Scarantino il falso pentito autoaccusatosi della Strage di Via D’amelio: revocata la condanna di calunnia

La Corte d’appello di Perugia cancella dopo 24 anni la condanna per calunnia del falso pentito di via D’Amelio che aveva denunciato di avere subito pressioni dagli investigatori per autoaccusarsi

Sintesi

Il 19 luglio 1992 Paolo Borsellino fu ucciso in via D’Amelio con gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Nel 1992 Vincenzo Scarantino entrò nelle prime indagini come presunto protagonista del furto della Fiat 126 usata come autobomba. Nel 1994 fu presentato come collaboratore di giustizia e nel 1996 il processo “Borsellino uno” si concluse anche sulla base delle sue dichiarazioni, poi rivelatesi false. Il 24 settembre 1998 Scarantino ritrattò, negò il proprio ruolo nella strage e denunciò pressioni del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”, guidato da Arnaldo La Barbera. Il 27 dicembre 2002 il GIP di Roma lo condannò a 8 anni per calunnia aggravata contro magistrati, poliziotti, agenti penitenziari e il collaboratore Francesco Andriotta. Dal 2008 le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza riaprirono la vicenda, smentendo la ricostruzione di Scarantino. Nel 2017 il “Borsellino quater” definì il caso uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Nel 2019 la Corte d’assise d’appello di Caltanissetta confermò l’impianto e nel 2021 la Cassazione rese definitive le condanne per Madonia, Tutino, Pulci e Andriotta. Il 4 giugno 2024 il processo d’appello sul depistaggio si chiuse con la prescrizione per gli ex poliziotti. Nel 2026 restano aperti il “Depistaggio bis”, le nuove indagini sui possibili mandanti esterni e il nodo dell’agenda rossa. Il 30 maggio 2026 la Corte d’appello di Perugia ha accolto la revisione chiesta dalla difesa di Scarantino e ha revocato la condanna del 2002: evidentemente nnon aveva mantito circa le pressioni ricevute da uomini dello Stato. Sul piano normativo, la revisione è regolata dagli articoli 629 e seguenti del CPP (codice di procedura penale), mentre l’eventuale riparazione dell’errore giudiziario è prevista dagli articoli 643 e seguenti. Nei commenti più recenti, la difesa parla di “calunniatore calunniato e vittima del sistema”, mentre il Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca ha indicato il dossier mafia-appalti come una concausa della strage, senza escludere ulteriori livelli esterni di responsabilità.

Articolo

La Corte d’appello di Perugia ha revocato, il 30 maggio 2026, la condanna a 8 anni per calunnia aggravata inflitta nel 2002 a Vincenzo Scarantino, figura centrale delle prime ricostruzioni giudiziarie sulla strage di via D’Amelio, poi riconosciute come frutto di un depistaggio. I Giudici umbri hanno accolto l’istanza di revisione presentata dall’avvocata Vania Giamporcaro. Anche la Procura generale aveva condiviso la richiesta di assoluzione formulata dalla difesa.

La vicenda comincia il 19 luglio 1992, quando una Fiat 126 imbottita di esplosivo deflagrò in via Mariano D’Amelio, a Palermo, uccidendo il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. L’unico sopravvissuto fu l’agente Antonino Vullo. Quel pomeriggio segnò una delle ferite più profonde della Repubblica e aprì un percorso giudiziario lungo, spezzato, contraddittorio e ancora non del tutto concluso.

Nelle prime indagini comparve Vincenzo Scarantino, palermitano del quartiere Guadagna, allora indicato come piccolo pregiudicato e poi trasformato in collaboratore di giustizia. L’accusa lo collegò al furto della Fiat 126 usata per l’attentato. Nel 1994 venne presentato pubblicamente come pentito, termine che in ambito giudiziario indica un collaboratore di giustizia, cioè una persona già coinvolta in ambienti criminali che decide di riferire fatti agli investigatori e ai magistrati. Le sue dichiarazioni contribuirono a sostenere i primi processi sulla strage, ma negli anni successivi si sarebbe scoperto che quella ricostruzione era falsa.

