Impianti sportivi. Runts e scuole aprono a nuove possibilità di gestione. Per gli affidamenti resta la gara

ANAC ha ristretto l’affidamento diretto, mentre Terzo settore e nuove regole sulle palestre scolastiche aprono percorsi alternativi

Sintesi

La gestione degli impianti sportivi pubblici continua a muoversi tra regole differenti. Quando il servizio presenta rilevanza economica, la procedura competitiva resta il riferimento ordinario e l’Ente locale non può scegliere liberamente il gestore. Se dalla struttura deriva un’attività economica, la concorrenza rimane la regola.

La riforma dello Sport ha previsto una possibilità particolare per associazioni e società sportive senza fini di lucro che propongono la rigenerazione, la riqualificazione o l’ammodernamento di un impianto. ANAC ha però chiarito nel 2025 e, più recentemente, nel marzo 2026 che l’affidamento diretto può essere utilizzato soltanto in presenza di condizioni rigorose. Non basta presentare un progetto per ottenere automaticamente l’impianto.

Un percorso diverso riguarda gli enti sportivi che possiedono anche la qualifica di enti del Terzo settore e risultano iscritti al Runts. In questo caso possono entrare nei modelli di amministrazione condivisa, purché la collaborazione persegua effettive finalità sociali e non nasconda uno scambio commerciale tra prestazione e corrispettivo. Il Runts può aprire una strada diversa dalla gara, ma non rappresenta una scorciatoia per evitare le regole sugli appalti.

Dall’8 maggio 2026 sono inoltre operative nuove disposizioni per gli impianti sportivi scolastici. Comuni e Province possono metterli a disposizione delle società e delle associazioni sportive mediante convenzioni al di fuori delle attività scolastiche, mentre sono state limitate le possibilità di opposizione degli istituti e sono stati introdotti strumenti per favorire gli investimenti sulle strutture. Palestre e impianti delle scuole possono essere utilizzati più facilmente per lo sport, senza interferire con la didattica.

Articolo

La gestione degli impianti sportivi pubblici si trova oggi all’incrocio fra almeno 3 discipline: il Codice dei contratti pubblici, la riforma dello Sport e il Codice del Terzo settore. Non si tratta, però, di strumenti intercambiabili. Il primo punto che un Comune o un altro ente proprietario deve chiarire riguarda infatti la natura concreta del rapporto che intende instaurare con il soggetto gestore.

Quando la gestione dell’impianto assume le caratteristiche di un servizio pubblico a rilevanza economica e il gestore trae dall’attività un’utilità economica assumendone il rischio, il modello ordinario resta quello della concessione e della procedura a evidenza pubblica. La presenza di un’associazione sportiva o la finalità sociale dell’attività non sono quindi sufficienti, da sole, a eliminare l’obbligo di confronto competitivo.

Una disciplina particolare è stata introdotta dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, uno dei provvedimenti della riforma dello Sport. L’articolo 5 ha previsto che associazioni e società sportive senza fini di lucro possano presentare agli Enti locali progetti diretti alla rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento di impianti sportivi e alla loro successiva gestione. Il problema interpretativo è sorto proprio sulla possibilità di utilizzare questa disposizione per procedere direttamente senza gara.

L’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), dapprima con il parere di funzione consultiva n. 33 dell’8 ottobre 2025 e successivamente con il più recente Comunicato del presidente n. 4 dell’11 marzo 2026, ha adottato una lettura restrittiva. L’articolo 5 non ha creato una deroga generale alle procedure di evidenza pubblica, ma una possibilità utilizzabile in situazioni circoscritte e adeguatamente motivate.

Secondo l’Autorità, l’ipotesi riguarda una proposta presentata da un’associazione o società sportiva senza fini di lucro per un impianto che necessiti realmente di interventi di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento. Deve pervenire una sola proposta, accompagnata dal progetto e dalla necessaria sostenibilità economico-finanziaria, mentre l’iniziativa deve perseguire anche obiettivi di aggregazione e inclusione sociale e giovanile. L’affidamento deve inoltre rimanere al di sotto della soglia europea applicabile e devono essere garantite pubblicità e trasparenza. La presenza di più soggetti potenzialmente interessati riporta quindi l’Amministrazione verso il confronto competitivo.

ANAC ha inoltre precisato nel marzo 2026 che, quando l’operazione ricade nel Codice dei contratti pubblici, gli adempimenti devono essere svolti attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. L’affidamento diretto previsto dalla riforma dello Sport non può pertanto trasformarsi in una scelta discrezionale del Comune effettuata al di fuori delle regole di tracciabilità, pubblicità e digitalizzazione previste per i contratti pubblici.

Accanto a questo percorso ne esiste tuttavia un altro, profondamente diverso, che riguarda il Terzo settore. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cioè il CTS (Codice del Terzo settore), ha disciplinato gli istituti dell’amministrazione condivisa, fra i quali assumono particolare importanza la co-programmazione e la co-progettazione. Possono esserne protagonisti gli ETS (enti del Terzo settore) che possiedono i requisiti richiesti e risultano iscritti al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore).

