Taormina. Dissequestro parziale dell’Ipanema ma il Comune la richiude

Il Riesame ha restituito quasi tutto il complesso, ma il Comune ha bloccato nuovamente le attività per presunte irregolarità edilizie, antincendio e amministrative. I gestori hanno annunciato un nuovo ricorso

Sintesi

La vicenda ha avuto inizio nella notte tra l’1 e il 2 giugno 2026, dopo la prima serata estiva dell’Ipanema di Taormina. Al termine di una lite scoppiata lungo la Statale 114, a circa 300 metri dal locale, un’automobile si è diretta contro alcuni giovani, ferendone 2. Il video dell’accaduto, diffuso dal 2 giugno, ha consentito alla Polizia di ricostruire i fatti e di fermare 2 messinesi di 24 e 25 anni, indagati per tentato omicidio aggravato.

I controlli avviati dopo l’episodio hanno interessato anche la posizione amministrativa della discoteca. Il 4 giugno il Comune di Taormina ha vietato le attività musicali e danzanti, sostenendo che la società subentrata nella gestione non disponesse di una propria licenza di pubblico spettacolo e non avesse completato la documentazione richiesta. Il primo ricorso urgente non ha determinato la riapertura.

Il tentativo di riprendere le serate all’inizio di luglio ha provocato nuovi sopralluoghi. Sono state contestate difformità tra lo stato dei luoghi e gli elaborati autorizzati, seguite il 4 luglio da un’altra chiusura e, successivamente, dall’apposizione dei sigilli. Il provvedimento amministrativo è stato poi revocato, mentre è rimasto efficace il sequestro disposto nell’ambito dell’accertamento penale.

A fine luglio il Tar ha sospeso la parte del verbale comunale che impediva lo svolgimento delle attività fino alla sistemazione dei locali, rinviando l’esame di merito al 17 dicembre 2026. Il Tribunale del Riesame ha quindi accolto il ricorso contro il sequestro probatorio e ha liberato quasi tutto il complesso, mantenendo il vincolo sulle strutture destinate a bar e riserva idrica antincendio.

Prima che il locale potesse riprendere l’attività, l’Ufficio tecnico ha emanato un nuovo atto. Sono stati negati il subingresso nella somministrazione di alimenti e bevande e la prosecuzione degli spettacoli, mentre sono state contestate opere ritenute prive di titoli edilizi, carenze in materia di sicurezza, vincoli ambientali e una separazione irregolare tra il titolare formale della licenza e il gestore effettivo. I professionisti della società hanno respinto le contestazioni e hanno preannunciato un nuovo ricorso, accompagnato da una possibile richiesta di risarcimento.

Articolo

La controversia che ha coinvolto l’Ipanema Music Club di Taormina ha avuto origine da un grave episodio avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 giugno 2026, al termine della prima serata della stagione estiva organizzata nel complesso di Spisone (frazione costiera dello stesso comune). Una discussione tra giovani provenienti dalle aree di Catania (capoluogo dell’omonima Città metropolitana, in Sicilia) e Messina (capoluogo dell’omonima Città metropolitana, in Sicilia) è degenerata lungo la Statale 114.

Secondo la ricostruzione investigativa, una station wagon scura e di grossa cilindrata ha effettuato alcune brusche manovre, si è diretta ad alta velocità verso un gruppo di pedoni, ne ha investiti alcuni e si è allontanata. Sono rimasti feriti 2 giovani. In un primo momento non sono state presentate denunce né segnalazioni alle Forze dell’ordine, ma dal 2 giugno il filmato dell’accaduto ha iniziato a circolare sui social network (reti sociali) e sui siti di informazione.

La Squadra mobile e il Commissariato hanno verificato l’autenticità delle immagini, acquisito le registrazioni degli impianti di videosorveglianza e ascoltato le persone informate sui fatti. La Procura della Repubblica di Messina ha quindi disposto il fermo di 2 uomini di 24 e 25 anni, entrambi messinesi, indagati per tentato omicidio aggravato. L’accusa dovrà essere accertata nel procedimento giudiziario e non equivale a una dichiarazione di colpevolezza.

Il fatto di cronaca ha rappresentato il punto di partenza dei controlli, ma non è stato la motivazione giuridica diretta delle successive chiusure. Le verifiche hanno riguardato soprattutto la titolarità delle autorizzazioni, la conformità edilizia del complesso e il mantenimento delle condizioni di sicurezza necessarie per ospitare spettacoli e trattenimenti danzanti.

