Ecoreati: aumentano responsabilità, controlli, sanzioni. Fino a 6 anni di reclusione e 100mila euro di multa

Dal 2 giugno entrano in vigore nuove norme penali con obblighi più severi per aziende ed enti

Sintesi

L’Italia rafforza il sistema di tutela ambientale con il Decreto Legislativo (Dlgs) 21 aprile 2026 n. 81, che recepisce la Direttiva (UE) (Unione Europea) 2024/1203 e amplia il quadro dei reati ambientali. Entrano in vigore nuovi delitti come il commercio di prodotti inquinanti, la produzione e il commercio di sostanze dannose per l’ozono e di gas a effetto serra. Vengono estese le responsabilità previste dal Dlgs 231/2001 anche alle imprese e agli enti. Si inaspriscono pene, aggravanti, confische e misure interdittive. Le aziende saranno chiamate a rafforzare controlli, procedure e sistemi di prevenzione per ridurre i rischi penali e amministrativi.

Articolo

L’Italia introduce una delle più ampie revisioni della normativa sui crimini ambientali degli ultimi anni con il Dlgs (Decreto Legislativo) 21 aprile 2026 n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026 e in vigore dal 2 giugno 2026. Il provvedimento recepisce la Direttiva UE (Unione Europea) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente e sostituisce precedenti norme europee con un impianto più rigoroso e più esteso.

L’ordine cronologico degli atti e dei documenti che hanno portato alla riforma parte dalla Direttiva europea 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente. Successivamente è intervenuta la Direttiva 2009/123/CE. Nel 2015 l’Italia ha introdotto la legge n. 68 che ha inserito nel Codice penale gli ecoreati. L’11 aprile 2024 l’Unione Europea ha approvato la Direttiva 2024/1203 per rafforzare il contrasto ai crimini ambientali. La legge di delegazione europea n. 91 del 13 giugno 2025 ha autorizzato il Governo al recepimento. Il 21 aprile 2026 è stato approvato il Dlgs n. 81, pubblicato il 18 maggio e operativo dal 2 giugno 2026. Entro il 21 maggio 2027 il Governo dovrà inoltre adottare la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.

Tra le principali novità compare il nuovo articolo 452-bis.1 del Codice penale che introduce il reato di commercio di prodotti inquinanti. La condotta riguarda l’immissione abusiva sul mercato di beni il cui utilizzo provochi un deterioramento significativo e misurabile di aria, acqua, suolo, ecosistemi, habitat, biodiversità, flora o fauna. Per questo reato sono previste la reclusione da 2 a 6 anni e multe da 10mila a 100mila euro. Sono inoltre previste l’incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione e specifiche forme di confisca.

Il decreto introduce inoltre il reato di produzione e commercio di sostanze ozono-lesive, cioè sostanze che contribuiscono alla riduzione dello strato di ozono che protegge la Terra dai raggi ultravioletti. Le sanzioni prevedono la reclusione da 2 a 5 anni e multe da 10mila a 80mila euro. Viene introdotto anche il reato relativo ai gas fluorurati a effetto serra denominati F-Gas (Gas Fluorurati), sostanze utilizzate principalmente nei sistemi di refrigerazione, climatizzazione e processi industriali. In questo caso sono previsti arresto o ammende che possono arrivare fino a 150mila euro.

Un passaggio centrale riguarda il Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. La riforma amplia infatti i cosiddetti reati presupposto, cioè quei reati che possono comportare responsabilità dirette anche per l’impresa. Questo significa che una società non rischia soltanto conseguenze economiche ma anche misure interdittive, limitazioni operative e danni reputazionali. Le aziende dovranno quindi verificare e aggiornare modelli organizzativi, sistemi di controllo interno e procedure di gestione del rischio ambientale.

Questo principio può riguardare anche aziende pubbliche, società partecipate e, in determinati casi, enti controllati o finanziati da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ma con una distinzione importante. Il Dlgs (Decreto Legislativo) 231/2001 si applica agli enti dotati di personalità giuridica e alle società, comprese molte società pubbliche o a partecipazione pubblica, mentre generalmente non si applica direttamente agli enti territoriali come Comuni, Regioni o allo Stato. Tuttavia, un Ente locale o una Regione possono essere coinvolti indirettamente attraverso responsabilità amministrative, obblighi di vigilanza, controlli sulle società partecipate e possibili conseguenze contabili, erariali o politiche se emergono carenze nella gestione, nei controlli o nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

La nuova disciplina amplia anche il significato giuridico del termine “abusivamente”. La definizione non riguarda soltanto attività prive di autorizzazione, ma comprende anche comportamenti realizzati con autorizzazioni ottenute in modo fraudolento oppure attività svolte in violazione di disposizioni ambientali europee, nazionali o amministrative. Questo allargamento interpretativo potrebbe avere un impatto rilevante nell’attività giudiziaria e nei procedimenti futuri.

Le aggravanti vengono disciplinate dal nuovo articolo 452-sexiesdecies del Codice penale e determinano un aumento delle pene quando il reato produce un profitto rilevante oppure viene realizzato mediante documentazione falsa o dichiarazioni non veritiere. Vengono inoltre rafforzate le tutele di habitat ed ecosistemi protetti e viene eliminata la precedente contravvenzione prevista dall’articolo 733-bis del Codice penale, sostituita da una tutela più ampia contro le aggressioni ambientali.

Tra i recenti commenti di esperti italiani del settore giuridico emerge una valutazione comune sulla portata della riforma. Diversi analisti e professionisti del diritto ambientale definiscono il provvedimento una “mini-riforma” destinata a modificare profondamente l’approccio delle imprese alla prevenzione dei rischi ambientali e alla responsabilità degli enti. L’attenzione si concentra soprattutto sulla necessità di integrare la gestione ambientale nei modelli organizzativi aziendali e nelle attività di conformità normativa. Le future interpretazioni dei tribunali saranno particolarmente importanti per definire la concreta applicazione delle nuove nozioni di “abusività”, “ecosistema” e “habitat”, elementi destinati a incidere direttamente sulla responsabilità delle imprese e sull’evoluzione del diritto penale ambientale italiano.