Stretta sui minori e scontro sulle intercettazioni: il caso Delmastro riapre il fronte con le Procure

Il Governo ha proposto di presumere la capacità di intendere e di volere dei ragazzi tra 14 e 18 anni. Approda al Senato il decreto Giustizia e immigrazione e alla Camera il voto sulle chat dell’ex sottosegretario. L'opinione

Sintesi

La disciplina dell’imputabilità minorile ha avuto origine con il Codice penale del 1930 ed è stata completata dal processo minorile introdotto nel 1988. Il sistema vigente ha escluso la responsabilità penale sotto i 14 anni e ha richiesto, per i ragazzi tra 14 e 18 anni, una valutazione individuale della maturità posseduta al momento del reato. Nel dicembre 2024 Andrea Delmastro è entrato nella società collegata alla “Bisteccheria d’Italia”, insieme alla figlia di Mauro Caroccia. La vicenda è emersa pubblicamente nel marzo 2026 e ha preceduto le dimissioni dell’esponente governativo. Nel maggio successivo la Procura di Roma ha chiesto alla Camera di acquisire le conversazioni rinvenute nel telefono del ristoratore. Il 22 luglio la Giunta per le autorizzazioni ha proposto di respingere la domanda. Intanto Il 23 luglio il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che presume la capacità dei minorenni ultraquattordicenni fino a prova contraria, mentre le commissioni del Senato hanno interrotto l’esame del decreto Giustizia e immigrazione dopo la presentazione di 532 emendamenti. Il provvedimento approderà in Aula il 28 luglio e dovrà essere convertito entro l’11 agosto. Il 30 luglio la Camera deciderà definitivamente sulle chat e, in caso di diniego, i Magistrati valuteranno un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Articolo

L’imputabilità dei minorenni non è un principio introdotto dall’attuale Governo, ma affonda le proprie radici nel Codice penale approvato con il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, entrato in vigore il 1° luglio 1931. La normativa ha distinto 2 fasce: chi non ha ancora compiuto 14 anni è considerato sempre non imputabile, mentre chi ha raggiunto i 14 anni ma non i 18 può rispondere penalmente soltanto quando sia dimostrato che, al momento del fatto, possedeva la capacità di intendere e di volere. In quest’ultimo caso la pena è comunque ridotta. Non opera quindi una presunzione automatica di incapacità, ma manca anche una presunzione generale di maturità: il Giudice deve accertarla concretamente con riferimento al ragazzo, al reato e alle circostanze nelle quali è stato commesso.

Il sistema è stato completato dal DPR (decreto del Presidente della Repubblica) 22 settembre 1988, n. 448, che ha disciplinato il processo penale a carico degli imputati minorenni. L’articolo 9 consente al Giudice e al Pubblico ministero di raccogliere informazioni sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del ragazzo, sulla sua maturità e sulle risorse disponibili per favorirne il recupero. La Corte di cassazione ha ribadito che questa valutazione non può essere sostituita da formule astratte, poiché deve precedere l’accertamento della responsabilità ed essere compiuta utilizzando ogni elemento utile emerso nel procedimento.

Il Consiglio dei ministri n. 182 si è riunito il 23 luglio 2026 a Palazzo Chigi, sede del Governo a Roma, sotto la presidenza di Giorgia Meloni (presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia), con Alfredo Mantovano (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) nelle funzioni di segretario. Su proposta della Premier e di Carlo Nordio (ministro della Giustizia), è stato approvato un disegno di legge che modifica il punto di partenza dell’accertamento riguardante i ragazzi tra 14 e 18 anni.

La capacità di comprendere il significato delle proprie azioni e di orientare consapevolmente la condotta verrebbe considerata esistente fino a prova contraria. Il Giudice potrebbe comunque escludere l’imputabilità quando dagli atti emergesse che il minorenne ne era privo al momento del reato. La proposta interviene anche sull’articolo 9 del procedimento minorile, precisando che il Giudice e Pubblico ministero possono acquisire informazioni specificamente destinate a questa valutazione. Non vengono abbassati i 14 anni che già oggi rappresentano la soglia minima della responsabilità penale, non sono aumentate le pene e resta obbligatoria la riduzione prevista per l’imputato minorenne. Il testo non è ancora operativo, perché dovrà essere esaminato e approvato dal Parlamento.

