Sintesi
Il TAR Lazio ha accolto con la sentenza n. 14271, pubblicata il 14 agosto 2026, il secondo ricorso promosso dall’ANM e ha annullato il DPCM del 3 giugno 2024, insieme agli atti ISTAT utilizzati per determinare l’adeguamento delle retribuzioni della magistratura nel triennio 2021-2023. Il nuovo coefficiente deve ancora essere ricalcolato. L’aumento già stabilito non è stato considerato correttamente determinato e i conti devono essere rifatti.

La vicenda segue quella del triennio 2018-2020. Il Consiglio di Stato aveva già annullato nel luglio 2025 il precedente calcolo, contestando l’esclusione di alcune componenti economiche e categorie di dipendenti pubblici e l’impiego della media ponderata anziché di quella aritmetica. Nel 2026 l’ISTAT ha così rideterminato il coefficiente dal 4,85% al 6,22%. Lo Stato ha già dovuto riconoscere che il primo parametro era troppo basso.

Il DPCM ora annullato aveva fissato al 6,69% l’adeguamento con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e previsto ulteriori acconti del 2,01% dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026. La nuova sentenza non indica ancora quale sarà la percentuale sostitutiva e, di conseguenza, non consente al momento di quantificare con precisione gli ulteriori arretrati. È quindi certa la necessità di un nuovo calcolo, non ancora il suo risultato economico.

La questione può interessare anche altre categorie non contrattualizzate, soprattutto docenti e ricercatori universitari, ma non esiste un automatismo che trasferisca loro gli effetti delle decisioni sui magistrati. Per il personale universitario l’adeguamento è annuale e segue una disciplina distinta. Intanto, per il solo precedente triennio 2018-2020 sono state riferite stime governative vicine a 200 milioni di euro, mentre non esiste ancora un conteggio ufficiale complessivo sui periodi successivi. L’impatto sui conti pubblici è reale, ma le cifre più elevate circolate finora restano proiezioni e non somme definitivamente accertate.
Articolo
Il nuovo annullamento
È arrivato un secondo pronunciamento destinato a incidere sul sistema con il quale vengono aggiornate le retribuzioni dei magistrati. Con la sentenza n. 14271/2026, pubblicata il 14 agosto, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso dell’ANM (Associazione nazionale magistrati, organismo rappresentativo della magistratura ordinaria) contro il DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) del 3 giugno 2024. Sono stati annullati anche gli atti presupposti dell’ISTAT (Istituto nazionale di statistica) utilizzati per costruire il parametro relativo al triennio 2021-2023.
La notizia è stata resa pubblica da Antonio D’Amato (segretario generale di Magistratura Indipendente, corrente associativa della magistratura) e Giancarlo Dominijanni (presidente della stessa associazione). I 2 rappresentanti hanno sottolineato che la decisione ha proseguito lungo il percorso già tracciato dalla giustizia amministrativa sul precedente triennio e hanno chiesto una rapida esecuzione delle pronunce.
Quanto prevedeva il Dpcm del 2024
Il DPCM del 3 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, aveva recepito il calcolo ISTAT relativo all’andamento delle retribuzioni pubbliche nel triennio 2021-2023. La variazione era stata determinata nel 6,69%. L’aumento era stato applicato dal 1° gennaio 2024 agli stipendi e alle indennità in vigore al 1° gennaio 2021, con il conguaglio degli acconti corrisposti nel 2022 e nel 2023. Per il 2025 e il 2026 erano stati poi previsti ulteriori incrementi, a titolo di acconto sul successivo adeguamento, pari al 2,01% per ciascun anno.
Il punto centrale è che la legge non collega direttamente lo stipendio dei magistrati all’indice dei prezzi al consumo. L’adeguamento non costituisce quindi una semplice rivalutazione automatica in base all’inflazione. Il parametro prende invece come riferimento gli incrementi medi del trattamento economico complessivo conseguiti dalle altre categorie del pubblico impiego. L’inflazione può incidere indirettamente, perché influenza rinnovi contrattuali e aumenti salariali, ma non rappresenta la formula giuridica utilizzata per calcolare l’adeguamento.
