Ddl sicurezza: fermo ai minori e divieto di aggregazione contro le bande giovanili

Il testo approvato il 14 luglio 2026 amplia le misure preventive, aumenta le sanzioni per le violenze di gruppo e affianca agli interventi repressivi alcuni strumenti educativi. L'opinione

Sintesi

Il percorso trae origine dagli interventi avviati nel settembre 2023 contro il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile. Il 5 febbraio 2026 il Governo ha approvato un primo pacchetto sulla sicurezza, seguito il 24 febbraio da un provvedimento urgente convertito definitivamente il 24 aprile. Il 14 luglio il Consiglio dei ministri ha ripreso e integrato il disegno di legge, introducendo il trattenimento fino a 12 ore anche per i minorenni ritenuti concretamente pericolosi nei luoghi affollati, il divieto di aggregazione per gruppi coinvolti in condotte intimidatorie o violente e pene più severe per i danneggiamenti commessi da almeno 5 persone. Sono previste anche la procedibilità d’ufficio per le lesioni agli agenti, una modifica sui risarcimenti reclamati dagli autori di determinati delitti, una tutela rafforzata per i giornalisti e iniziative educative rivolte alle famiglie e ai giovani. Nella stessa giornata è stato deciso di intensificare i controlli stradali serali e notturni nelle zone maggiormente frequentate dai ragazzi e di istituire un tavolo tecnico dedicato alla prevenzione. Il testo dovrà ora essere approvato nello stesso contenuto da Camera e Senato e potrà essere modificato durante l’esame parlamentare.

Articolo

Il nuovo intervento si inserisce in un percorso iniziato con il decreto-legge del 15 settembre 2023, n. 123, successivamente convertito nella legge del 13 novembre 2023, n. 159, nato dopo i gravi fatti di Caivano (comune della Città metropolitana di Napoli, in Campania) e rivolto al contrasto della criminalità minorile, dell’abbandono scolastico e della povertà educativa. Il 5 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri ha esaminato un primo pacchetto sulla sicurezza e sulla prevenzione del disagio giovanile. Una parte delle misure considerate urgenti è poi confluita nel decreto-legge del 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni nella legge del 24 aprile 2026, n. 54. Il 14 luglio il Governo guidato da Giorgia Meloni presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, ha approvato, in esame integrativo e con procedura d’urgenza, il disegno di legge intitolato “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno”.

Non si tratta ancora di una normativa in vigore. Il provvedimento dovrà passare all’esame della Camera e del Senato, che dovranno approvarlo nel medesimo testo, e durante questo percorso potrà essere corretto, limitato o ampliato. Alla data del 15 luglio il documento definitivo non risultava ancora pubblicato integralmente e le disposizioni erano ricostruibili attraverso il comunicato governativo, le schede tecniche e le dichiarazioni rese dopo la riunione. Matteo Piantedosi ministro dell’Interno, ha spiegato che il testo riprende il progetto presentato a febbraio, successivamente approfondito attraverso confronti tra i diversi ministeri e verifiche sulla copertura finanziaria.

Una delle questioni più delicate riguarda il cosiddetto “fermo preventivo”, un’espressione giornalistica che non indica il fermo previsto dal codice di procedura penale. La legge già vigente consente, durante manifestazioni pubbliche o specifiche operazioni di Polizia, di accompagnare negli uffici e trattenere fino a 12 ore una persona per identificarla quando fatti concreti e attuali facciano ritenere che possa costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza. L’Autorità giudiziaria deve essere informata immediatamente e può disporne la liberazione quando mancano le condizioni richieste. Il nuovo progetto intende estendere questa possibilità ai minorenni durante operazioni nei luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, comprese le zone della movida, quando esistano elementi specifici quali il possesso di armi, oggetti pericolosi, caschi o strumenti utilizzabili per nascondere l’identità.

Il provvedimento precedente aveva già irrigidito le regole sul porto di coltelli. La disciplina approvata ad aprile punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chi porta senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, lame superiori a 8 centimetri e determinati coltelli pieghevoli con lama di almeno 5 centimetri, punta acuminata, filo tagliente e particolari sistemi di apertura o bloccaggio. Rimangono soggetti a una disciplina distinta i coltelli a scatto, quelli a farfalla e gli oggetti costruiti per nascondere la lama. La vendita o la cessione ai minorenni è vietata e può comportare per il commerciante una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 3.000 euro. La neo formula “anti-maranza” è invece un’espressione politica e mediatica, usata colloquialmente per descrivere interventi contro gruppi giovanili percepiti come aggressivi, ma non identifica una categoria prevista dalla legge.

La nuova proposta introduce un divieto di aggregazione collegato all’avviso orale del questore. La misura potrebbe essere applicata quando almeno 5 persone, riunite in un luogo pubblico o aperto al pubblico, assumono comportamenti intimidatori, gravemente molesti o violenti contro persone o cose. Non sarebbe quindi vietata la semplice presenza di un gruppo di ragazzi. Secondo le informazioni disponibili, il provvedimento riguarderebbe soggetti già destinatari, nei 5 anni precedenti, di specifiche misure di prevenzione o di sicurezza urbana, oppure condannati, anche con decisione non definitiva, per determinati reati contro la persona o il patrimonio commessi in spazi pubblici. L’avviso orale potrebbe essere accompagnato dall’ordine di non riunirsi nuovamente con i componenti del gruppo coinvolto. L’espressione comune baby gang (banda giovanile) descrive il fenomeno sociale, ma non costituisce di per sé una definizione giuridica autonoma.