Il primo processo, chiamato “Borsellino uno”, si concluse il 26 gennaio 1996 davanti alla Corte d’assise di Caltanissetta con delle condanne all’ergastolo e con la condanna di Scarantino a 18 anni. Quel giudizio derivava proprio dalle dichiarazioni del falso pentito. In appello l’impianto cominciò a incrinarsi, perché Scarantino aveva già ritrattato le accuse, ma la frattura piena arrivò il 24 settembre 1998, durante il processo d’appello “Borsellino uno”, quando negò il proprio coinvolgimento nella strage e denunciò pressioni e condizionamenti subiti dal gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”, guidato dall’allora questore Arnaldo La Barbera.

Da quella ritrattazione nacque però un’altra accusa contro Scarantino. Il 27 dicembre 2002 il GIP di Roma Renato Croce lo condannò a 8 anni per calunnia aggravata. La calunnia, prevista dall’articolo 368 del CP (codice penale), consiste nell’incolpare qualcuno di un reato sapendolo innocente o nel simulare tracce di reato contro una persona. La condanna riguardava l’accusa di avere calunniato magistrati, dirigenti e funzionari di polizia, agenti penitenziari e il collaboratore di giustizia Francesco Andriotta. La pena, già interamente scontata, comprendeva anche una misura di sicurezza di 3 anni.

Il cambio decisivo arrivò dal 2008, quando Gaspare Spatuzza, reale killer della mafia, cominciò a collaborare con la giustizia e indicò una diversa ricostruzione del furto della Fiat 126, attribuendolo a sé e a Vittorio Tutino. Le sue dichiarazioni smentirono la versione Scarantino e spinsero la Procura di Caltanissetta verso una nuova fase investigativa. Nel 2011 la Corte d’appello di Catania sospese l’esecuzione della pena per diversi condannati nei precedenti processi, dopo le rivelazioni di Spatuzza e Fabio Tranchina, che scagionavano di fatto molte persone indicate da Scarantino come esecutori della strage.

Il processo “Borsellino quater” ha poi messo ordine, almeno in parte, in questa storia giudiziaria. La sentenza di primo grado della Corte d’assise di Caltanissetta fu pronunciata il 20 aprile 2017 e depositata il 30 giugno 2018. In quel provvedimento, lungo oltre 1800 pagine, il caso Scarantino venne collocato dentro quello che fu definito uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana.

Il 15 novembre 2019 la Corte d’assise d’appello di Caltanissetta confermò la sentenza del “Borsellino quater”. Il 5 ottobre 2021 la Cassazione rese definitive le condanne all’ergastolo per i capimafia Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e le condanne per calunnia nei confronti di Calogero Pulci e Francesco Andriotta, “falsi pentiti”. Per Andriotta la pena venne ridotta da 10 anni a 9 anni e 6 mesi per la prescrizione di 2 calunnie ai danni di Scarantino, mentre restò confermata la responsabilità per altre false accuse inserite nella costruzione depistante.

Un altro capitolo si è aperto con il processo sul depistaggio a carico degli ex appartenenti al gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”. Il 4 giugno 2024 la Corte d’appello di Caltanissetta ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. L’accusa era di concorso in calunnia aggravata dall’avere agevolato Cosa nostra, espressione che indica l’organizzazione mafiosa siciliana. Secondo l’impostazione accusatoria, sotto la direzione di Arnaldo La Barbera, quei funzionari avrebbero contribuito a costruire una falsa verità sull’eccidio, inducendo persone come Scarantino a rendere dichiarazioni non vere.

