Sintesi
Nel 2021 Audrey Carmen Manuela Ubeda denunciò l’ex convivente, padre dei suoi figli, per violenze fisiche, psicologiche e sessuali, e nel maggio dello stesso anno lei e i minori furono collocati in una struttura protetta. Nel novembre 2021 il PM chiese l’archiviazione con motivazioni poi giudicate sessiste, definendo il coltello alla gola uno “scherzo di cattivo gusto” e riducendo il tema del consenso sessuale a una presunta normale resistenza femminile da superare. La donna si oppose, la richiesta fu respinta, il fascicolo proseguì e, secondo le cronache italiane più recenti, l’ex compagno è stato poi condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi, mentre sul fronte minorile la revoca della responsabilità genitoriale arrivò solo nel 2024. Il 2 luglio 2026 Strasburgo ha condannato l’Italia poiché l’Autorità giudiziaria non hanno assicurato un’indagine tempestiva, accurata ed efficace, non hanno valutato in modo proporzionato le misure di protezione e hanno lasciato madre e figli per oltre 3 anni in una condizione che ha finito per gravare più sulle vittime denunciate che sull’uomo indicato come autore delle violenze.

Articolo
La Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo) è il tribunale internazionale istituito nel 1959 nell’ambito del Consiglio d’Europa per esaminare i ricorsi individuali o statali relativi alla violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea. Il caso Ubeda and Others v. Italy, ricorso n. 9993/24, deciso il 2 luglio 2026 dalla Prima sezione, riguarda la risposta delle Autorità italiane a una vicenda di violenza domestica e al successivo permanere di una madre e dei suoi 2 figli in una struttura protetta per oltre 3 anni.

L’origine della vicenda risale al 16 aprile 2021, quando Audrey Carmen Manuela Ubeda, cittadina francese residente in Italia, denunciò alla Polizia il padre dei suoi figli ed ex convivente, indicato negli atti come G.P., sostenendo che tra il 2018 e il 2020 l’uomo avesse esercitato violenze fisiche e psicologiche contro di lei e contro i minori, oltre a condotte di violenza sessuale aggravata, minacce, umiliazioni e controllo economico. Il 22 aprile il fascicolo fu trasmesso alla Procura di Benevento, il 23 aprile fu aperto il procedimento penale e il 24 maggio la donna e i figli furono collocati, su richiesta della stessa ricorrente, in una casa rifugio.

Il passaggio che ha reso il caso emblematico è la richiesta di archiviazione del 5 novembre 2021. Il Pubblico ministero liquidò l’episodio del coltello puntato alla gola come un “bad joke” (scherzo di cattivo gusto), considerò le percosse ai figli come misure disciplinari e sostenne, in sostanza, che fosse difficile provare la consapevolezza dell’uomo sul dissenso della donna, richiamando l’idea che per gli uomini sarebbe normale superare “un minimo livello di resistenza” femminile. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto quelle argomentazioni espressive di una cultura sessista e stereotipata, idonea a produrre ulteriore vittimizzazione secondaria, cioè un nuovo danno subito dalla vittima non per il fatto originario, ma per il modo in cui istituzioni, uffici o procedimenti reagiscono alla sua denuncia.
Dopo l’opposizione della donna, il Giudice per le indagini preliminari respinse la richiesta di archiviazione il 18 gennaio 2022, dispose ulteriori indagini e il fascicolo fu poi assegnato a un altro magistrato. La Corte di Strasburgo ha ricostruito che il 13 luglio 2022 si svolse l’incidente probatorio, il 18 novembre 2022 la Procura concluse le indagini, il 6 marzo 2023 chiese il rinvio a giudizio e il 12 febbraio 2024 G.P. fu mandato a processo per violenza sessuale nei confronti della donna e maltrattamenti verso tutti e 3 i ricorrenti. Secondo gli aggiornamenti di stampa successivi al quadro processuale esaminato dalla Corte, l’ex compagno è stato poi condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi ed è libero in attesa dell’appello.
Sul fronte civile e minorile, la vicenda procedeva in parallelo. Il 6 maggio 2021 la donna aveva chiesto al Tribunale per i minorenni di Napoli l’affidamento esclusivo dei figli, la revoca della responsabilità genitoriale del padre, l’autorizzazione a trasferirsi in Francia e un contributo di mantenimento. Tuttavia, secondo Strasburgo, la decisione finale sulla responsabilità genitoriale arrivò solo il 9 maggio 2024, cioè dopo oltre 3 anni, e non risolse espressamente le richieste sul trasferimento, sul mantenimento e sull’affidamento. La famiglia lasciò la struttura protetta nel luglio 2024, dopo una permanenza che la Corte ha ritenuto troppo lunga e non adeguatamente rivalutata nel tempo.
