionale e richiedono una situazione di pericolo concreto, grave e attuale, non affrontabile adeguatamente mediante gli strumenti amministrativi ordinari.

I principi affermati dalla giurisprudenza

La giurisprudenza amministrativa ha individuato alcuni criteri ricorrenti per valutare la legittimità delle limitazioni alla circolazione e dei provvedimenti urgenti.

Con la sentenza numero 10027 del 2025, il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità di individuare correttamente l’Ente proprietario della strada e l’organo competente ad adottare il provvedimento. La pronuncia ha inoltre escluso che una conferenza meramente istruttoria possa produrre gli effetti di una conferenza decisoria. La decisione riguardava un’altra realtà territoriale e non stabilisce direttamente l’esito della vicenda taorminese. I principi richiamati risultano però pertinenti alla verifica della competenza e della natura della conferenza convocata dal Comune.

Con la sentenza numero 245 del 2026, il Consiglio di Stato ha confermato che l’esercizio del potere contingibile e urgente presuppone un rischio effettivo e imminente, sorretto da un’istruttoria capace di rappresentarne consistenza e attualità.

La sentenza numero 2599 del 2022 ha invece riconosciuto la legittimità di limitazioni stradali sostenute da rilevazioni dei flussi di traffico, studi tecnici, confronto tra le amministrazioni, durata determinata e valutazione delle possibili alternative.

Dalle pronunce emerge un controllo fondato su quattro elementi: competenza dell’autorità, completezza dell’istruttoria, motivazione del provvedimento e proporzionalità della misura adottata.

La vendita dei biglietti a bordo

La vendita dei titoli di viaggio da parte dell’autista non è vietata in via generale dalla normativa nazionale. Le modalità dipendono dal contratto di servizio, dal sistema tariffario, dalle condizioni generali di trasporto e dalle procedure aziendali.

Quando la vendita prolunga la sosta sulla carreggiata, il problema assume rilievo sotto il profilo della circolazione e dell’organizzazione del servizio. La valutazione richiede dati sui tempi di fermata, sulla frequenza delle code, sui flussi dei passeggeri e sull’eventuale arrivo contemporaneo di più mezzi.

Le misure organizzative possibili, quali vendita fuori dal mezzo, bigliettazione digitale, personale dedicato, coordinamento degli orari o spostamento delle fermate, appartengono a livelli decisionali differenti e possono coinvolgere impresa, soggetto affidatario, Regione ed Ente stradale.

Le questioni ancora da accertare

La qualificazione definitiva della vicenda dipende dalla documentazione relativa a ogni singola fermata: programma regionale della linea, nulla osta tecnico di sicurezza, accordo con il proprietario della strada, autorizzazione all’occupazione, titolarità della struttura, classificazione dell’arteria e delimitazione del centro abitato.

Dai fatti finora resi noti non discende automaticamente né l’assenza di ogni autorizzazione né la piena regolarità delle installazioni. La normativa esclude anche che il contratto regionale possa sostituire i titoli stradali o, al contrario, che l’eventuale irregolarità di una palina determini da sola l’illegittimità dell’intero servizio di trasporto.

Il confronto aperto a Taormina coinvolge dunque procedimenti diversi, affidati ad autorità differenti. Saranno gli atti amministrativi, la classificazione dei tratti stradali e la documentazione relativa alle singole fermate a definire se vi siano violazioni, quali soggetti ne rispondano e quali conseguenze siano previste dalla legge.

Nell’immagine di copertina, la stazione Taormina-Giardini, Cateno De Luca e i bus elettrici di Asm Taormina e il traffico sulla Statale 114 tra Taormina e Giardini Naxos.