La disputa sulla matematica
La controversia è diventata soprattutto una questione di metodo statistico e di interpretazione delle voci da includere. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6004 del 9 luglio 2025, aveva stabilito che il precedente DPCM del 6 agosto 2021 era illegittimo sotto 3 profili. Nel calcolo non erano stati considerati tutti gli emolumenti che concorrono al trattamento economico complessivo. Non erano stati inseriti gli incrementi ottenuti da tutte le categorie di dipendenti pubblici, compresi il personale non contrattualizzato e quello delle autorità amministrative indipendenti. Infine era stata adoperata una media ponderata al posto della media aritmetica prescritta.
La differenza non è soltanto terminologica. La media aritmetica tratta tutti i numeri allo stesso modo, mentre la media ponderata dà a ogni numero un “peso” o un’importanza diversa. Con una media aritmetica gli incrementi delle categorie considerate contribuiscono al risultato secondo il criterio previsto dalla norma. Con una media ponderata viene invece attribuito un peso differente in funzione, tra l’altro, della consistenza numerica dei comparti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che in questo modo i settori con un numero molto elevato di dipendenti finissero per incidere maggiormente sul risultato, alterando il parametro stabilito dal legislatore.
Dal 4,85% al 6,22%
Per il triennio 2018-2020 il DPCM del 2021 aveva riconosciuto un incremento del 4,85%. Dopo l’annullamento disposto nel 2025, l’amministrazione è stata chiamata a rifare il calcolo. Nel corso della successiva fase di ottemperanza, cioè del procedimento diretto a ottenere l’effettiva esecuzione della sentenza, l’ISTAT ha rideterminato la percentuale al 6,22%. L’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5140/2026 ha fissato al Governo il termine del 5 settembre per riferire sulle modalità e sui tempi necessari a completare l’adeguamento, con una successiva udienza indicata per il 13 ottobre. La distinzione temporale è importante. La sentenza n. 6004 non è stata pronunciata nel 2026, né poche settimane fa: risale al 9 luglio 2025. Nel 2026 è proseguita la sua esecuzione e proprio in questa fase è emerso il coefficiente del 6,22%, superiore di 1,37 punti percentuali al 4,85% originariamente applicato.
Un precedente già nell’aprile 2026
La decisione di agosto non è neppure il primo pronunciamento del 2026 sul triennio successivo. Il 27 aprile il TAR di Roma aveva depositato la sentenza n. 7613/2026, relativa a una controversia promossa da magistrati amministrativi. Anche in quel giudizio erano stati contestati tanto il decreto del 2021 quanto quello del 2024 e il TAR aveva accolto censure analoghe sul sistema di calcolo. Il pronunciamento di agosto, riguardante il ricorso dell’ANM per la magistratura ordinaria, ha quindi rafforzato un orientamento che nel frattempo si era già esteso al secondo triennio.
Il conto per lo Stato
Sul piano economico occorre distinguere i dati già documentati dalle proiezioni. Per il 2018-2020 fonti di stampa hanno riferito stime attribuite al Governo vicine a 200 milioni di euro conseguenti al passaggio dal 4,85% al 6,22%, con un valore medio indicato intorno a 16.000 euro per magistrato. Si tratta però di una stima riferita al precedente contenzioso e non può essere automaticamente trasferita al triennio 2021-2023.
Per il periodo appena interessato dalla sentenza n. 14271 il dato decisivo ancora manca: l’ISTAT deve rifare i conteggi secondo il metodo ritenuto conforme alla legge. Finché non sarà disponibile il nuovo coefficiente non è possibile stabilire con precisione né l’incremento rispetto al 6,69% precedentemente riconosciuto né l’ammontare degli eventuali conguagli. Le ipotesi di un costo cumulativo vicino a 1 miliardo di euro, apparse sulla stampa, non corrispondono allo stato attuale a un conteggio ufficiale consolidato.
Docenti universitari, il possibile riflesso
Il rischio di un “effetto domino” esiste sul piano del contenzioso, ma richiede una precisazione sostanziale. I professori e i ricercatori universitari rientrano nel personale pubblico non contrattualizzato disciplinato dall’articolo 24 della legge n. 448 del 1998. Per loro, tuttavia, l’adeguamento è annuale. Per la magistratura il medesimo criterio di base è richiamato dal comma 4 dello stesso articolo all’interno di un meccanismo triennale regolato anche dalla legge n. 27 del 1981. Le 2 discipline sono dunque collegate, ma non coincidenti.
