Sintesi
L’assassinio di Daphne Caruana Galizia nel 2017 contribuì a rendere evidente l’impiego sistematico delle cause giudiziarie come strumento di pressione contro il giornalismo d’inchiesta. Nel 2021 le istituzioni europee sollecitarono interventi comuni e nel 2022 furono presentate le prime misure organiche. Nel febbraio 2024 il Parlamento europeo approvò il testo, seguito dal via libera definitivo e dalla pubblicazione della direttiva nella primavera dello stesso anno. Nel marzo 2026 l’Italia adottò una legge di delegazione, senza tuttavia completare entro il 7 maggio il recepimento operativo. Il 15 luglio la Commissione europea ha quindi avviato la prima fase della procedura d’infrazione, concedendo 2 mesi per comunicare gli interventi mancanti. La disciplina protegge chi partecipa al dibattito pubblico dalle azioni civili abusive con implicazioni transfrontaliere, ma resta aperto il problema delle controversie esclusivamente nazionali e delle querele penali utilizzate con finalità intimidatorie.

Articolo
Il 15 luglio 2026 la Commissione europea (organo esecutivo dell’UE) ha inviato lettere di costituzione in mora a 14 Paesi per la mancata comunicazione di misure complete di recepimento della disciplina anti-SLAPP. Oltre all’Italia, il provvedimento interessa Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia. Non si tratta ancora di una condanna né dell’applicazione immediata di sanzioni, ma del primo passaggio della procedura prevista dall’articolo 258 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Gli Stati coinvolti hanno 2 mesi per trasmettere osservazioni e interventi completi. In mancanza di una risposta adeguata, Bruxelles potrà formulare un parere motivato e, successivamente, valutare il ricorso alla Corte di giustizia.

SLAPP è l’acronimo inglese di Strategic lawsuits against public participation (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica). Sono procedimenti promossi formalmente per proteggere un diritto, spesso la reputazione, ma caratterizzati da richieste sproporzionate, moltiplicazione delle iniziative giudiziarie, squilibrio economico tra le parti o altri elementi capaci di intimidire chi diffonde informazioni di interesse collettivo. L’obiettivo può essere quello di imporre costi, sottrarre tempo e risorse, danneggiare la credibilità del destinatario e produrre un chilling effect (effetto dissuasivo), inducendo giornalisti, associazioni, studiosi, attivisti o semplici cittadini all’autocensura.

