Sicilia. Ruolo pubblico e legami con la mafia: la Corte dei conti apre al risarcimento per danno d’immagine allo Stato

Il caso dell’ex collaboratore parlamentare Antonino Nicosia, condannato definitivamente per associazione mafiosa, arriva alle Sezioni riunite della Corte dei conti siciliana. I giudici contabili chiariscono che anche il reato di mafia può generare responsabilità erariale quando il ruolo pubblico viene utilizzato per favorire l’organizzazione criminale

Sintesi

Il caso dell’ex collaboratore parlamentare Antonino Nicosia, originario di Sciacca, condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, ha sollevato un rilevante quesito giuridico davanti alla Corte dei conti della Regione Siciliana. La Procura contabile aveva promosso un giudizio di responsabilità per danno d’immagine allo Stato sostenendo che l’uomo, sfruttando il proprio incarico istituzionale, avrebbe facilitato i contatti tra detenuti appartenenti a Cosa nostra e l’organizzazione criminale esterna. La questione interpretativa riguardava la possibilità di applicare il risarcimento anche a un reato diverso da corruzione e concussione, tradizionalmente previsti nelle norme sul danno erariale. Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno chiarito che l’associazione mafiosa può integrare pienamente la responsabilità per danno d’immagine quando un soggetto agisce in veste pubblica tradendo i doveri costituzionali di disciplina e onore. Secondo i Giudici contabili il rapporto tra criminalità organizzata e funzioni pubbliche compromette il legame di fiducia tra cittadini e istituzioni e legittima quindi l’azione risarcitoria dello Stato.

Articolo

Il rapporto tra funzioni pubbliche e responsabilità per danno d’immagine allo Stato torna al centro dell’attenzione della giustizia contabile con il caso di Antonino Nicosia*, ex collaboratore parlamentare originario di Sciacca coinvolto in un articolato procedimento giudiziario legato alla criminalità organizzata di tipo mafioso. La vicenda ha assunto rilievo non soltanto sul piano penale ma anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa e contabile, cioè quella forma di responsabilità che può comportare l’obbligo di risarcire lo Stato per i danni economici o reputazionali causati da comportamenti illeciti di chi esercita funzioni pubbliche.

Nicosia è stato condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, norma introdotta nell’ordinamento italiano nel 1982 dopo l’approvazione della legge Rognoni-La Torre per contrastare l’attività delle organizzazioni mafiose. Secondo le ricostruzioni emerse nel processo penale, l’uomo avrebbe sfruttato la propria posizione istituzionale di assistente parlamentare per favorire contatti tra esponenti di primo piano di Cosa nostra detenuti in carcere e la rete criminale operante all’esterno degli istituti penitenziari.

Le indagini giudiziarie hanno accertato che Nicosia avrebbe utilizzato le prerogative connesse al ruolo di collaboratore di un parlamentare per effettuare visite negli istituti penitenziari italiani presentate formalmente come attività ispettive o iniziative di tutela dei diritti dei detenuti. In realtà, secondo le accuse poi confermate nel procedimento penale, tali accessi sarebbero stati sfruttati per trasmettere comunicazioni e informazioni utili all’organizzazione mafiosa e per verificare il rischio che alcuni affiliati detenuti potessero decidere di collaborare con la giustizia.

Alla luce di questi fatti, la Procura regionale della Corte dei conti per la Sicilia aveva avviato circa un anno fa un giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti di Nicosia ipotizzando l’esistenza di un grave danno all’immagine dello Stato. Con questa espressione si indica il pregiudizio alla reputazione e al prestigio delle istituzioni pubbliche provocato da comportamenti illeciti di funzionari o soggetti che operano nell’ambito della pubblica amministrazione.

Secondo l’accusa contabile, l’ex collaboratore parlamentare sarebbe riuscito a “schermare” la propria appartenenza all’ambiente mafioso ottenendo il diritto di effettuare visite ispettive all’interno delle carceri italiane. Tali accessi risultavano formalmente motivati da finalità umanitarie e dalla tutela delle condizioni di detenzione, ma il processo penale ha evidenziato che l’obiettivo reale era anche quello di monitorare eventuali segnali di collaborazione con la magistratura da parte degli affiliati detenuti.