La formula politica dell’inversione dell’onere della prova, descrive dunque il capovolgimento della regola iniziale, ma non significa necessariamente che ogni accertamento debba ricadere soltanto sulla difesa. In sostanza, oggi il Giudice deve verificare e dimostrare che il minorenne, quando ha commesso il reato, fosse abbastanza maturo da capire ciò che stava facendo e da controllare le proprie azioni. Con la nuova regola, invece, si partirebbe dal presupposto che il ragazzo tra 14 e 18 anni fosse capace di intendere e di volere, salvo che emergano elementi contrari. Questo, però, non significa che debba essere soltanto l’avvocato del minorenne a provare la sua incapacità. Anche il Giudice e il Pubblico ministero dovranno raccogliere informazioni sulla maturità, sulle condizioni psicologiche, familiari e sociali del ragazzo, per stabilire se fosse realmente consapevole al momento del fatto. Il procedimento minorile infatti conserva i poteri del giudice e della pubblica accusa di raccogliere autonomamente gli elementi relativi alla personalità, alla maturità e al contesto nel quale il giovane è cresciuto. La decisione conclusiva continuerà a dover essere motivata sulla base delle risultanze processuali.

La presidente del Consiglio ha sintetizzato la scelta affermando che “chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne”, aggiungendo che fermezza e strumenti educativi devono procedere insieme. Il Guardasigilli ha spiegato che la presunzione sarebbe relativa e destinata, nelle intenzioni dell’Esecutivo, a rendere più agevoli gli accertamenti. Matteo Mauri (responsabile Sicurezza del Partito Democratico) ha invece accusato la Maggioranza di criminalizzare una generazione, mentre Save the Children (organizzazione internazionale per la tutela dell’infanzia) ha osservato che la violenza giovanile non può essere affrontata applicando automaticamente il modello della giustizia degli adulti. L’associazione ha ricordato che le sentenze di non luogo a procedere per immaturità sono diminuite da 256 nel 2004 a 60 nel 2024.

Nelle stesse ore si è aperto un secondo confronto sul decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, contenente misure urgenti in materia di giustizia e disposizioni per attuare il Patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione, ma dovrà essere convertito in legge entro l’11 agosto. Il relativo disegno di legge n. 1939 è stato assegnato alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato, che non sono riuscite a completarne l’esame. Sono stati depositati 532 emendamenti e, constatata l’impossibilità di votarli tutti nei tempi rimasti, il testo è stato trasmesso all’Assemblea senza il mandato ai relatori. Il Senato è stato convocato per martedì 28 luglio alle 16.30. Le proposte decadute in commissione potranno essere ripresentate durante il passaggio in Aula, prima della successiva trasmissione alla Camera.

Uno dei punti maggiormente discussi riguarda l’articolo 270 del Codice di procedura penale e la possibilità di utilizzare in un’indagine le intercettazioni eseguite all’interno di un procedimento differente. Fratelli d’Italia ha sostenuto una modifica capace di ampliare l’impiego delle conversazioni già registrate, mentre Forza Italia ha manifestato riserve sul rischio di autorizzare acquisizioni troppo estese. La proposta non è stata approvata in commissione, ma potrà essere nuovamente presentata al Senato. Il tema era stato sollevato il 4 maggio da Giovanni Melillo (procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo), secondo il quale l’attuale disciplina ha indebolito le investigazioni sulla criminalità organizzata e sul terrorismo. In una comunicazione inviata ai ministeri competenti e alla Commissione parlamentare Antimafia, il Magistrato ha sostenuto che i limiti vigenti impediscono di utilizzare in procedimenti collegati molte intercettazioni riguardanti i cosiddetti “colletti bianchi”, cioè professionisti, imprenditori o funzionari che collaborano con organizzazioni criminali. Le Procure sarebbero così costrette a ripetere le stesse attività in più fascicoli, con maggiori costi e possibili dispersioni degli elementi di prova. Il decreto Giustizia e immigrazione arriva tuttavia nell’Aula del Senato senza una relazione ufficiale delle Commissioni, poiché non sono riuscite a completare l’esame e a votare tutti gli emendamenti. Sarà quindi l’intera Assemblea a discutere e decidere direttamente sul testo.