La Corte EDU non ha negato che all’inizio le autorità italiane si fossero mosse rapidamente, perché il procedimento penale fu aperto pochi giorni dopo la denuncia e la collocazione in protezione avvenne il mese successivo. Il problema, secondo i Giudici europei, è che quella misura, invece di essere riesaminata e accompagnata da alternative proporzionate, ha finito per imporre il peso maggiore proprio alla madre e ai figli, mentre G.P. l’uomo, non risultava sottoposto ad alcuna misura restrittiva equivalente. Strasburgo ha indicato, tra le ipotesi non considerate, l’assegnazione della casa familiare alla donna, la definizione del mantenimento, l’autorizzazione al trasferimento in Francia e un ordine di restrizione nei confronti dell’uomo.
La censura più severa riguarda anche il Tribunale per i minorenni. La Corte ha osservato che tra il 2022 e il 2024 vi fu una sostanziale inerzia, che la decisione finale fu redatta con un modello prestampato, che non affrontò seriamente il superiore interesse dei figli e che non valutò in modo espresso le denunce di violenza domestica, la loro credibilità e la compatibilità di quelle condotte con l’esercizio della responsabilità genitoriale. Per i minori, la permanenza nella struttura protetta comportò restrizioni significative, compresa la vita in una stanza di 15 metri quadrati e regole interne che incidevano sulle attività quotidiane.
La sentenza si inserisce in un quadro più ampio. Il GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), organismo del Consiglio d’Europa che monitora l’attuazione della Convenzione di Istanbul, aveva già segnalato criticità italiane nelle decisioni su affidamento e visite quando emergono accuse di violenza. Nel 2025 lo stesso organismo ha continuato a richiamare l’Italia su processi lunghi, archiviazioni elevate, sanzioni non sempre proporzionate e vittimizzazione secondaria legata a stereotipi e pregiudizi di genere.
Anche la giurisprudenza italiana più recente va nella direzione indicata da Strasburgo. Nella stessa sentenza Ubeda viene richiamata l’ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2025 della Corte di cassazione, secondo cui il Giudice civile deve intervenire in modo rapido, tempestivo e approfondito nei casi di abuso domestico, anche con strumenti come l’allontanamento dalla casa familiare. Viene ricordata pure l’ordinanza n. 11631 del 30 aprile 2024, che impone di valutare se le misure adottate nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale siano compatibili con il rischio concreto di vittimizzazione secondaria.
Il quadro normativo italiano è stato rafforzato negli ultimi anni, ma il caso dimostra che la qualità dell’applicazione resta decisiva. La legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come Codice rosso, ha introdotto modifiche penali e processuali per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. La legge 8 settembre 2023, n. 122, ha inciso sui poteri del procuratore nei casi di mancato rispetto dei termini per ascoltare le persone offese. La legge 24 novembre 2023, n. 168, entrata in vigore il 9 dicembre 2023, ha previsto nuove disposizioni per contrastare la violenza sulle donne e quella domestica. La legge 2 dicembre 2025, n. 181, ha introdotto il delitto di femminicidio e altri interventi per la tutela delle vittime. L’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, nella relazione del 12 marzo 2024 sulla legge n. 168 del 2023, ha definito questi interventi come parte di una linea di tutele a intensità crescente, ma ha anche ricordato che la violenza di genere e domestica ha radici socioculturali profonde e non può essere affrontata solo con la repressione penale. Il caso Ubeda conferma proprio questo punto, perché non basta avere norme severe se poi le denunce vengono filtrate da stereotipi o se le misure di protezione finiscono per comprimere la vita delle vittime senza incidere in modo proporzionato sull’autore della condotta denunciata.
Dopo la decisione di Strasburgo, Audrey Ubeda ha parlato di una battaglia vinta “in nome di tutte le donne” e ha detto di sentirsi come una Fenice che rinasce, ma ha anche segnalato la gravità dell’assenza, a suo dire, di una misura di allontanamento nei confronti dell’ex compagno. Nelle interviste ha raccontato di vivere ancora con prudenza, di voler evitare esposizione pubblica e di voler devolvere una parte del risarcimento a un’associazione del territorio che l’ha sostenuta. Ha inoltre distinto tra i ritardi e le discriminazioni subite e il lavoro di chi, nella fase successiva del procedimento, avrebbe affrontato il caso con determinazione, citando la PM Marina Colucci.
Strasburgo ha riconosciuto la violazione dei diritti dei ricorrenti e ha condannato l’Italia a versare 15.000 euro a ciascuno per danni morali, oltre a 15.000 euro complessivi per costi e spese. Il punto centrale, però, supera l’importo economico: la sentenza afferma che la violenza domestica richiede una lettura concreta del rischio, una risposta giudiziaria rapida, un linguaggio libero da pregiudizi e misure che proteggano davvero le vittime senza trasformare la protezione in una nuova forma di limitazione della loro vita.