La possibilità assume interesse anche per il mondo sportivo. Un’ASD (associazione sportiva dilettantistica) o un altro organismo sportivo che possieda anche i requisiti previsti per gli ETS e sia regolarmente iscritto al RUNTS può partecipare ai procedimenti di amministrazione condivisa. La doppia appartenenza al settore sportivo dilettantistico e al Terzo settore può dunque offrire opportunità ulteriori, ma non attribuisce un diritto automatico alla gestione di una palestra, di un campo o di un palazzetto pubblico.

Il dato normativo decisivo si trova proprio nell’articolo 6 del Codice dei contratti pubblici. La disposizione consente alla Pubblica amministrazione, per attività a “spiccata valenza sociale”, di utilizzare modelli di amministrazione condivisa con gli ETS, purché siano privi di rapporti sinallagmatici. Il termine “sinallagmatico” indica, in termini semplici, il tradizionale scambio contrattuale nel quale una parte fornisce una prestazione e l’altra paga un corrispettivo. Lo stesso articolo stabilisce espressamente che gli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo settore restano fuori dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

La differenza è sostanziale. In una concessione l’Amministrazione affida un servizio a un operatore economico e si applicano le regole del mercato e della concorrenza. Nell’amministrazione condivisa, invece, Ente pubblico ed ETS concorrono alla realizzazione di un obiettivo sociale comune. L’esclusione dalle regole degli appalti è quindi possibile soltanto quando il rapporto sia autenticamente collaborativo, trasparente, fondato sulla sussidiarietà e privo di uno scambio commerciale mascherato. La semplice iscrizione al RUNTS non può trasformare una concessione economicamente rilevante in una co-progettazione.

Su questa distinzione è intervenuta anche la giurisprudenza. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 131 del 2020, aveva riconosciuto nell’amministrazione condivisa una delle più significative attuazioni del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. Un ulteriore chiarimento è arrivato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3082 del 20 aprile 2026: nei rapporti di amministrazione condivisa le somme erogate dall’amministrazione hanno natura compensativa e non costituiscono il prezzo di una prestazione. Sono quindi rimborsabili le spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate, comprese quelle per il personale.

Per gli enti sportivi iscritti al RUNTS questa impostazione può risultare strategica soprattutto quando la gestione dell’impianto si inserisce in un progetto più ampio di inclusione, attività giovanile, contrasto alla marginalità, aggregazione sociale o promozione della pratica sportiva. Il Comune deve però motivare la scelta dell’Amministrazione condivisa e costruire il procedimento secondo le regole proprie del Terzo settore. Non è sufficiente definire “sociale” un’attività economicamente organizzata per sottrarla alla concorrenza.

Un’ulteriore novità ha riguardato nel 2026 gli impianti sportivi delle scuole. La legge 7 aprile 2026, n. 53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile ed entrata in vigore l’8 maggio 2026, ha modificato sia il testo unico della scuola sia il decreto legislativo 38/2021. L’obiettivo dichiarato è stato ampliare l’utilizzazione del patrimonio sportivo scolastico e favorire la pratica sportiva.

Comuni e Province, dopo avere sentito le istituzioni scolastiche interessate, possono mettere a disposizione di società e associazioni sportive gli impianti e le relative attrezzature attraverso apposite convenzioni. L’utilizzazione deve avvenire al di fuori dell’orario del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa), nonché durante il periodo compreso tra la fine e l’inizio delle lezioni. Gli obblighi di gestione, cura, pulizia e ripristino della piena funzionalità dopo l’utilizzo sono posti a carico del concessionario.

La legge ha ristretto anche gli spazi per un rifiuto generico della scuola. Al momento dell’approvazione o dell’aggiornamento del PTOF ((Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il documento fondamentale che descrive l’identità culturale, progettuale ed educativa di ogni istituzione scolastica italiana), i consigli di istituto o di circolo devono comunicare all’Ente locale proprietario le attività didattiche e sportive che impediscono l’utilizzazione totale o parziale delle palestre e degli altri impianti. Il diniego deve quindi essere collegato alle effettive esigenze scolastiche previste dalla norma e non può dipendere soltanto da una generica indisponibilità della struttura.

La legge 53/2026 ha introdotto inoltre una disciplina specifica per gli investimenti sulle strutture scolastiche. Le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare all’Ente locale un progetto per rigenerare, riqualificare o ammodernare l’impianto. Quando l’Amministrazione riconosce l’interesse pubblico dell’intervento, può stipulare una convenzione che consenta l’uso gratuito della struttura per una durata proporzionata al valore dell’investimento sostenuto. La stessa legge ha stabilito che queste convenzioni non devono produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il quadro che ne deriva offre quindi più possibilità rispetto al passato, ma impone agli Enti locali una scelta giuridica chiara fin dall’inizio. Se l’obiettivo è affidare un servizio economicamente rilevante, la concorrenza resta il principio di riferimento. In sostanza, l’affidamento diretto è un’eccezione, non la regola. Si può usare soltanto quando esistono precise condizioni che lo giustificano; negli altri casi occorre una procedura competitiva.. Se invece Comune ed ente sportivo iscritto al RUNTS costruiscono insieme un progetto di effettiva utilità sociale, senza trasformarlo in uno scambio commerciale, possono essere utilizzati gli strumenti dell’amministrazione condivisa. È proprio la distinzione tra questi modelli, più che la forma giuridica del soggetto interessato, a determinare quale procedura sia legittimamente applicabile.

Nell’immagine di copertina, impianti vari, sportivi pubblici, palestra comunale e palestra scolastica.