L’espressione italiana “querela bavaglio” descrive efficacemente il fenomeno, ma non coincide perfettamente con l’ambito giuridico della direttiva. La normativa vincolante riguarda infatti le controversie civili o commerciali con implicazioni transfrontaliere. Restano fuori dal suo perimetro diretto i procedimenti penali per diffamazione e le cause nelle quali entrambe le parti, il Giudice e tutti gli altri elementi rilevanti si trovano nel medesimo Stato. Proprio questa delimitazione rappresenta uno dei maggiori punti critici per il nostro ordinamento, nel quale le pressioni contro l’Informazione possono derivare anche da denunce penali o richieste risarcitorie esclusivamente nazionali.
La genesi dell’intervento è strettamente collegata alla vicenda di Daphne Caruana Galizia (giornalista investigativa maltese sottoposta a numerose cause per diffamazione e uccisa nel 2017), tanto che la normativa viene indicata nel dibattito pubblico anche come “Daphne’s Law” (legge di Daphne), pur non essendo questa la sua denominazione ufficiale. Il Parlamento europeo approvò una risoluzione l’11 novembre 2021. Il 27 aprile 2022 arrivarono una raccomandazione rivolta agli Stati e la proposta di uno strumento vincolante. L’assemblea votò il testo definitivo il 27 febbraio 2024 con 546 favorevoli, 47 contrari e 31 astensioni. Il Consiglio dell’Unione europea diede il via libera conclusivo il 19 marzo. La direttiva 2024/1069, datata 11 aprile, fu pubblicata nella Gazzetta ufficiale comunitaria il 16 aprile, entrò in vigore il 6 maggio e fissò al 7 maggio 2026 il termine per l’adeguamento degli ordinamenti nazionali.
Le nuove garanzie permettono al destinatario di chiedere il rigetto anticipato di una domanda manifestamente infondata. In questo caso spetta al ricorrente dimostrare che esistono motivi sufficienti per proseguire il giudizio. Il Magistrato deve decidere rapidamente e può imporre una cauzione per le spese processuali e, quando il diritto nazionale lo consente, per i danni subiti. Se il procedimento viene riconosciuto come abusivo, chi lo ha promosso può essere obbligato a sostenere anche i costi della rappresentanza legale della controparte e può essere assoggettato a sanzioni o misure equivalenti realmente dissuasive.
Sono inoltre previste forme di sostegno da parte di associazioni, organizzazioni e sindacati, un punto informativo unico sulle tutele disponibili e indicazioni relative al patrocinio, all’assistenza finanziaria e al supporto psicologico. Le sentenze emesse in Paesi esterni all’Unione non devono essere riconosciute o eseguite quando risultano manifestamente infondate o abusive. Questa protezione serve anche a limitare il forum shopping (scelta opportunistica del tribunale ritenuto più favorevole), pratica attraverso la quale una controversia viene avviata nella giurisdizione più onerosa o svantaggiosa per il convenuto.
Nel percorso nazionale, il Senato approvò definitivamente il provvedimento di delegazione l’11 marzo 2026. La legge 17 marzo 2026, n. 36, pubblicata il 25 marzo ed efficace dal 9 aprile, ha poi affidato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi. L’articolo 6 individua però come unico criterio specifico la definizione delle “questioni con implicazioni transfrontaliere”, seguendo il limite minimo stabilito dalla normativa comunitaria. La semplice delega parlamentare non rende automaticamente operative le garanzie e non equivale alla completa attuazione richiesta entro la scadenza. È proprio l’assenza della comunicazione di misure integralmente adottate ad avere determinato l’attuale contestazione.
CASE Italia, collegata alla Coalition Against SLAPPs in Europe (coalizione europea contro le azioni bavaglio), ha stimato che oltre il 90% dei casi rilevati nel territorio nazionale non presenta carattere transfrontaliero. Il MFRR (Media Freedom Rapid Response, risposta rapida per la libertà dei media) ha inoltre collocato l’Italia al primo posto europeo per il numero di procedimenti monitorati nel 2025. Si tratta di rilevazioni elaborate da reti indipendenti e non di statistiche giudiziarie ufficiali, ma mostrano perché le organizzazioni chiedano di estendere le garanzie alle controversie interne, di limitare le richieste risarcitorie sproporzionate e di introdurre conseguenze efficaci per chi agisce abusivamente.
Alessandra Costante (segretaria generale della FNSI, Federazione nazionale della stampa italiana) ha ricordato che le richieste di una disciplina contro le iniziative temerarie sono state rivolte nel tempo sia all’attuale Esecutivo sia ai precedenti governi politici e tecnici. Carlo Bartoli (presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti) ha sollecitato procedure rapide di archiviazione o rigetto e adeguate forme di ristoro quando le accuse risultano palesemente infondate. Entrambi hanno evidenziato che limitarsi ai soli casi transfrontalieri lascerebbe irrisolta una parte consistente del problema italiano.
Anche la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l’uso di sanzioni capaci di comprimere in maniera sproporzionata la libertà di informazione. Con la sentenza n. 150 del 2021, la Corte costituzionale ha eliminato la pena detentiva obbligatoria prevista per alcune ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, precisando che il carcere può essere giustificato soltanto in circostanze eccezionali, come la diffusione di discorsi d’odio o l’istigazione alla violenza. La Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo), nel caso Sallusti contro Italia del 7 marzo 2019, aveva già ritenuto manifestamente sproporzionata la detenzione inflitta a un giornalista, riscontrando la violazione della libertà di espressione.
Un precedente più recente risale al 16 aprile 2026, quando il Tribunale penale di Roma ha assolto Roberto Saviano (scrittore e giornalista) nel procedimento per diffamazione promosso da Matteo Salvini (esponente della Lega e parte civile nel giudizio). La decisione ha respinto sia la richiesta della Procura di una multa da €10.000 sia la domanda risarcitoria da €100.000 avanzata dalla difesa della parte civile. Il caso appartiene al settore penale e non costituisce un’applicazione diretta della direttiva, ma dimostra perché le organizzazioni per la libertà di stampa chiedano una riforma più ampia, capace di distinguere la tutela legittima della reputazione dall’impiego intimidatorio del processo.
La disciplina europea non impedisce a cittadini, imprese o rappresentanti istituzionali di difendere in giudizio diritti realmente lesi. Mira invece a consentire ai Giudici di individuare tempestivamente le pretese manifestamente infondate o abusive, evitando che la durata, le spese e il peso psicologico del processo diventino essi stessi una punizione. La risposta italiana dovrà pertanto colmare il ritardo formale e decidere se fermarsi alla soglia minima delle controversie transfrontaliere oppure affrontare anche le iniziative interne che producono lo stesso effetto intimidatorio.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