Il 29 maggio Walter Cacciola (titolare formale della licenza di pubblica sicurezza) aveva affittato il ramo d’azienda alla Random Leisure Srl (società a responsabilità limitata con sede a Milano). Il contratto prevedeva che il titolo per gli spettacoli rimanesse intestato al concedente fino al 31 dicembre 2026, mentre la gestione concreta delle attività veniva trasferita alla nuova impresa.

Il successivo 1 giugno la società ha presentato attraverso il SUAP (Sportello unico per le attività produttive) una pratica di subingresso per la somministrazione di alimenti e bevande. La prima istruttoria ha rilevato la mancanza del versamento dei diritti comunali pari a 80 euro, dell’attestazione relativa agli oneri sanitari dell’ASP (Azienda sanitaria provinciale) e di parte della documentazione tecnica, comprendente relazione, planimetrie e sezioni dell’immobile.

Il 4 giugno l’Ufficio tecnico ha ordinato la cessazione immediata degli intrattenimenti musicali e danzanti. L’Amministrazione ha sostenuto che la licenza precedentemente rilasciata fosse personale e non potesse essere trasferita automaticamente all’impresa subentrata. Sono state richiamate le disposizioni del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo le quali il nuovo esercente deve dimostrare autonomamente il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.

La competenza per le autorizzazioni previste dagli articoli 68 e 69 è passata ai Comuni siciliani il 15 ottobre 2025, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 settembre 2025, n. 138. La norma ha trasferito agli Enti locali le funzioni di polizia amministrativa relative agli spettacoli, ai trattenimenti e alle manifestazioni pubbliche, lasciando ferme le attribuzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica.

La società ha impugnato il primo provvedimento davanti al TAR di Catania. La domanda monocratica non ha portato alla sospensione immediata perché il Giudice non ha ravvisato una situazione di estrema gravità e urgenza. È stato inoltre osservato che l’ordine riguardava soprattutto gli spettacoli danzanti e che la licenza continuava formalmente a essere intestata al precedente gestore.

All’inizio di luglio è stata annunciata la riapertura, ma durante il sopralluogo dell’1 luglio i tecnici e la Polizia locale hanno segnalato differenze tra lo stato effettivo dei luoghi e la documentazione utilizzata per le precedenti autorizzazioni. Il 4 luglio è stato disposto un nuovo blocco di ogni attività, compresi gli spettacoli, la somministrazione e i servizi connessi, poiché non sarebbe stato possibile confermare la permanenza dei requisiti di sicurezza. La serata programmata è stata cancellata e sono stati apposti i sigilli.

Il comandante della Polizia locale ha successivamente revocato l’ordinanza poiché nel frattempo era stato eseguito un sequestro preventivo, trasmettendo gli atti all’Autorità giudiziaria. Quel vincolo non è stato convalidato, ma il Giudice ha disposto un sequestro probatorio, destinato a preservare le strutture e gli elementi utili agli accertamenti. La revoca in autotutela (potere dell’amministrazione di ritirare o correggere un proprio atto) non ha quindi determinato l’immediata restituzione del complesso.

Cateno De Luca (sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord) ha sostenuto che il divertimento dei giovani debba svolgersi in condizioni di piena sicurezza e che le irregolarità contestate non fossero state eliminate. I gestori hanno replicato richiamando 4 verbali favorevoli della Commissione comunale di vigilanza, l’ultimo dei quali risalente al giugno 2024, e hanno affermato che l’agibilità era stata riconosciuta anche durante l’attuale amministrazione.

Dopo il secondo ricorso, il presidente della seconda sezione Daniele Burzichelli del Tar ha inizialmente escluso l’urgenza estrema, ma ha anticipato al 23 luglio la trattazione collegiale, tenendo conto della natura stagionale dell’attività. Con l’ordinanza pubblicata il 27 luglio, i Giudici hanno sospeso il verbale dell’1 luglio soltanto nella parte che vietava l’esercizio fino alla conformazione dei luoghi. Il ricorso contro l’ordine del 4 luglio è stato dichiarato improcedibile poiché l’atto era già stato ritirato, mentre l’udienza di merito è stata fissata al 17 dicembre 2026.

