Sintesi
La controversia nasce dall’inserimento nei contratti 2025 della sanità privata accreditata siciliana di una clausola che imponeva la rinuncia preventiva ai ricorsi per ottenere i pagamenti correnti. La Polisportiva Palermo ha impugnato il decreto assessoriale 845/2025 con ricorso straordinario al Presidente della Regione. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ravvisato profili di illegittimità costituzionale e disposto la sospensione cautelare della clausola. La decisione incide sull’equilibrio tra amministrazione sanitaria e operatori privati e riapre il confronto sui diritti di difesa e sull’autonomia contrattuale.

Articolo
Una clausola singolare: sottoscrivere per essere liquidati, ma al prezzo di abbandonare i contenziosi. Attorno a questo aut aut si è sviluppata una delle vertenze più sensibili che coinvolgono la sanità privata accreditata dell’Isola. Al centro del confronto vi è la cosiddetta “clausola di salvaguardia”, inserita negli schemi contrattuali per il 2025 predisposti dall’Assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana, che subordinava l’erogazione dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie correnti alla rinuncia preventiva ad azioni giudiziarie o procedure esecutive nei confronti delle Asp (Aziende sanitarie provinciali) per il recupero dei crediti maturati negli anni precedenti.

La sequenza degli atti prende avvio con l’adozione del decreto assessoriale 845/2025, il cui articolo 10 introduceva la disposizione contestata. Successivamente la Polisportiva Palermo, struttura operante nel sistema convenzionato, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha promosso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rimedio amministrativo alternativo al ricorso giurisdizionale davanti al Tar (Tribunale amministrativo regionale). Il ricorso ha investito la legittimità della clausola nella parte in cui imponeva una rinuncia anticipata alla tutela giudiziaria quale condizione per percepire somme relative a prestazioni già rese nell’ambito di un servizio pubblico delegato.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, organo di secondo grado della giustizia amministrativa nell’Isola e omologo del Consiglio di Stato, con parere cautelare reso nei giorni scorsi ha ritenuto sussistenti elementi di fondatezza tali da giustificare la sospensione della clausola. Nel provvedimento si evidenzia come la previsione appaia illegittima nella misura in cui incide sul diritto costituzionale di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione e sull’autonomia negoziale delle parti, non potendo l’Amministrazione subordinare il pagamento di somme dovute alla rinuncia preventiva a far valere in giudizio ulteriori crediti.
In termini sostanziali, il meccanismo delineato dal decreto poneva cliniche e centri accreditati dinanzi a una scelta obbligata: proseguire le attività sanitarie assicurandosi la liquidità necessaria alla gestione ordinaria oppure insistere nelle azioni per il recupero delle spettanze pregresse, con il rischio di non ottenere i pagamenti correnti. Secondo la difesa della Polisportiva Palermo, una simile impostazione determinava una compressione significativa del diritto di azione e di difesa, alterando l’equilibrio del rapporto contrattuale tra soggetto pubblico e operatore privato.
I legali hanno sottolineato come “il diritto a percepire il compenso per un servizio pubblico affidato non possa essere scambiato con la rinuncia ai propri diritti di credito”, evidenziando la necessità di ristabilire una proporzione corretta nei rapporti tra amministrazione sanitaria e strutture convenzionate. La sospensione cautelare disposta dal Cga rappresenta, in questa fase, un passaggio cruciale: viene meno l’obbligo di optare tra continuità dell’attività assistenziale e tutela delle proprie ragioni economiche.
In attesa della decisione definitiva nel merito, la vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra Regione e comparto accreditato, segnato da ritardi nei pagamenti e da contenziosi seriali sui tetti di spesa e sulla remunerazione delle prestazioni. Il pronunciamento cautelare riafferma un principio di rilievo generale nella giurisprudenza amministrativa: la pubblica amministrazione, pur nell’esercizio della propria discrezionalità organizzativa e finanziaria, non può imporre condizioni che svuotino o comprimano diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento.
La partita resta aperta sul piano sostanziale e giuridico, ma l’intervento del Consiglio di giustizia amministrativa segna un punto fermo nel confronto, riaffermando che l’equilibrio contrattuale e la tutela giurisdizionale non possono essere sacrificati in nome di esigenze contabili o gestionali.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