L’opinione
La giustizia italiana appare spesso al cittadino come un apparato lento, costoso, tortuoso e difficilmente controllabile non per una singola causa, ma per una stratificazione storica di norme, prassi, carenze di organico, rinvii, cambi di giudice, consulenze, impugnazioni e riforme che promettono semplificazione ma, nella vita concreta di chi aspetta una sentenza, producono ancora attese lunghe e spese continue tra parcelle legali, contributo unificato, CTU (consulente tecnico d’ufficio), CTP (consulente tecnico di parte), notifiche, perizie e nuovi adempimenti.
Il problema è antico, ma la sua presa d’atto giuridica recente può essere ordinata così: nel 1999 la legge costituzionale n. 2 ha inserito nell’articolo 111 della Costituzione il principio del giusto processo e della ragionevole durata; nel 2001 la legge n. 89, detta legge Pinto, ha previsto un’equa riparazione per chi subisce processi troppo lunghi; nel 2021 e nel 2022 sono arrivate le riforme Cartabia, con il decreto legislativo n. 149 sul processo civile e il decreto legislativo n. 150 sul processo penale, entrambi pensati per l’efficienza e la riduzione dei tempi; nel 2024 la CEPEJ (Commissione europea per l’efficienza della giustizia) ha però continuato a fotografare un divario rilevante, poiché i procedimenti penali italiani, sui dati 2022, duravano in media 355 giorni in primo grado, 750 in appello e 132 in Cassazione, contro medie europee molto più basse; nel 2025 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 102, è tornata sul tema della durata ragionevole nelle procedure concorsuali e sull’indennizzo da legge Pinto; nel 2025 il Ministero della Giustizia è intervenuto anche sul contributo unificato, chiarendo che il diritto di difesa non può essere bloccato da ritardi non imputabili alla parte quando è stata presentata domanda di patrocinio a spese dello Stato; nel 2026 il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) ha imposto il banco di prova decisivo, con l’obiettivo di ridurre entro il 30 giugno 2026 il disposition time (tempo medio stimato di definizione dei procedimenti) del 40% nel civile e del 25% nel penale, oltre allo smaltimento del 90% dell’arretrato civile selezionato.
Rimane ancora grave la situazione del civilecon sentenze più recenti su procedimenti durati anche 9-24 (30 e più) anni in cui l’Italia è stata più volte chiamata a rispondere per l’irragionevole durata dei giudizi e per l’effettività dei rimedi interni. Nel 2026 lo EU Justice Scoreboard (Quadro di valutazione della giustizia nell’UE, un rapporto annuale della Commissione Europea), basato su dati 2024 CEPEJ (Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa, un organismo giudiziario composto da tecnici, rappresentativo dei 47 paesi che ne fanno parte, per testare e monitorare l’efficienza ed il funzionamento dei sistemi giudiziari europei), colloca l’Italia ancora tra i sistemi più lenti nelle controversie civili e commerciali, ma con differenze per grado e categoria. Il dato nazionale più chiaro è quello Istat-Ministero, secondo cui nel 2025 servivano in media 1.789 giorni per un procedimento civile contenzioso che attraversi Tribunale, Appello e Cassazione, contro 2.512 giorni nel 2019, con riduzione del 28,8%, ancora sotto il target PNRR del 40% fissato al 30 giugno 2026. Sul piano dei commenti recenti, il Primo presidente della Cassazione Pasquale D’Ascola ha ricordato nel 2026 che la Corte resta impegnata a ridurre tempi ancora elevati, mentre il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rivendicato nel giugno 2026 il raggiungimento sostanziale dei target PNRR, precisando però che la verifica definitiva spetta alla Commissione europea. Il CSM (Consiglio superiore della magistratura), pur prendendo atto dei risultati, ha segnalato oltre 1.800 magistrati mancanti, scoperture del personale amministrativo intorno al 40% e un aumento del contenzioso civile del 12%, cioè proprio le condizioni che trasformano il processo in un percorso estenuante.
In sostanza, alcuni indicatori sono migliorati, ma è anche vero (quanto edulcorato) che, per moltissimi cittadini, la giustizia italiana continua a funzionare come una guerra di trincea economica e psicologica se non anche fisicamente: chi entra in una causa civile può attendere decenni, impoverirsi prima della decisione, ricominciare dopo un rinvio, subire il cambio del Giudice o una nuova consulenza, e arrivare alla fine anche con una vittoria tardiva ma che somiglia a una sconfitta, E ancora gli va bene in quanto non è detto debba ricominciare con il Giudice delle esecuzioni per recuperare dal condannato, quindi con altre spese legali, ctu, citp, se non pure dovere anticipare le somme come fosse l’esaturato. Il punto politico e civile appare quindi questo: una giustizia italiana che migliora nelle statistiche ma resta lenta, onerosa e imprevedibile nella vita reale non è ancora una giustizia giusta, in quanto il diritto riconosciuto dopo un decennio se on pure due e tre, non ripara davvero il danno, spesso lo certifica soltanto.
L’immagine è parzialmente realizzata con Ia.

Giornalista pubblicista, ex direttore di una precedente testata e attuale direttore di Mediterranea24.









