Quel 30% vessatorio. Dalla rigidità del 1997 alla riduzione del 2024: parabola di una sanzione fiscale

La penalità proporzionale sugli omessi o tardivi versamenti, introdotta nel 1997, è rimasta invariata per oltre 25 anni fino alla riduzione al 25% disposta nel 2024, tra interventi legislativi, rottamazioni e correttivi giurisprudenziali. L'OPINIONE

Sintesi

La sanzione amministrativa del 30% sugli importi non pagati o versati oltre i termini è stata introdotta con il Decreto Legislativo 471/1997 durante il Governo Prodi I ed è entrata in vigore il 1° aprile 1998, segnando il passaggio a un sistema proporzionale e automatico per tributi omessi o tardivi, inclusi quelli iscritti a ruolo. Per oltre 25 anni la misura è rimasta immutata sotto Governi di diverso orientamento politico, affiancata dal ravvedimento operoso previsto dal Decreto Legislativo 472/1997 che consentiva riduzioni in caso di regolarizzazione spontanea. Dal 2021 sono intervenute definizioni agevolate e stralci che hanno attenuato l’impatto sulle cartelle pregresse senza modificare la percentuale base. Solo con il Decreto Legislativo 87/2024 del Governo Meloni la sanzione è stata ridotta al 25% per le violazioni successive al 1° settembre 2024 introducendo criteri di maggiore proporzionalità. La giurisprudenza ha nel tempo mitigato gli effetti nei casi di lieve inadempimento valorizzando buona fede e tempestiva regolarizzazione.

Articolo

La penalità amministrativa del 30% sugli importi non corrisposti o pagati in ritardo, compresi quelli richiesti tramite cartella esattoriale oltre 60 giorni dalla notifica, trova la propria origine nell’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, varato sotto il Governo presieduto da Romano Prodi. La norma, adottata in attuazione della legge delega 23 dicembre 1996, n. 662, ed efficace dal 1° aprile 1998, ha ristrutturato il sistema sanzionatorio tributario non penale sostituendo precedenti misure fisse o variabili con una percentuale proporzionale automatica applicabile a imposte dirette, acconti, saldi, liquidazioni periodiche e somme iscritte a ruolo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 29 settembre 1973, n. 602. Il cambiamento ha reso la risposta punitiva uniforme e immediata, incidendo anche su contribuenti in temporanea difficoltà finanziaria o coinvolti in contenziosi prolungati.

Contestualmente, il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ha disciplinato il ravvedimento operoso, istituto che consente la regolarizzazione spontanea con riduzione progressiva della sanzione prima dell’avvio di controlli, introducendo un correttivo di flessibilità nel sistema. Nonostante ciò, la percentuale del 30% è rimasta immutata per oltre 25 anni sotto Governi di centrosinistra, centrodestra e tecnici, inclusi quelli guidati da Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Giuseppe Conte e Mario Draghi, senza che fosse mai eliminata o ridimensionata nella sua struttura.

Un alleggerimento indiretto con il Governo Draghi è intervenuto nel 2021 con il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella Legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha disposto lo stralcio automatico dei ruoli dal 2000 al 2010 fino a 5.000 euro residui per contribuenti con reddito imponibile 2019 non superiore a 30.000 euro, cancellando sanzioni e interessi di mora ma mantenendo l’imposta principale. Sono seguite ulteriori definizioni agevolate, comunemente denominate rottamazioni, che hanno consentito il pagamento del solo debito originario con una tolleranza di 5 giorni sulle rate, riducendo l’impatto concreto della penalità sui carichi pregressi.

La modifica sostanziale è giunta con il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, attuativo della Legge 9 agosto 2023, n. 111, adottato dal Governo presieduto da Giorgia Meloni. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione base è stata ridotta al 25%, con ulteriori riduzioni al 12,5% per ritardi entro 90 giorni e a una frazione giornaliera pari a 1/15 della sanzione per ritardi fino a 15 giorni, in applicazione del principio di proporzionalità e del favor rei, espressione latina che indica l’applicazione della norma più favorevole al trasgressore. Per le violazioni antecedenti al 31 agosto 2024 resta applicabile il precedente 30%. Sul piano della riscossione, dal 1° gennaio 2025 è operativo il discarico automatico dei ruoli non riscossi dopo 5 anni dall’affidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, misura inserita nella riforma attuativa della delega fiscale con l’obiettivo di ridurre un magazzino crediti superiore a 1.100 miliardi di euro, in larga parte ritenuti inesigibili.

La giurisprudenza ha contribuito a contenere gli effetti più rigidi valorizzando il “lieve inadempimento” previsto dall’articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973. La Corte di Cassazione ha affermato che ritardi contenuti, come quelli entro 7 giorni sulla prima rata o sanati tempestivamente, non comportano la decadenza dalla rateazione né l’applicazione integrale della penalità, riconoscendo in diversi casi solo interessi ridotti o le diminuzioni connesse al ravvedimento operoso. Nel dibattito istituzionale, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, ha parlato di un sistema meno afflittivo e più orientato al recupero del gettito. La traiettoria complessiva mostra dunque una continuità normativa dal 1998 al 2024, seguita da una rimodulazione che attenua la rigidità originaria senza sopprimere l’impianto proporzionale della sanzione.

L’OPINIONE

La riduzione della sanzione per omessi o ritardati versamenti dal 30% al 25%, segna un cambio epocale nel sistema fiscale italiano, bilanciando maggiore equità per i contribuenti in difficoltà con il mantenimento del gettito pubblico. Dopo quasi trent’anni dalla sanzione fissa del 30%, introdotta nel 1997, recenti riforme e sentenze, supportate da esperti, lodano questo approccio di “fisco amico” più umano e proporzionato: riconosce che molti cittadini onesti – esclusi gli evasori intenzionali – hanno accumulato debiti non per frode, ma per mancanza improvvisa di liquidità dovuta a disoccupazione, chiusura attività, ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione o estenuanti contenziosi giudiziari con relativi costi legali e peritali, restituendo così in parte rispetto e tutela alla maggioranza dei contribuenti, in una nazione democratica.