Il terzo fronte della giornata ha riguardato le chat dell’ex sottosegretario alla Giustizia. La vicenda ha avuto origine il 16 dicembre 2024, quando Andrea Delmastro Delle Vedove (deputato di Fratelli d’Italia) ha partecipato alla costituzione a Biella (comune capoluogo dell’omonima provincia, in Piemonte) della società Le 5 Forchette srl titolare del ristorante “Bisteccheria d’Italia”. Il parlamentare possedeva il 25% delle quote, mentre il 50% risultava attribuito alla giovane amministratrice Miriam Caroccia. Il padre Mauro Caroccia (ristoratore) è stato successivamente condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l’aggravante di avere agevolato il clan camorristico dei Senese. L’esponente politico non risulta indagato nell’inchiesta.

Dopo che i rapporti societari sono diventati pubblici nel marzo 2026, l’esponente governativo ha lasciato l’incarico e le dimissioni sono state formalmente accolte con decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo. Nel maggio seguente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto alla Camera l’autorizzazione ad acquisire le conversazioni conservate nel telefono sequestrato al ristoratore, ritenendole utili per ricostruire i rapporti personali e le operazioni collegate all’attività commerciale.

Il 22 luglio la Giunta per le autorizzazioni ha approvato la proposta di respingere la richiesta dei Magistrati. Non si tratta ancora della decisione definitiva, che spetta all’Assemblea di Montecitorio ed è prevista per il 30 luglio. Devis Dori (deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e presidente della Giunta) ha annunciato che in Aula sarà presentata anche una relazione di minoranza richiesta dalle Opposizioni.

Giuseppe Conte (presidente del Movimento 5 Stelle) ha accusato il centrodestra di avere costruito uno scudo politico attorno all’ex componente del Governo. Francesco Boccia (presidente dei senatori del Partito Democratico) ha sostenuto che il rifiuto dei processi sommari non può trasformarsi in un’immunità politica. Alberto Balboni (attuale sottosegretario alla Giustizia e senatore di Fratelli d’Italia) ha replicato che il deputato è estraneo all’indagine e che nessuno intende proteggerlo, affermando inoltre che le conversazioni sarebbero inutilizzabili. Quest’ultima valutazione rappresenta la posizione politico-giuridica del sottosegretario e non una decisione già pronunciata dall’Autorità giudiziaria.

L’autorizzazione è richiesta dall’articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 2003, n. 140, che tutelano la corrispondenza dei parlamentari. Con la sentenza n. 170 del 2023 la Corte costituzionale ha stabilito che anche i messaggi di posta elettronica e WhatsApp conservati nel dispositivo del mittente, del destinatario o di una terza persona restano corrispondenza protetta, finché mantengono carattere di attualità. Gli investigatori possono sequestrare il telefono appartenente al soggetto non parlamentare, ma devono interrompere l’estrazione dei messaggi scambiati con il componente delle Camere e chiedere l’autorizzazione preventiva. La sentenza n. 111 del 2026 ha richiamato e confermato questo orientamento anche nel più recente confronto sulle comunicazioni registrate.

Qualora il 30 luglio l’Assemblea confermasse il diniego, la Procura potrebbe promuovere un conflitto di attribuzione davanti alla Consulta. Il giudizio non stabilirebbe la colpevolezza delle persone coinvolte né valuterebbe il merito dell’inchiesta, ma dovrebbe chiarire se la Camera abbia esercitato correttamente la propria prerogativa oppure abbia limitato in maniera illegittima le funzioni investigative affidate alla magistratura. Al momento il conflitto non è stato sollevato e costituisce soltanto una possibilità subordinata all’esito del voto.

L’opinione

È l’Italia di sempre, nella politica come nelle istituzioni: da un lato si impartiscono lezioni di morale alla società, dall’altro si alzano scudi per proteggere i rispettivi appartenenti.