Sicilia. Diritti trasformati in favori: la dipendenza che alimenta il potere clientelare

La “sindrome di Stoccolma” diventa una metafora della soggezione verso una politica che presenta come concessione ciò che dovrebbe garantire per legge. Un meccanismo fondato su inefficienza, bisogno e gratitudine indotta

Sintesi

L’espressione “sindrome di Stoccolma” nacque dopo il sequestro avvenuto in una banca svedese nell’agosto 1973, quando alcuni ostaggi manifestarono vicinanza verso i loro sequestratori. Il concetto rimane scientificamente discusso e non costituisce una diagnosi autonoma, perciò può essere applicato alla realtà politica siciliana soltanto come metafora. Descrive, in questo caso, una condizione di dipendenza nella quale inefficienze, ritardi e necessità personali consentono al potere di presentare come favore ciò che è invece un diritto. Il cittadino può così sentirsi riconoscente verso chi si attribuisce il merito di aver risolto un problema che l’amministrazione aveva il dovere di affrontare. Il mutato quadro giuridico italiano ed europeo ha riaperto il confronto sugli strumenti necessari per impedire che discrezionalità, conflitti d’interesse e condotte clientelari compromettano l’imparzialità delle istituzioni.

Articolo

Il 23 agosto 1973 un rapinatore entrò nella sede della Kreditbanken di Norrmalmstorg, nel centro di Stoccolma, e prese in ostaggio 4 dipendenti. La crisi terminò il 28 agosto, dopo 6 giorni, durante i quali alcune vittime mostrarono comprensione e vicinanza emotiva verso i sequestratori, manifestando al tempo stesso diffidenza nei confronti delle Autorità intervenute per liberarle. Lo psichiatra e criminologo svedese Nils Bejerot definì quel comportamento “Norrmalmstorg syndrome”, successivamente diffuso nel mondo come “Stockholm syndrome” (sindrome di Stoccolma).

Con questa formula si indica il possibile legame emotivo sviluppato, in condizioni estreme di paura, dipendenza e isolamento, da una vittima nei confronti di chi la tiene sotto controllo. Non si tratta, tuttavia, di una reazione automatica né di una patologia formalmente riconosciuta come autonoma nei principali sistemi internazionali di classificazione. La letteratura scientifica disponibile è limitata e controversa e alcuni studiosi ritengono che determinati comportamenti attribuiti alla sindrome siano, più semplicemente, strategie di adattamento e sopravvivenza adottate durante una situazione coercitiva.

Applicare questa espressione alla Sicilia richiede quindi cautela. La formula può però assumere un’efficace funzione metaforica per rappresentare la subordinazione civile che si determina quando una parte dei cittadini finisce per provare gratitudine, comprensione o fedeltà verso un sistema di potere dal quale dipendono attività economiche, autorizzazioni, servizi, opportunità lavorative e risposte a bisogni essenziali.

Il meccanismo si consolida quando una politica capace di autorigenerarsi attraverso generazioni, appartenenze familiari e reti di consenso conserva una cultura dissimulata della sopraffazione. Non occorre sempre negare apertamente un diritto. Può bastare rallentarlo, complicarlo, lasciarlo sospeso o renderlo apparentemente irraggiungibile, fino a quando l’intervento del politico, dell’amministratore o dell’intermediario non venga percepito come decisivo.

L’inefficienza, l’inerzia, l’accidia amministrativa, la lentezza della giustizia e la generale indolenza, cessano allora di apparire soltanto come disorganizzazione e diventano strumenti di condizionamento. Chi ha bisogno di lavorare, aprire un’attività, ottenere un’autorizzazione, ricevere un servizio o vedere conclusa una pratica può essere indotto a cercare una protezione personale. Quando la risposta finalmente arriva, ciò che spettava per legge viene rappresentato come una concessione straordinaria, creando una riconoscenza che può trasformarsi in fedeltà politica, silenzio o disponibilità elettorale e altro.

È in questa inversione che prende forma la metaforica “sindrome di Stoccolma”: il cittadino non identifica più come responsabile chi ha contribuito a produrre l’ostacolo, ma considera un salvatore colui che lo rimuove selettivamente. Si sente debitore verso chi gli ha restituito una possibilità che non avrebbe dovuto essergli sottratta. Il favore sostituisce il diritto, la riconoscenza prende il posto della pretesa legittima e la sudditanza viene confusa con la gratitudine.

