Sintesi
L’inchiesta nasce da una denuncia presentata nell’aprile 2024 e riguarda le elezioni comunali di Spadafora dell’8 e 9 giugno dello stesso anno, concluse con l’elezione di Letterio “Lillo” Pistone, insediato il 12 giugno dopo avere ottenuto 1.293 voti e il 43,2%, mentre la lista collegata ha raccolto 1.320 voti e l’44,7%. Il 23 giugno 2026 i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia, disponendo gli arresti domiciliari per 3 persone nell’ambito di un procedimento per scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Secondo l’accusa, i 2 fratelli Bonaffini, ritenuti vicini alla famiglia mafiosa dei “Barcellonesi”, avrebbero procurato voti al candidato poi eletto, anche fuori dalla cerchia familiare, facendo leva sulla loro presunta contiguità criminale. In cambio, dopo l’elezione, sarebbero stati favoriti alcuni atti amministrativi, tra cui l’assegnazione di parcheggi pubblici come pertinenze di abitazioni private, agevolazioni sull’IMU, pratiche accelerate per documenti legati a immobili sequestrati e modifiche di destinazione d’uso. Nel fascicolo compare anche una seconda ipotesi di corruzione elettorale a carico di una docente 51enne, non destinataria di misura cautelare, che da segretaria di sezione avrebbe controllato il voto di anziani e disabili, informato il candidato in tempo reale e corretto schede nulle o contestabili, ottenendo poi un incarico gratuito di collaborazione nel settore scolastico comunale e l’ammissione di un familiare al servizio civile retribuito presso la Pro loco. Sul piano normativo, l’articolo 416-ter del codice penale punisce lo scambio elettorale politico-mafioso quando il sostegno alle urne viene promesso o accettato con metodo mafioso o da soggetti collegati ad associazioni mafiose in cambio di denaro, utilità o disponibilità a soddisfare interessi criminali, mentre la disciplina sugli amministratori locali può incidere sull’esercizio della carica in presenza di misure coercitive. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva e l’ordinanza potrà essere sottoposta ai rimedi previsti dalla legge.

Articolo
La vicenda giudiziaria prende avvio da una denuncia dell’aprile 2024 e si concentra sulle elezioni amministrative svolte a Spadafora l’8 e il 9 giugno successivi. In quella consultazione Letterio “Lillo” Pistone venne eletto sindaco con 1.293 preferenze, pari al 43,2%, sostenuto da una lista civica che ottenne 1.320 voti e l’44,7%. L’insediamento alla guida dell’ente risale al 12 giugno dello stesso anno.

A distanza di 2 anni, il 23 giugno 2026, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Messina su richiesta della DDA. Il provvedimento ha disposto gli arresti domiciliari per 3 indagati, nell’ambito di un fascicolo che ipotizza i reati di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso.

Secondo la ricostruzione accusatoria, i 2 fratelli Bonaffini, indicati come soggetti vicini alla famiglia mafiosa dei cosiddetti “Barcellonesi”, avrebbero sostenuto la candidatura poi risultata vincente, procurando consenso anche oltre il proprio nucleo familiare. L’ipotesi investigativa è che tale appoggio non fosse soltanto politico o personale, ma fondato sulla forza di intimidazione derivante dalla loro presunta vicinanza ad ambienti criminali organizzati.
Dopo l’elezione, sempre secondo gli investigatori, il primo cittadino avrebbe compiuto o agevolato atti amministrativi destinati a soddisfare le richieste dei 2 uomini. Tra le utilità indicate figurano l’attribuzione di stalli pubblici come pertinenze di abitazioni private, benefici sull’IMU (imposta municipale propria) ritenuti non dovuti, procedure più rapide per ottenere documenti utili in vicende legali riguardanti immobili sequestrati e cambi di destinazione d’uso di alcuni edifici. Dagli elementi ufficiali finora disponibili non emerge un presunto pagamento diretto ai singoli elettori, ma un’ipotesi di scambio tra sostegno elettorale, utilità pubbliche e vantaggi amministrativi. Si tratta comunque di accuse gravi, collocate ancora nella fase delle indagini preliminari.
Nello stesso procedimento viene richiamata anche una seconda contestazione di corruzione elettorale, collegata al comportamento di una docente 51enne che non risulta destinataria di misura cautelare. La donna, nella sua qualità di segretaria di un seggio, avrebbe osservato le modalità di voto di persone anziane e disabili, comunicando in tempo reale le informazioni al candidato e intervenendo su schede considerate nulle o contestabili per orientarne l’esito in suo favore.
In cambio, secondo l’accusa, la stessa avrebbe ricevuto vantaggi non economici immediati, ma comunque ritenuti rilevanti. Tra questi vengono indicati un incarico gratuito di collaborazione con il Comune nel settore scolastico e l’accesso di un familiare al servizio civile retribuito presso la Pro loco (associazione locale di promozione del territorio).
Il riferimento giuridico principale è l’articolo 416-ter del codice penale, che disciplina lo scambio elettorale politico-mafioso. La norma punisce l’accordo con cui un candidato accetta la promessa di procurare voti da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, o attraverso modalità mafiose, in cambio di denaro, altra utilità o disponibilità a soddisfare interessi del gruppo criminale. Dopo la riforma del 2019, il perimetro della fattispecie è stato ampliato e l’eventuale elezione del candidato può aggravare il trattamento sanzionatorio.
Sul piano amministrativo, il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, noto come “legge Severino”, prevede in via generale effetti sospensivi per gli amministratori locali sottoposti a determinate misure coercitive, tra cui gli arresti domiciliari. L’eventuale applicazione concreta dipende dagli atti trasmessi alle Autorità competenti e dal percorso previsto dalla normativa vigente.
Il tema si inserisce in un dibattito più ampio sul rapporto tra voto di preferenza, consenso personale, reti clientelari e condizionamento mafioso. In un recente contributo, l’associazione Avviso Pubblico ha richiamato la necessità di rafforzare i controlli prima e dopo le elezioni, sottolineando che la tutela della democrazia locale non può limitarsi alla sola discussione sulle modalità di voto, ma deve riguardare la qualità delle candidature, la trasparenza degli accordi politici e la vigilanza sull’azione amministrativa successiva al risultato delle urne.
Nota
Resta fermo che gli indagati sono da considerare innocenti fino a eventuale condanna definitiva. L’ordinanza cautelare non è una sentenza e potrà essere impugnata davanti agli organi competenti, mentre il procedimento dovrà verificare nel contraddittorio processuale la fondatezza delle accuse formulate.
Immagine parzialmente realizzata con Ia.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.