Il collegio ha inoltre evidenziato una possibile questione di competenza interna. Le funzioni amministrative trasferite ai Comuni devono essere esercitate dall’organo individuato dall’organizzazione dell’ente e, secondo la valutazione cautelare, non appariva certo che spettassero al responsabile dell’area tecnica o al comandante della Polizia locale. Il Giudice non ha però stabilito che il locale fosse pienamente regolare e ha lasciato all’Amministrazione la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti attraverso l’autorità ritenuta competente.

Nelle ore precedenti al 3 agosto il Tribunale del Riesame ha accolto l’impugnazione dei gestori contro il sequestro probatorio. Il complesso è stato restituito quasi interamente, con l’esclusione delle strutture adibite a bar e a riserva idrica antincendio, sulle quali sono rimaste le contestazioni urbanistiche. Il dissequestro parziale non ha tuttavia consentito la ripresa delle serate.

L’Ufficio tecnico ha infatti emanato un’altra ordinanza dirigenziale, ha negato la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) presentata il 1 giugno per la somministrazione e ha vietato la prosecuzione delle attività commerciali collegate agli spettacoli. È stata inoltre disposta l’interdizione di qualsiasi iniziativa all’interno del complesso nei confronti dell’intestatario della licenza, con l’ordine di cessazione immediata.

La nuova ricostruzione comunale è risalita al 2004, anno in cui è stato rilasciato un permesso per uno stabilimento balneare dotato di parcheggio, spazi ricreativi e ristorante. Secondo l’Ente, la discoteca sarebbe stata invece realizzata in totale difformità e senza un titolo edilizio specifico, mediante strutture in acciaio, cemento armato e legno estese per diverse centinaia di metri quadrati. Sono stati contestati anche il mancato deposito del progetto esecutivo al Genio civile (ufficio regionale competente per i controlli tecnici e sismici) e l’assenza del preavviso previsto per le costruzioni in zona sismica. Le contestazioni costituiscono la posizione dell’Amministrazione e dovranno essere vagliate nelle sedi amministrative e giudiziarie competenti.

Sono state inoltre segnalate la collocazione dei serbatoi e dell’autoclave vicino alla recinzione ferroviaria, la presunta mancanza delle autorizzazioni paesaggistiche, il vincolo idrogeologico, il rischio geomorfologico indicato dal PAI (Piano per l’assetto idrogeologico) e la classificazione dell’area nella fascia rossa per il pericolo di maremoto. Agli atti non risulterebbe il certificato di prevenzione incendi riferito a un’attività danzante con capienza di 859 persone. Le zone destinate alla somministrazione sarebbero inoltre prive di agibilità e dei requisiti per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Un’altra censura ha riguardato il rapporto tra la licenza rilasciata nel 2022 e l’affitto d’azienda. Secondo l’ultimo atto, il titolare formale avrebbe perso la disponibilità e il controllo effettivo dei locali, mentre l’impresa subentrata non avrebbe ottenuto un proprio titolo né avviato la voltura. Il contratto avrebbe rinviato la richiesta di una nuova autorizzazione al 1 gennaio 2027, lasciando quindi l’intera stagione 2026 affidata a una società diversa dall’intestatario.

Gabriele Giambrone, Fausta Catalano, Davide Carnese e Silvio Motta (avvocati della società), insieme ad Antonino Di Cristofalo (ingegnere incaricato), hanno dichiarato di avere ricevuto il nuovo provvedimento con “assoluta serenità”. Il pool di professionisti ha sostenuto che numerosi atti siano stati progressivamente sospesi, revocati o superati e ha chiesto un riesame completo dell’ordinanza. In mancanza di un ritiro, è stato preannunciato un ulteriore ricorso amministrativo.

La difesa ha lamentato pesanti conseguenze economiche e d’immagine nel periodo di maggiore affluenza turistica, con ripercussioni sui dipendenti, sui collaboratori, sui fornitori e sulle attività collegate. Qualora venisse definitivamente riconosciuta l’illegittimità dei provvedimenti, i gestori hanno prospettato una richiesta integrale di risarcimento. Al 3 agosto 2026 il locale è dunque rimasto chiuso: il dissequestro ha eliminato quasi interamente il vincolo penale, ma non ha fatto venir meno il nuovo divieto amministrativo.