Questa dinamica viene generalmente ricondotta al clientelismo, inteso come scambio personalizzato di utilità, protezione o agevolazioni in cambio di consenso, sostegno o lealtà. Non ogni rapporto politico di fiducia costituisce un illecito e non ogni inefficienza integra un reato. Tuttavia, quando l’esercizio della funzione pubblica viene piegato a interessi privati, elettorali o personali, possono emergere condotte arbitrarie, conflitti d’interesse, violazioni amministrative oppure fatti penalmente rilevanti, da accertare sempre nelle sedi giudiziarie competenti.

L’art. 97 della Costituzione stabilisce che i pubblici uffici devono assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Ne deriva che il cittadino non deve ringraziare qualcuno per l’applicazione corretta di una norma, per il rispetto di una scadenza o per la prestazione di un servizio dovuto. L’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) considera conflitto d’interesse anche la situazione nella quale un interesse privato possa influenzare, o soltanto apparire capace di influenzare, l’indipendenza, l’obiettività e la neutralità nell’esercizio della funzione pubblica.

Il quadro penale italiano è cambiato il 25 agosto 2024, quando la legge n. 114 ha abrogato l’art. 323 del Codice penale, eliminando il reato di abuso d’ufficio. La riforma non ha reso lecite tutte le condotte scorrette dei pubblici agenti, che possono continuare a essere perseguite attraverso altre fattispecie quando ne ricorrano gli elementi, oltre a produrre conseguenze amministrative, contabili, civili o disciplinari. Ha però ristretto l’area dell’intervento penale rispetto alle violazioni che in precedenza potevano rientrare nella norma soppressa.

Con la sentenza n. 95, depositata il 3 luglio 2025, la Corte costituzionale ha stabilito che l’abolizione non contrasta con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, poiché l’accordo internazionale impone agli Stati di valutare l’introduzione del reato, ma non li obbliga a conservarlo. La Consulta ha comunque riconosciuto la presenza di “indubbi vuoti di tutela”, chiarendo che spetta al Parlamento decidere se tali lacune siano compensate dai benefici attesi dalla riforma.

L’ordinanza n. 117, depositata il 30 giugno 2026, ha ribadito la medesima conclusione, respingendo ulteriori questioni sollevate anche dal Giudice dell’udienza preliminare di Siracusa. Nel frattempo, la direttiva dell’UE (Unione europea) n. 2026/1021 del 29 aprile 2026 ha previsto che gli Stati rendano penalmente rilevanti almeno alcune gravi e intenzionali violazioni di legge commesse, attraverso azioni od omissioni, nell’esercizio delle funzioni pubbliche. Il recepimento principale dovrà avvenire entro il 1° giugno 2028 e lascerà ai legislatori nazionali un margine nella definizione delle condotte e delle categorie di funzionari interessate.

Presentando il 21 aprile 2026 la relazione annuale al Parlamento, Giuseppe Busìa presidente dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha auspicato che l’attuazione della nuova disciplina europea diventi l’occasione per ripensare almeno alcune delle scelte compiute e colmare le lacune aperte dall’abolizione dell’abuso d’ufficio. Il richiamo non equivale a chiedere la criminalizzazione di ogni errore amministrativo, ma pone il problema di proteggere efficacemente concorsi, affidamenti, autorizzazioni e decisioni pubbliche dalle interferenze personali e dalle prevaricazioni.

L’amministratore che trasforma intenzionalmente un diritto in merce di scambio oggi può essere descritto, in termini giuridicamente prudenti, come un soggetto che esercita la funzione in maniera arbitraria, clientelare, opaca o contraria ai doveri di imparzialità e correttezza, eventualmente autore di condotte illecite qualora queste vengano accertate dagli organi competenti. L’antidoto civile consiste nel sottrarre i diritti alla mediazione personale. Servono procedimenti trasparenti, scadenze verificabili, motivazioni comprensibili, accesso agli atti, criteri oggettivi, controlli indipendenti e assunzione di responsabilità. Quando ogni cittadino ottiene l’analoga risposta senza dover cercare un protettore, il presunto benefattore perde il potere di presentarsi come salvatore. Soltanto allora la riconoscenza artificiosamente prodotta lascia spazio alla cittadinanza consapevole e il favore torna a essere ciò che è: la deformazione di un diritto.

Immagine parzialmente realizzata con Ia.