Immigrazione. Il Governo approva il Ddl: blocco navale, espulsioni accelerate e regole su asilo e Cpr

Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge per recepire il Patto dell’Unione europea su migrazione e asilo del 14 maggio 2024. Rafforzati controlli alle frontiere, rimpatri, trattenimenti e criteri per protezione e ricongiungimenti, con delega ampia al Governo per attuare i regolamenti europei dal giugno 2026

Sintesi

Il Consiglio dei Ministri riunito l’11 febbraio 2026 a Palazzo Chigi sotto la presidenza di Giorgia Meloni ha approvato su proposta di Matteo Piantedosi e Carlo Nordio un disegno di legge che riforma in modo organico la disciplina dell’immigrazione e della protezione internazionale e attua il Patto UE del 14 maggio 2024. Il provvedimento prevede norme immediatamente efficaci e una delega al Governo per adottare entro 6 mesi i decreti legislativi di recepimento di direttive e regolamenti europei del nuovo Sistema europeo comune di asilo (CEAS, Sistema europeo comune di asilo). Tra le misure figurano l’interdizione delle acque territoriali fino a 30 giorni prorogabili a 6 mesi in caso di minacce gravi o pressione migratoria eccezionale, l’ampliamento delle espulsioni giudiziali, procedure accelerate di rimpatrio alla frontiera, requisiti più stringenti per protezione complementare e ricongiungimenti familiari e una nuova disciplina del trattenimento nei Cpr alla luce della sentenza n. 96/2024 della Corte costituzionale. Il testo rafforza sanzioni e controlli, recepisce il concetto di Paese terzo sicuro e conferma l’elenco dei Paesi di origine sicuri, prevedendo l’opzione per le clausole più rigorose consentite dal diritto dell’Unione europea.

Articolo

Il Consiglio dei Ministri riunito l’11 febbraio 2026 a Palazzo Chigi, sotto la guida del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, su iniziativa del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha licenziato un disegno di legge contenente disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale e norme di attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024. Il testo, composto da 17 articoli ripartiti in 2 capi, prevede la richiesta di rapida calendarizzazione alle Camere e si divide in una parte immediatamente operativa dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e in una parte di delega che attribuisce all’Esecutivo il compito di adottare, entro 6 mesi, i decreti legislativi necessari all’adeguamento dell’ordinamento interno ai nuovi atti europei, destinati a trovare applicazione da giugno 2026.

La riforma si colloca nel quadro del CEAS (Sistema europeo comune di asilo) e dà attuazione, tra gli altri, al Regolamento (UE) 2024/1359 sulla gestione delle crisi e degli afflussi strumentalizzati, al Regolamento (UE) 2024/1358 relativo a EURODAC (banca dati europea per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo), al Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, noto come RAMM (Regolamento asilo e migrazione), ai Regolamenti (UE) 2024/1347 e 2024/1348 rispettivamente sulle qualifiche per la protezione internazionale e sulla procedura comune, nonché alla Direttiva (UE) 2024/1346 sulle condizioni di accoglienza. In presenza di clausole opzionali, la delega impone di privilegiare le soluzioni di maggiore rigore, con la finalità dichiarata di contrastare l’abuso della protezione internazionale.

Tra le disposizioni di immediata applicazione assume rilievo la strategia di rafforzamento delle frontiere, definita in termini politici “blocco navale”, che consente di vietare l’attraversamento delle acque territoriali per 30 giorni prorogabili fino a 6 mesi quando ricorrano 4 condizioni, vale a dire rischio di terrorismo, emergenze sanitarie globali, eventi internazionali di alto livello o pressione migratoria eccezionale. La violazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra 10.000 e 50.000 euro. Su tale previsione si è registrata l’attenzione del Quirinale, che ha richiamato l’esigenza di un espresso riferimento ai trattati internazionali, i quali assumono rilievo costituzionale nell’ordinamento interno.

Il disegno di legge amplia inoltre le ipotesi di espulsione disposte dal Giudice con sentenza di condanna per reati gravi contro la persona e contro l’ordine pubblico e introduce un meccanismo accelerato per l’esecuzione delle espulsioni nei confronti di stranieri detenuti. È prevista una procedura di rimpatrio alla frontiera che si svolge presso valichi o zone di transito per consentire l’allontanamento immediato di soggetti provenienti da Paesi sicuri o autori di domande manifestamente infondate.

In materia di trattenimento nei Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio), il testo interviene anche alla luce della sentenza n. 96 del 3 luglio 2024 della Corte costituzionale, che aveva evidenziato la mancanza di una disciplina adeguata e uniforme rispettosa dei diritti fondamentali e della dignità della persona. La nuova normativa demanda al Ministero dell’interno, sentito il Ministero della salute, la definizione di linee guida omogenee sulle caratteristiche tecniche dei centri e sancisce espressamente il rispetto dei diritti e della dignità, ma vieta l’uso di telefoni cellulari personali e la possibilità di effettuare riprese o registrazioni.

Sul versante dell’accoglienza, le prestazioni sono subordinate alla permanenza effettiva nel centro assegnato e al rispetto delle regole interne. La violazione delle prescrizioni o la disponibilità di risorse economiche adeguate comportano la revoca immediata delle misure o l’obbligo di rimborso dei costi sostenuti dallo Stato. Sono inasprite le sanzioni per l’inottemperanza agli ordini di allontanamento e rafforzati i poteri della polizia giudiziaria per l’identificazione di chi occulta la propria identità o nazionalità.

Per quanto concerne la protezione complementare, vengono puntualizzate le condizioni per accertare l’effettiva esistenza dei legami familiari e dell’integrazione sociale, tenendo conto della durata del soggiorno in Italia e dei vincoli familiari, sociali o culturali con il Paese d’origine, con esclusione del titolo in presenza di condanne che attestino pericolosità sociale. La disciplina dei ricongiungimenti familiari è ricondotta nell’ambito della delega e sarà attuata con successivi decreti legislativi, con l’obiettivo di introdurre maggiore severità nei requisiti e nella platea dei familiari ammessi, limitando l’accesso ai casi di oggettiva vulnerabilità e assenza di adeguato sostegno nel Paese di provenienza.

Il testo recepisce integralmente il concetto di “Paese terzo sicuro” e mantiene l’elenco nazionale dei “Paesi di origine sicuri”, prevedendo la possibilità di applicare la procedura accelerata anche ai minori non accompagnati. È inoltre stabilita l’esclusione dello status di rifugiato non solo in caso di commissione di reati, ma anche quando il richiedente sia ritenuto un pericolo per la comunità. Viene abrogata la prosecuzione fino a 21 anni dei percorsi di accoglienza per i minori non accompagnati, mentre l’età minima per l’ingresso per motivi di studio è ridotta da 15 a 14 anni. Nel complesso, l’intervento normativo si configura come una revisione sistemica volta a coniugare l’adeguamento agli obblighi europei con un irrigidimento degli strumenti nazionali di controllo e gestione dei flussi migratori.