Un dato concreto mostra la differenza. Il DPCM del 4 luglio 2025 sul personale non contrattualizzato ha applicato dal 1° gennaio 2025 un incremento dello 0,61% a docenti e ricercatori universitari e alle altre categorie espressamente previste. Il decreto precisa inoltre quali gradi delle Forze armate e dei Corpi di polizia rientrano nell’adeguamento. Non è quindi corretto accomunare indistintamente magistrati, tutti i militari, tutte le forze di polizia e professori universitari come se fossero sottoposti allo stesso identico sistema retributivo.
I principi elaborati dai giudici amministrativi sul corretto impiego dei dati ISTAT possono evidentemente alimentare richieste e nuovi ricorsi da parte di altre categorie qualora nei rispettivi provvedimenti siano stati utilizzati criteri analoghi. Ma le sentenze sui magistrati non modificano da sole gli stipendi universitari e non producono automaticamente arretrati per i docenti.
In sostanza, docenti e ricercatori universitari potrebbero richiamare gli stessi principi utilizzati per i magistrati e avviare nuovi ricorsi, ma le regole sugli adeguamenti degli stipendi sono diverse: per gli universitari l’aumento è annuale, per i magistrati triennale. Per questo le sentenze sulla magistratura non fanno aumentare automaticamente gli stipendi né riconoscono arretrati ai docenti.
L’indipendenza come garanzia costituzionale
Dietro il meccanismo economico vi è una ragione costituzionale più risalente. Con la sentenza n. 223 del 2012, la Corte costituzionale ha ricostruito l’adeguamento automatico delle retribuzioni dei magistrati come uno degli strumenti destinati a sottrarne il trattamento economico alla necessità di periodiche rivendicazioni nei confronti degli altri poteri dello Stato. La Consulta ha collegato tale disciplina all’autonomia e all’indipendenza della funzione giudiziaria.
La Corte è tornata sul principio con la sentenza n. 135 del 2025, depositata il 28 luglio 2025, affermando che retribuzione, indennità di funzione e meccanismo di adeguamento costituiscono garanzie dell’autonomia e dell’indipendenza e possono essere compressi soltanto in circostanze temporanee ed eccezionali. È su questa impostazione che Magistratura Indipendente ha collocato anche il pronunciamento di agosto, sostenendo che il corretto trattamento economico non debba essere letto esclusivamente come interesse patrimoniale della categoria.
Il confronto con gli altri dipendenti pubblici
La vicenda ha però riaperto anche una questione di equità interna al pubblico impiego. Confintesa FP (Confederazione Intesa Funzione Pubblica, organizzazione sindacale) ha osservato nel luglio 2026 che i lavoratori soggetti alla contrattazione collettiva non dispongono di un analogo automatismo e ha chiesto al legislatore meccanismi capaci di tutelare maggiormente anche le loro retribuzioni. Il sindacato ha riconosciuto la funzione costituzionale dell’indipendenza della magistratura, ma ha posto il problema della diversa velocità con cui gli aumenti possono essere recuperati nelle varie aree del lavoro pubblico.
È un confronto che aiuta a collocare il contenzioso oltre il solo valore degli arretrati: da un lato vi è una garanzia retributiva costruita per evitare che il potere politico possa incidere periodicamente sul trattamento economico dei giudici, dall’altro resta un sistema nel quale gran parte dei dipendenti pubblici riceve gli aumenti attraverso rinnovi contrattuali spesso intervenuti con tempi differenti.
La manovra 2027 resta un’ipotesi
La necessità di finanziare gli eventuali maggiori conguagli potrà inevitabilmente entrare nella programmazione dei conti pubblici. Al 19 agosto 2026, tuttavia, non è documentato un provvedimento specifico già formalizzato nella legge di bilancio 2027 per chiudere questa vicenda. Parlare di una soluzione nella prossima manovra è quindi, allo stato, una previsione plausibile sul piano finanziario, non una decisione governativa già adottata. Anche l’eventuale scelta di distribuire gli adeguamenti in più esercizi dovrà essere verificata quando saranno disponibili gli atti. Prima ancora delle coperture, infatti, occorre conoscere il coefficiente corretto per il 2021-2023 e completare l’esecuzione di quanto già stabilito per il 2018-2020.
Nell’immagine di copertina, Palazzo Chigi sede del Governo italiano, Palazzo Spada sede del Consiglio di Stato e Palazzo della Consulta.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.