Nel marzo 2026 le motivazioni della sentenza d’appello sul depistaggio hanno offerto una lettura ancora più ampia. Nel frattempo il 25 marzo 2026 è ripartito a Caltanissetta, con un nuovo collegio presieduto dalla giudice Giuseppina Chianetta, il processo “Depistaggio bis” nei confronti di altri 4 ex poliziotti del pool (gruppo investigativo) “Falcone-Borsellino”.

Il “Depistaggio bis” riguarda le presunte false testimonianze rese in relazione alle indagini sulla strage e mira a chiarire ulteriori responsabilità nella gestione del falso pentito Scarantino, oltre a verificare se vi siano stati livelli superiori capaci di orientare o coprire il depistaggio. Secondo l’accusa, Scarantino sarebbe stato “indottrinato”, cioè preparato e guidato a riferire una versione costruita, per accusare persone estranee alla strage. Il 21 aprile 2026, in una delle udienze, sono emersi nuovi passaggi sulla borsa di Paolo Borsellino e sulla sparizione dell’agenda rossa, il taccuino personale del magistrato, ancora oggi uno dei misteri più rilevanti dell’intera vicenda.

Sempre nel 2026 si è riaperto anche il fronte dei possibili mandanti esterni. Il 23 aprile 2026 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Caltanissetta contro l’ordinanza con cui la GIP Graziella Luparello aveva disposto nuove indagini sui possibili mandanti esterni e sulla cosiddetta “pista nera”, espressione usata per indicare l’eventuale coinvolgimento di ambienti dell’eversione di destra. La conseguenza è che la Procura deve proseguire gli accertamenti.

Il 14 aprile 2026, davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca ha indicato il procedimento mafia-appalti come una “sicura concausa” della strage di via D’Amelio e, in misura secondo lui leggermente minore, anche della strage di Capaci. De Luca ha aggiunto che parlare di mafia-appalti non esclude altre concause e ha collegato l’attività depistante di La Barbera, anche in relazione all’agenda rossa scomparsa, al servizio di istituzioni deviate. Ha però escluso, allo stato della sua valutazione, che la cosiddetta trattativa Stato-mafia sia stata una delle concause della strage.

In questo scenario si colloca la decisione della Corte d’appello di Perugia del 30 maggio 2026. La revisione ha cancellato la condanna per calunnia aggravata che gravava su Scarantino dal 2002. Il dato giuridico e simbolico è forte: la stessa persona che per anni era stata indicata come falso accusatore viene ora riconosciuta, almeno rispetto a quella specifica condanna, come soggetto da prosciogliere in sede di revisione. La difesa lo ha definito “un calunniatore calunniato e vittima del sistema” e valuterà l’eventuale richiesta di ristoro economico.

La norma di riferimento è l’articolo 629 del CPP (codice di procedura penale), secondo cui la revisione delle sentenze di condanna è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, anche quando la pena è già stata eseguita o estinta. È uno strumento straordinario, perché consente di riaprire una sentenza ormai definitiva quando emergono elementi idonei a dimostrare l’ingiustizia della condanna.

L’eventuale conseguenza patrimoniale è regolata dagli articoli 643 e seguenti del CPP. Il Ministero della Giustizia spiega che la riparazione dell’errore giudiziario riguarda una condanna irrevocabile poi riconosciuta ingiusta mediante revisione. Il diritto alla riparazione spetta al condannato prosciolto se non ha causato l’errore per dolo o colpa grave. L’istanza deve essere presentata alla Corte d’appello che ha pronunciato la revisione entro 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

La portata della vicenda supera quindi il destino personale di Scarantino. Riguarda l’affidabilità delle indagini, il peso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la responsabilità degli apparati investigativi, il ruolo della magistratura nel controllo delle fonti dichiarative e la capacità dello Stato di riconoscere i propri errori. Via D’Amelio resta una strage di mafia, ma la sua storia processuale dimostrerebbe che accanto alla ricerca degli esecutori e dei mandanti c’è stata, per oltre 30 anni, un’altra battaglia contraria di uomini infedeli dello Stato.