Per il danneggiamento commesso da 5 o più persone viene prospettata una pena da 1 anno e 6 mesi a 5 anni di reclusione, accompagnata da una multa fino a 15.000 euro. Sarebbe inoltre consentito l’arresto facoltativo e la flagranza differita, cioè l’individuazione e l’arresto successivo sulla base di fotografie o registrazioni audiovisive effettuate durante gli episodi. La possibilità, già adottata in altri contesti, dovrebbe essere circoscritta da termini precisi e dalla verifica dell’attendibilità delle immagini, per evitare che la sola presenza nelle vicinanze venga confusa con la partecipazione materiale al fatto.

Un’altra disposizione renderebbe procedibili d’ufficio le lesioni personali lievi o lievissime commesse contro ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza durante o a causa dell’esercizio delle loro funzioni. Ciò permetterebbe all’Autorità giudiziaria di procedere senza attendere la querela della persona ferita. Il progetto annuncia inoltre una modifica del codice civile diretta a impedire che l’autore di una rapina o di una violenza sessuale ottenga un risarcimento dalla vittima per i danni riportati durante la commissione del delitto. La portata concreta della norma dovrà però essere valutata sul testo depositato, soprattutto per distinguere la legittima difesa da eventuali reazioni sproporzionate o avvenute quando il pericolo era già terminato.

Tra le novità compare anche un’aggravante per i delitti volontari contro la vita, l’incolumità personale o la libertà morale commessi ai danni di giornalisti e direttori di testata a causa della loro attività professionale. La FNSI (Federazione nazionale della stampa italiana), attraverso la segretaria generale Alessandra Costante e il presidente Vittorio di Trapani, ha giudicato la previsione un passo significativo, pur considerandolo non sufficiente a risolvere le intimidazioni, le minacce e le querele strumentali contro l’informazione. Sul versante preventivo è prevista anche una rete territoriale di “alleanze educative” presso i Centri per la famiglia, destinata a collegare nuclei familiari, scuole, servizi sociali e istituzioni locali nei programmi contro emarginazione, dispersione scolastica e devianza.

Il 14 luglio si è riunito anche il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica nella sede del Viminale (palazzo che a Roma ospita il Ministero dell’Interno). All’incontro hanno partecipato Matteo Salvini (vicepresidente del Consiglio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario federale della Lega), Giuseppe Valditara (ministro dell’Istruzione e del Merito, inserito dalla Lega nella propria squadra di Governo) e i vertici delle Forze di polizia. È stato concordato il rafforzamento dei controlli stradali e dei pattugliamenti nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione alle aree frequentate dai giovani. È stata inoltre stabilita la creazione di un tavolo tecnico tra i 3 dicasteri, incaricato di elaborare progetti sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione a partire dalle scuole.

La premier Meloni ha presentato il pacchetto come un ulteriore intervento contro la criminalità giovanile, affermando che “lo Stato sta dalla parte di chi rispetta le regole”. Piantedosi ha insistito sulla necessità di intervenire prima che le situazioni pericolose degenerino, collegando le misure alle violenze di gruppo, ai danneggiamenti e al possesso di armi. Accanto alle valutazioni favorevoli sono emerse riserve sulla progressiva estensione degli strumenti preventivi. Il Centro di Ateneo per i diritti umani dell’Università di Padova, commentando la disciplina approvata ad aprile, ha rilevato una prevalenza dell’impostazione repressiva e del rafforzamento delle tutele per gli apparati statali rispetto agli interventi sociali. Questa osservazione non riguarda direttamente il testo di luglio, ma richiama l’esigenza di mantenere proporzionate le limitazioni della libertà personale, specialmente quando coinvolgono minorenni.

Un riferimento giurisprudenziale utile, benché relativo a una misura diversa, è rappresentato dalla sentenza n. 20 del 2026 della Corte costituzionale. La decisione ha ritenuto legittimo il DASPO (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) cosiddetto “antirissa” quando circoscritto a locali o esercizi specificamente individuati, ma ha richiesto la convalida del Giudice per il divieto esteso indistintamente a tutti i locali di una provincia. Il principio ricavabile è che la prevenzione può giustificare restrizioni mirate e proporzionate, mentre i limiti più ampi e gravosi alla libertà personale devono essere accompagnati da garanzie giudiziarie più solide. Non esiste ancora una giurisprudenza sulle nuove disposizioni, poiché il testo del 14 luglio deve ancora diventare legge.

L’opinione

Come ripeto da anni nei miei articoli, e come presumibilmente emergerà ancora una volta in questo caso, non sarà sufficiente istituire una “rete territoriale di alleanze educative presso i Centri per la famiglia, destinata a collegare famiglie, scuole, servizi sociali e istituzioni locali nei programmi contro emarginazione, dispersione scolastica e devianza”.

Occorre introdurre nella scuola dell’obbligo una materia autonoma, importante quanto l’italiano, denominata (ad esempio) “Diritti e doveri” e affidata a laureati in giurisprudenza, affinché i ragazzi acquisiscano conoscenza e consapevolezza delle regole reali del vivere civile, delle norme e dei principali orientamenti giurisprudenziali, imparando così a comprendere il linguaggio e la portata di provvedimenti come quello descritto. Diversamente, molti ragazzi, giovani e persino adulti continueranno a cacciarsi in guai seri.