Proprio questo utilizzo distorto della funzione pubblica è stato definito dai Magistrati contabili come un vero e proprio “asservimento” dell’incarico istituzionale a interessi criminali. In termini giuridici ciò significa che la funzione pubblica è stata piegata a finalità opposte rispetto a quelle previste dall’ordinamento, determinando un pregiudizio non solo concreto ma anche simbolico alla credibilità delle istituzioni.

Nel corso del procedimento davanti alla Corte dei conti è tuttavia emersa una questione interpretativa riguardante la normativa che disciplina il risarcimento del danno all’immagine. In genere la giurisprudenza contabile ha applicato tale forma di responsabilità soprattutto in presenza di reati come corruzione e concussione, cioè condotte direttamente connesse alla gestione della funzione pubblica. Il dubbio riguardava quindi la possibilità di estendere lo stesso principio anche al reato di associazione mafiosa.

Per risolvere il quesito giuridico è stato richiesto l’intervento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti di Roma, organo che svolge una funzione analoga a quella delle Sezioni unite della Corte di cassazione, cioè quella di garantire un’interpretazione uniforme delle norme quando emergono contrasti giurisprudenziali o questioni particolarmente complesse.

I Giudici contabili hanno chiarito che anche l’associazione di tipo mafioso può configurare un danno d’immagine risarcibile quando la condotta è posta in essere da un soggetto che opera nell’ambito della pubblica amministrazione o che utilizza prerogative derivanti da un incarico pubblico. In questi casi, infatti, viene violato il principio sancito dall’articolo 54 della Costituzione italiana secondo cui i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche devono adempiere ai propri doveri con disciplina e onore.

La decisione sottolinea inoltre che il collegamento tra criminalità organizzata e funzioni pubbliche produce un effetto particolarmente grave perché incrina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato. La tutela dell’immagine delle istituzioni è infatti strettamente legata al corretto esercizio delle funzioni pubbliche e alla percezione di legalità e integrità da parte dell’amministrazione.

Alla luce di questo orientamento interpretativo, Antonino Nicosia potrà essere giudicato anche davanti alla Corte dei conti per il presunto danno arrecato all’immagine dello Stato. Qualora la responsabilità amministrativa venga accertata in via definitiva, l’ex collaboratore parlamentare potrebbe essere condannato al risarcimento economico in favore dell’erario pubblico.

Il caso rappresenta uno dei più significativi esempi recenti di intersezione tra giustizia penale e giustizia contabile nella lotta alla criminalità organizzata. Negli ultimi anni, infatti, la giurisprudenza ha progressivamente rafforzato gli strumenti di tutela dell’interesse pubblico, affiancando alle sanzioni penali anche forme di responsabilità patrimoniale volte a ristabilire il prestigio e l’affidabilità delle istituzioni democratiche.

* Antonello (Antonino) Nicosia, ex collaboratore parlamentare originario di Sciacca e già esponente dei Radicali Italiani, ha subito una condanna irrevocabile per associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta “Passepartout”. La Corte di Cassazione, con pronuncia del 25 gennaio 2024, ha reso definitiva la pena di 13 anni e 6 mesi di reclusione (originariamente più elevata in primo grado a 16 anni e 8 mesi, poi ridotta in appello e confermata in via suprema), riconoscendolo come elemento integrante della famiglia mafiosa di Sciacca. Gli inquirenti lo hanno ritenuto colpevole di aver sfruttato la posizione di assistente parlamentare della deputata Giusy Occhionero (risultata estranea ai fatti e ingannata secondo sue dichiarazioni) per accedere alle prigioni italiane, veicolando comunicazioni tra boss detenuti, alcuni al regime del 41-bis (regime detentivo speciale per mafiosi) come Filippo Guttadauro e l’esterno, monitorando il rischio di pentimenti e favorendo strategie criminali, il tutto sotto la copertura di battaglie per i diritti dei reclusi. Prima di questa vicenda, Nicosia aveva già scontato una detenzione fino al 2009 per una precedente condanna a 10 anni legata a narcotraffico e associazione a delinquere.